Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16264/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 05/05/2025 della Corte d'appello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] FurnariRITENUTO IN FATTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la condannadi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale edocumentale, commessi nella qualità di amministratori di fatto della fallita [OSCURATO:SOCIETA]successivamente fallita.In fatto, i due ricorrenti sono stati riconosciuti colpevoli di avere preso il controllo dellafallita e, approfittando della consolidata reputazione di tale soggetto giuridico, che operavada tempo sul mercato, di avere organizzato un sistema di truffe.

Un loro concorrente, taleBonzini, aveva assunto l’incarico formale di amministratore della società, mentre i duericorrenti erano quelli che agivano in nome e per conto della stessa, presentandosi qualisoggetti dotati di pieni poteri.

Utilizzando l’artifizio di spendere il nome di una società giàstabilmente operante sul mercato, riuscivano ad acquistare a credito ingenti quantitativi dimerce.

In seguito, la merce veniva distratta dal patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA] e non veniva maipagata ai fornitori; poiché questi si rivalevano sulla fallita, quest’ultima entrava rapidamentein stato di dissesto.

A quel punto i protagonisti della vicenda sparivano, senza lasciarealcuna traccia, neppure documentale, dell’attività svolta.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per mezzo deldifensore di fiducia, deducendo un motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Si deduce un vizio della motivazione, in quanto il giudice dell’appello non avrebbeadeguatamente motivato circa la posizione di amministratore di fatto del ricorrente.

Lamotivazione non potrebbe neppure ritenersi integrata attraverso quella del primo grado, inquanto con l’atto di appello sarebbero stati introdotti elementi innovativi rispetto a quelli giàconsiderati in primo grado e la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sugli elementiaggiuntivi.3.

Ha altresì proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per mezzo deldifensore di fiducia articolando due motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1.

Con il primo motivo si deduce un vizio di violazione di legge in relazione agli artt.216,223 e 219 legge fallimentare, nonché vizio della motivazione, in quanto il giudice dell’appellonon avrebbe adeguatamente motivato circa la posizione di amministratore di fatto delricorrente, né avrebbe applicato i consolidati indirizzi giurisprudenziali che tratteggiano lafigura.Analoghi vizi della motivazione e di violazione di legge sussisterebbero in relazione allafattispecie di distrazione patrimoniale, in quanto i beni sottratti non sarebbero mai entrati nelpatrimonio della fallita, nonché alla bancarotta documentale, quest’ultima sotto il profilodell’elemento soggettivo del dolo specifico.3.2.

Con il secondo motivo si deduce un vizio di violazione di legge per violazione delprincipio del ne bis in idem, atteso che la condotta distrattiva coinciderebbe pienamente conle condotte costitutive dei delitti di truffa.4.

È pervenuta in Cancelleria requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, cheha chiesto rigettarsi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e deve essere rigettato, per le ragioni diseguito indicate.2.

Il primo motivo, relativo all’assenza di adeguata motivazione sul ruolo di amministratoridi fatto, può essere trattato unitariamente per entrambi i ricorrenti, in quanto le questioni, sulpunto, sono sovrapponibili.Va premesso che, nel presente caso, la sentenza impugnata può e deve considerarsiuna doppia conforme rispetto a quella di primo grado, atteso che la medesima haconfermato il primo giudizio, richiamandone la motivazione e facendola propria, attraversoautonome considerazioni, che si rifanno ai medesimi criteri ermeneutici e principi di diritto.Per quanto detto, le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo ununico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).Ciò premesso, si osserva che non risponde al vero quanto asserito nel ricorso, ovveroche con l’atto di appello siano stati introdotti elementi innovativi rispetto a quelli giàconsiderati in primo grado e sui quali la Corte non si sarebbe pronunciata.

Sia nell’atto diappello che nel ricorso, la parte ripercorre gli stessi elementi di fatto sui quali, in primo grado,si era fondata la condanna e propone per i medesimi una diversa lettura e interpretazione,sostenendo che non siano sufficienti a dimostrare che i ricorrenti abbiano ricoperto il ruolo diamministratori di fatto.Le sentenze, di primo e secondo grado, hanno ripercorso una serie di elementi di fatto, inragione dei quali hanno ritenuto che il ruolo dei tre imputati ovvero dell’amministratore didiritto (il Bonzini) e dei due amministratori di fatto (i due ricorrenti) fosse di assoluticomprimari.Si è infatti evidenziato come la società, una volta rilevata da tali soggetti, non abbia svoltoalcuna lecita attività commerciale, ma abbia avuto l’unico scopo di fungere da strutturaapparente, per la perpetrazione di un elevatissimo numero di truffe.

Sono state ripercorse letestimonianze che hanno individuato i due ricorrenti quali principali protagonisti dell’interodisegno criminoso, il quale ormai era l’esclusivo oggetto dell’attività sociale.In tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223legge fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non giàrapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere inadempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5 n. 27264 del 10/07/2020, Fontani,Rv. 279497 – 01)Si è evidenziato come i due ricorrenti si presentassero al mercato quali rappresentantiplenipotenziari della fallita, trattassero in via esclusiva con la clientela e impartissero leistruzioni necessarie per la distrazione delle merci.Tali elementi di fatto, sono stati ritenuti indici sintomatici espressivi dell'inserimentoorganico, con funzioni direttive, nello svolgimento dell'attività sociale, ormai precipuamentedestinata all’attuazione di un più complessivo disegno criminoso.La circostanza che anche il soggetto che rivestiva la carica di amministratore formaleabbia concorso attivamente nelle condotte, non esclude la sussistenza della qualifica di fattoin capo ai due ricorrenti.

In tema di reati societari le condotte possono essere realizzatestessa abbia una veste formale, sia che risulti da elementi fattuali, purché ciascuno deiconcorrenti abbia fornito, consapevolmente, il proprio contributo materiale o morale.Di fatto, nei ricorsi si opera una rivisitazione, in termini critici, della valutazione delmateriale probatorio, sollecitando questa Corte alla rivalutazione del medesimo, operazioneinammissibile nel giudizio di legittimità.La decisione, fondata su una valutazione motivata e priva di manifeste illogicità, non èdunque censurabile nella presente sede.3.

I motivi di cui ai punti 2 e 3 del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] sonoinammissibili.Le doglianze relative alla condotta distrattiva ed alla bancarotta documentale si rivelanoassolutamente generiche, in quanto il ricorso si limita ad affermare l’insussistenza del fatto,senza confrontarsi con il contenuto della sentenza impugnata.I motivi sono altresì inediti, in quanto non erano stati oggetto di appello e devoluti allaCorte territoriale.

Il ricorso in cassazione per un vizio di legge che non sia stato dedotto inappello è inammissibile, per l’espressa previsione contenuta nell’art.606, comma 3,cod.proc.pen.4.

Il motivo di ricorso con il quale si sostiene la violazione del principio del ne bis in idemfacendo riferimento al proscioglimento pronunziato già in primo grado per le imputazioni ditruffa originariamente contestate, è infondato e deve essere rigettato.Già la sentenza di primo grado ha adeguatamente spiegato che le condotte dei dueimputati si sono articolate in due fasi.Nella prima fase, dedicata al procacciamento delle merci, attraverso artifizi gli imputatiriuscivano ad ottenere forniture di merce a credito, integrando altrettanti delitti di truffa.In una seconda fase, si attivavano per far sparire le merci, acquistate in nome e per contodella [OSCURATO:SOCIETA], ma poi sottratte al suo patrimonio, integrando fatti di bancarotta distrattiva.Poiché si è in presenza di diverse condotte, strutturalmente e cronologicamenteautonome e distinte, attraverso le quali sono state violate diverse disposizioni di legge, non èin radice configurabile la evocata violazione del ne bis in idem, non sussistendo neppure ipresupposti per la prospettazione di un concorso formale di reati laddove, al più, le condottesi sarebbero potute porre in continuazione tra loro qualora fosse stata pronunziata condannaanche per le truffe originariamente contestate.5.

Segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 07/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 05/05/2025 della Corte d'appello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] FurnariRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la condannadi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale edocumentale, commessi nella qualità di amministratori di fatto della fallita [OSCURATO:SOCIETA]successivamente fallita.In fatto, i due ricorrenti sono stati riconosciuti colpevoli di avere preso il controllo dellafallita e, approfittando della consolidata reputazione di tale soggetto giuridico, che operavada tempo sul mercato, di avere organizzato un sistema di truffe. Un loro concorrente, taleBonzini, aveva assunto l’incarico formale di amministratore della società, mentre i duericorrenti erano quelli che agivano in nome e per conto della stessa, presentandosi qualisoggetti dotati di pieni poteri. Utilizzando l’artifizio di spendere il nome di una società giàstabilmente operante sul mercato, riuscivano ad acquistare a credito ingenti quantitativi dimerce. In seguito, la merce veniva distratta dal patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA] e non veniva maipagata ai fornitori; poiché questi si rivalevano sulla fallita, quest’ultima entrava rapidamentein stato di dissesto. A quel punto i protagonisti della vicenda sparivano, senza lasciarealcuna traccia, neppure documentale, dell’attività svolta.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per mezzo deldifensore di fiducia, deducendo un motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Si deduce un vizio della motivazione, in quanto il giudice dell’appello non avrebbeadeguatamente motivato circa la posizione di amministratore di fatto del ricorrente. Lamotivazione non potrebbe neppure ritenersi integrata attraverso quella del primo grado, inquanto con l’atto di appello sarebbero stati introdotti elementi innovativi rispetto a quelli giàconsiderati in primo grado e la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sugli elementiaggiuntivi.3. Ha altresì proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per mezzo deldifensore di fiducia articolando due motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1. Con il primo motivo si deduce un vizio di violazione di legge in relazione agli artt.216,223 e 219 legge fallimentare, nonché vizio della motivazione, in quanto il giudice dell’appellonon avrebbe adeguatamente motivato circa la posizione di amministratore di fatto delricorrente, né avrebbe applicato i consolidati indirizzi giurisprudenziali che tratteggiano lafigura.Analoghi vizi della motivazione e di violazione di legge sussisterebbero in relazione allafattispecie di distrazione patrimoniale, in quanto i beni sottratti non sarebbero mai entrati nelpatrimonio della fallita, nonché alla bancarotta documentale, quest’ultima sotto il profilodell’elemento soggettivo del dolo specifico.3.2. Con il secondo motivo si deduce un vizio di violazione di legge per violazione delprincipio del ne bis in idem, atteso che la condotta distrattiva coinciderebbe pienamente conle condotte costitutive dei delitti di truffa.4. È pervenuta in Cancelleria requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, cheha chiesto rigettarsi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e deve essere rigettato, per le ragioni diseguito indicate.2. Il primo motivo, relativo all’assenza di adeguata motivazione sul ruolo di amministratoridi fatto, può essere trattato unitariamente per entrambi i ricorrenti, in quanto le questioni, sulpunto, sono sovrapponibili.Va premesso che, nel presente caso, la sentenza impugnata può e deve considerarsiuna doppia conforme rispetto a quella di primo grado, atteso che la medesima haconfermato il primo giudizio, richiamandone la motivazione e facendola propria, attraversoautonome considerazioni, che si rifanno ai medesimi criteri ermeneutici e principi di diritto.Per quanto detto, le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo ununico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).Ciò premesso, si osserva che non risponde al vero quanto asserito nel ricorso, ovveroche con l’atto di appello siano stati introdotti elementi innovativi rispetto a quelli giàconsiderati in primo grado e sui quali la Corte non si sarebbe pronunciata. Sia nell’atto diappello che nel ricorso, la parte ripercorre gli stessi elementi di fatto sui quali, in primo grado,si era fondata la condanna e propone per i medesimi una diversa lettura e interpretazione,sostenendo che non siano sufficienti a dimostrare che i ricorrenti abbiano ricoperto il ruolo diamministratori di fatto.Le sentenze, di primo e secondo grado, hanno ripercorso una serie di elementi di fatto, inragione dei quali hanno ritenuto che il ruolo dei tre imputati ovvero dell’amministratore didiritto (il Bonzini) e dei due amministratori di fatto (i due ricorrenti) fosse di assoluticomprimari.Si è infatti evidenziato come la società, una volta rilevata da tali soggetti, non abbia svoltoalcuna lecita attività commerciale, ma abbia avuto l’unico scopo di fungere da strutturaapparente, per la perpetrazione di un elevatissimo numero di truffe. Sono state ripercorse letestimonianze che hanno individuato i due ricorrenti quali principali protagonisti dell’interodisegno criminoso, il quale ormai era l’esclusivo oggetto dell’attività sociale.In tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223legge fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non giàrapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere inadempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5 n. 27264 del 10/07/2020, Fontani,Rv. 279497 – 01)Si è evidenziato come i due ricorrenti si presentassero al mercato quali rappresentantiplenipotenziari della fallita, trattassero in via esclusiva con la clientela e impartissero leistruzioni necessarie per la distrazione delle merci.Tali elementi di fatto, sono stati ritenuti indici sintomatici espressivi dell'inserimentoorganico, con funzioni direttive, nello svolgimento dell'attività sociale, ormai precipuamentedestinata all’attuazione di un più complessivo disegno criminoso.La circostanza che anche il soggetto che rivestiva la carica di amministratore formaleabbia concorso attivamente nelle condotte, non esclude la sussistenza della qualifica di fattoin capo ai due ricorrenti. In tema di reati societari le condotte possono essere realizzatestessa abbia una veste formale, sia che risulti da elementi fattuali, purché ciascuno deiconcorrenti abbia fornito, consapevolmente, il proprio contributo materiale o morale.Di fatto, nei ricorsi si opera una rivisitazione, in termini critici, della valutazione delmateriale probatorio, sollecitando questa Corte alla rivalutazione del medesimo, operazioneinammissibile nel giudizio di legittimità.La decisione, fondata su una valutazione motivata e priva di manifeste illogicità, non èdunque censurabile nella presente sede.3. I motivi di cui ai punti 2 e 3 del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] sonoinammissibili.Le doglianze relative alla condotta distrattiva ed alla bancarotta documentale si rivelanoassolutamente generiche, in quanto il ricorso si limita ad affermare l’insussistenza del fatto,senza confrontarsi con il contenuto della sentenza impugnata.I motivi sono altresì inediti, in quanto non erano stati oggetto di appello e devoluti allaCorte territoriale. Il ricorso in cassazione per un vizio di legge che non sia stato dedotto inappello è inammissibile, per l’espressa previsione contenuta nell’art.606, comma 3,cod.proc.pen.4. Il motivo di ricorso con il quale si sostiene la violazione del principio del ne bis in idemfacendo riferimento al proscioglimento pronunziato già in primo grado per le imputazioni ditruffa originariamente contestate, è infondato e deve essere rigettato.Già la sentenza di primo grado ha adeguatamente spiegato che le condotte dei dueimputati si sono articolate in due fasi.Nella prima fase, dedicata al procacciamento delle merci, attraverso artifizi gli imputatiriuscivano ad ottenere forniture di merce a credito, integrando altrettanti delitti di truffa.In una seconda fase, si attivavano per far sparire le merci, acquistate in nome e per contodella [OSCURATO:SOCIETA], ma poi sottratte al suo patrimonio, integrando fatti di bancarotta distrattiva.Poiché si è in presenza di diverse condotte, strutturalmente e cronologicamenteautonome e distinte, attraverso le quali sono state violate diverse disposizioni di legge, non èin radice configurabile la evocata violazione del ne bis in idem, non sussistendo neppure ipresupposti per la prospettazione di un concorso formale di reati laddove, al più, le condottesi sarebbero potute porre in continuazione tra loro qualora fosse stata pronunziata condannaanche per le truffe originariamente contestate.5. Segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 07/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16264/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris