CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 04312/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla memoria in atti e conclude per l'accoglimento del ricorso senza rinvio. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di GENOVA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica di Brescia ricorre avverso la sentenza pronunciata dal locale Tribunale in data 15/12/2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA], dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 186, comma 2, lett. b)2e 187, comma 8, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, con sospensione della patente di guida per mesi sette. 2. Con un unico motivo, il ricorrente deduce violazione dei predetti artt. 186, comma 2. e 187, comma 8, cod. strada, in relazione alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, avendo il Giudice quantificato la durata della stessa in complessivi mesi sette: sanzione determinata in mesi sei, cui è stato aggiunto un mese per la continuazione, non operando pertanto il dovuto cumulo materiale. 3. In data 22/07/23, è pervenuta memoria difensiva a firma del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In tema di circolazione stradale, invero, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8, legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'irrogazione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen. (ex multis, Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280544; Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Khairi, Rv. 266704; Sez. 4, n. 12363 del 04/12/2013, dep. 2014, Capobianco, Rv. 262136).3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Brescia, in diversa composizione fisica. Va dichiarata l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Brescia, in diversa composizione fisica. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Così deciso il 7 novembre 2023 Il Consigliere est