CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022
Cassazione n. 36857/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 4/05/2021 che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata del Tribunale di Trapani in data 18/05/2020 in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 483 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. 1. La doglianza oggetto dell'unico motivo, nel quale la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo, è manifestamente infondata. Pure a fronte delle argomentazioni evidenziate dalla difesa, infatti, la Corte territoriale, con le articolate considerazioni quanto alle modalità previste per il passaggio di proprietà del ciclomotore, ha dato conto dell'esistenza dell'elemento psicologico evidenziando altresì come questo non potesse essere escluso dall'affermazione di non ricordare il nome del venditore, uno sconosciuto cittadino rumeno al quale sarebbero stati corrisposti 190,00 euro. Conclusione questa che, in assenza di ulteriori e specifici elementi, risulta coerente a quanto emerso e non può né poteva essere inficiata dalla circostanza che agli atti esisteva una perizia sulla capacità dell'imputato di stare in giudizio, capacità per altro riconosciuta. A ben vedere, d'altro canto, il contenuto della perizia, proprio perché la conclusione è nei termini del riconoscimento della capacità di stare in giudizio, non è un elemento idoneo a disarticolare il ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa dell'elemento che sarebbe stato frainteso o ignorato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758) di talché l'implicita o anche l'omessa valutazione di tale mera considerazione risulta del tutto ininfluente. 2. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]» Estensore l