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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2024

Cassazione n. 12915/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18580/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. 8 (già [OSCURATO:PERSONA]) in persona del procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; - - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA]; --intimati- e sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona dell’Amministratore delegato e legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; - -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 494/2022 depositata il 25/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 21296/2017, rigettava le opposizioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso i decreti ingiuntivi n. 15740/2015, n. 14371/2016 e n. 18580/22, emessi dal Tribunale di Roma a favore di [OSCURATO:PERSONA] per canoni di locazione non corrisposti, ed accoglieva la domanda riconvenzionale dell’opponente, volta ad ottenere la restituzione dell’importo di euro 52.500,00, versato a titolo di deposito cauzionale.

La Corte d’appello di Roma, dopo aver dichiarato inammissibile l’intervento in appello di [OSCURATO:SOCIETA]., ora Banco BPM, che affermava di essere l’unico soggetto creditore dell’appellante [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’appello e confermato la sentenza di prime cure.

La BPM ricorre per la cassazione di detta sentenza, avvalendosi di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Roma, formulando due motivi (ricorso incidentale).

Ad esso resiste con controricorso BPM.

Sono rimasti contumaci [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.unipersonale.

La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] In data 21 marzo 2024 è pervenuto atto di formale rinuncia al ricorso ed al controricorso da parte di BPM, seguito, in data 27 marzo 2024, dalla rinuncia al ricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., successivamente accettata da BPM.

Deve dunque dichiararsi l’estinzione per rinuncia del giudizio di cassazione.

Non deve provvedersi alla liquidazione delle spese ai sensi dell’art. 391, 4° comma, cod.proc.civ.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione.

Così deciso nella Camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18580/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. 8 (già [OSCURATO:PERSONA]) in persona del procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; - - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA]; --intimati- e sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona dell’Amministratore delegato e legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; - -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 494/2022 depositata il 25/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 21296/2017, rigettava le opposizioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso i decreti ingiuntivi n. 15740/2015, n. 14371/2016 e n. 18580/22, emessi dal Tribunale di Roma a favore di [OSCURATO:PERSONA] per canoni di locazione non corrisposti, ed accoglieva la domanda riconvenzionale dell’opponente, volta ad ottenere la restituzione dell’importo di euro 52.500,00, versato a titolo di deposito cauzionale. La Corte d’appello di Roma, dopo aver dichiarato inammissibile l’intervento in appello di [OSCURATO:SOCIETA]., ora Banco BPM, che affermava di essere l’unico soggetto creditore dell’appellante [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’appello e confermato la sentenza di prime cure. La BPM ricorre per la cassazione di detta sentenza, avvalendosi di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Roma, formulando due motivi (ricorso incidentale). Ad esso resiste con controricorso BPM. Sono rimasti contumaci [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.unipersonale. La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] In data 21 marzo 2024 è pervenuto atto di formale rinuncia al ricorso ed al controricorso da parte di BPM, seguito, in data 27 marzo 2024, dalla rinuncia al ricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., successivamente accettata da BPM. Deve dunque dichiararsi l’estinzione per rinuncia del giudizio di cassazione. Non deve provvedersi alla liquidazione delle spese ai sensi dell’art. 391, 4° comma, cod.proc.civ. P.Q.M. La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Così deciso nella Camera
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