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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 38595/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; - le conclusioni rassegnate ai sensi della stessa norma dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputata, ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 settembre 2021 la Corte di appello di Salerno, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Dora MOSTO, ha confermato la pronuncia in data 18 giugno 2019 con la quale il Tribunale di Salerno ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e, concesse le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena di due anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con le sanzioni accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. la cui durata aveva determinato in cinque anni.

2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputata, formulando un unico motivo (di seguito esposto, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), nel corpo del quale la difesa ha articolato due distinte censure.

Anzitutto, è stato denunciato il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del delitto in discorso, ritenuto nella forma dell'omessa tenuta delle scritture contabili, iO particolare evidenziando come sotto tale profilo la Corte territoriale, a fronte dello specifico motivo d'appello (con il quale pure si era chiesto di qualificare il fatto come bancarotta semplice proprio per il difetto dell'elemento soggettivo della ritenuta bancarotta fraudolenta), abbia reso una motivazione del tutto apparente che non può essere neppure integrata con quella del primo Giudice che, parimenti, non aveva motivato sulla sussistenza del dolo specifico.

In secondo luogo, è stata dedotta l'omessa motivazione «sui motivi del mancato rinvenimento delle scritture contabili», adducendo che la spiegazione offerta dell'imputata in sede di esame avrebbe «trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali del marito» e non sarebbe stata in alcun modo considerata da entrambe le sentenze di merito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché è manifestamente infondato e difetta della necessaria specificità, nei termini che si espongono.

1. Quanto al primo ordine di censure, il ricorso ha fatto riferimento soltanto a una parte della motivazione della sentenza impugnata, senza confrontarsi compiutamente con le argomentazioni sulla scorta delle quali la Corte distrettuale ha affermato che sussistesse in capo all'imputata l'elemento soggettivo della ritenuta bancarotta fraudolenta documentale (tratto dal «carattere reiterato dell'omessa esibizione di libri contabili» - a lei consegnati, come esposto dai Giudici di merito, dal professionista che ne aveva curato la tenuta - nonostante l'imputata fosse stata edotta del relativo obbligo da parte di più soggetti, compresa la polizia giudiziaria).

Non ricorre, allora, con evidenza la denunciata motivazione apparente (che può ravvisarsi quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, ossia «solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione»: cfr. Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686; cfr. pure Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01); e il ricorso non muove alcuna censura a tale piano argomentativo, ragion per cui esso è in parte qua generico (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).

Il secondo ordine di censure è parimenti generico, poiché si duole del mancato vaglio delle allegazioni a discarico senza indicarne in alcun modo il contenuto, il che non consente a questa Corte di apprezzarne la «decisività rispetto al percorso logico seguito dal Giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente» (Sez. 6, n. 8700/2013, cit.), presupposto necessario perché possa utilmente dedursi in questa sede - sub specie del vizio di motivazione - il difetto di completezza delle argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato (Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270801 - 01; cfr. Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129 - 01).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; - le conclusioni rassegnate ai sensi della stessa norma dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputata, ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 settembre 2021 la Corte di appello di Salerno, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Dora MOSTO, ha confermato la pronuncia in data 18 giugno 2019 con la quale il Tribunale di Salerno ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e, concesse le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena di due anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con le sanzioni accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. la cui durata aveva determinato in cinque anni. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputata, formulando un unico motivo (di seguito esposto, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), nel corpo del quale la difesa ha articolato due distinte censure. Anzitutto, è stato denunciato il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del delitto in discorso, ritenuto nella forma dell'omessa tenuta delle scritture contabili, iO particolare evidenziando come sotto tale profilo la Corte territoriale, a fronte dello specifico motivo d'appello (con il quale pure si era chiesto di qualificare il fatto come bancarotta semplice proprio per il difetto dell'elemento soggettivo della ritenuta bancarotta fraudolenta), abbia reso una motivazione del tutto apparente che non può essere neppure integrata con quella del primo Giudice che, parimenti, non aveva motivato sulla sussistenza del dolo specifico. In secondo luogo, è stata dedotta l'omessa motivazione «sui motivi del mancato rinvenimento delle scritture contabili», adducendo che la spiegazione offerta dell'imputata in sede di esame avrebbe «trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali del marito» e non sarebbe stata in alcun modo considerata da entrambe le sentenze di merito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché è manifestamente infondato e difetta della necessaria specificità, nei termini che si espongono. 1. Quanto al primo ordine di censure, il ricorso ha fatto riferimento soltanto a una parte della motivazione della sentenza impugnata, senza confrontarsi compiutamente con le argomentazioni sulla scorta delle quali la Corte distrettuale ha affermato che sussistesse in capo all'imputata l'elemento soggettivo della ritenuta bancarotta fraudolenta documentale (tratto dal «carattere reiterato dell'omessa esibizione di libri contabili» - a lei consegnati, come esposto dai Giudici di merito, dal professionista che ne aveva curato la tenuta - nonostante l'imputata fosse stata edotta del relativo obbligo da parte di più soggetti, compresa la polizia giudiziaria). Non ricorre, allora, con evidenza la denunciata motivazione apparente (che può ravvisarsi quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, ossia «solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione»: cfr. Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686; cfr. pure Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01); e il ricorso non muove alcuna censura a tale piano argomentativo, ragion per cui esso è in parte qua generico (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). Il secondo ordine di censure è parimenti generico, poiché si duole del mancato vaglio delle allegazioni a discarico senza indicarne in alcun modo il contenuto, il che non consente a questa Corte di apprezzarne la «decisività rispetto al percorso logico seguito dal Giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente» (Sez. 6, n. 8700/2013, cit.), presupposto necessario perché possa utilmente dedursi in questa sede - sub specie del vizio di motivazione - il difetto di completezza delle argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato (Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270801 - 01; cfr. Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129 - 01). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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