CassazionedecretoSezione 7Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 24241/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello de l'Aquila indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. L'esponente lamenta vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva nel biennio, non avendo l'accusa provato la definitività dell'accertamento della violazione . 2. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte ha fatto specifico riferimento alla definitività del decreto penale di condanna emesso dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], divenuto irrevocabile dal 4 luglio 2017, entro il biennio dalla commissione del nuovo illecito ( fatto del 4 ottobre 2018). Come più volte ribadito da questa Corte, in tema di guida senza patente, ai fini della configurabilità della "recidiva nel biennio", rileva la data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente rispetto a quello per il quale si procede e non la data di commissione dello stesso (Sez. 4, n. 45769 del 30/09/2016 Ud. (dep. 31/10/2016) Rv. 268516 - 01; Sez. 4, n. 40617 del 30/04/2014 Ud. (dep. 01/10/2014) Rv. 260304 - 01). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024 Il gonsiglier estensore [OSCURATO:PERSONA]