CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2026
Cassazione n. 07508/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24982/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Camera [OSCURATO:PERSONA], Industria, artigianato e [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, inRoma n. 4225/2022 depositata il 03/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso notificato alla Camera di Commercio di Roma edepositato l’11 febbraio 2019, dopo il fallimento della mediazione, ilcontribuente si è opposto a ruoli esattoriali e alle relative cartelle diNumero registro generale 24982/2022Numero sezionale 2840/2026Numero di raccolta generale 7508/2026Data pubblicazione 29/03/2026pagamento per un importo di 1.868,31 euro, di cui era venuto a conoscenzasolo in seguito a un accesso agli uffici del concessionario il 6 novembre2018.2. In via preliminare, il ricorrente ha eccepito la prescrizione delcredito, sostenendo che fosse ampiamente decorso il termine prescrizionalerispetto agli anni d’imposta indicati nei ruoli e, comunque, rispetto allepresunte notifiche delle cartelle fino alla data di estrazione del ruolo. Nelmerito ha inoltre contestato l’omessa notifica delle cartelle e ha chiestol’annullamento dei ruoli e delle cartelle, con condanna della controparte allespese di giudizio.3. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con sentenza n.8202/2020 depositata in data 22.10.2020 ha accolto il ricorso,compensando le spese di lite.4. Il contribuente ha indi interposto appello innanzi alla CommissioneTributaria Regionale del Lazio, censurando la sentenza nella parte in cui laCTP capitolina aveva illegittimamente disposto la compensazione dellespese di lite in assenza dell'esplicitazione di gravi ed eccezionali ragioni chene giustificassero la relativa statuizione.5. La CGT ha accolto il gravame del contribuente, ritenendo chel’accoglimento del ricorso impedisse la compensazione delle spese, salvo ilcaso di soccombenza reciproca o di “gravi ed eccezionali ragioni”, nonindicate nella motivazione del giudice di primo grado. Inoltre, la CCIA Romanon aveva dimostrato la propria responsabilità nella mancata prova dellanotifica, anche perché non aveva chiamato in causa l’Agente dellaRiscossione. Il giudici di seconde cure hanno quindi condannato la [OSCURATO:PERSONA] di Roma al pagamento delle spese, liquidate in 800 euro peril primo grado e 1.000 euro per l’appello.7. Avverso la suddetta sentenza parte contribuente ha propostoricorso per cassazione affidato a due motivi.8. L’intimata CCIA non ha depositato controricorso.Numero registro generale 24982/2022Numero sezionale 2840/2026Numero di raccolta generale 7508/2026Data pubblicazione 29/03/20269. E’ stata formulata proposta di definizione anticipata e la difesa dellacontribuente ha chiesto la discussione della controversia.10. Successivamente il contribuente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza diincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizionedegli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina qualirelatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.(Cass. 09/03/2025, n. 6271).2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsaapplicazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, art. 75 disp. att. c.p.c., art. 4decreto ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del Ministero della giustizia e delletabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.Il ricorrente denuncia che la CGT abbia violato l’art. 15 del D.Lgs.546/1992 e l’art. 4 del D.M. n. 55/2014, omettendo di considerare la notaspese depositata dal difensore, che riportava le attività svolte e i compensicalcolati sui parametri medi. La Corte avrebbe quindi ridotto l’importoliquidato in modo apprezzabile, circa della metà, senza fornire alcunamotivazione o spiegazione logica per la riduzione delle singole voci.3. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta laviolazione o falsa applicazione dell’art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014n.55 del ministero della giustizia come modificato dal dm 37/2018 e delletabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, art. 15 d.lgs. 546/1992 inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.Nello specifico, si eccepisce la violazione dei minimi tariffariinderogabili e l’omessa liquidazione per fasi. Si sostiene che la CGT abbialiquidato le spese in modo forfettario (800 euro per il primo grado e 1.000Numero registro generale 24982/2022Numero sezionale 2840/2026Numero di raccolta generale 7508/2026Data pubblicazione 29/03/2026euro per l’appello) senza distinguere le fasi processuali, impedendo così ilcontrollo della conformità ai parametri di legge. Inoltre, l’importocomplessivo liquidato sarebbe inferiore ai minimi previsti per lo scaglione divalore della causa, anche applicando la riduzione massima del 50%, inviolazione della normativa che rende tali minimi inderogabili.4. Con nota depositata il 17/02/2026 il difensore e la parte ricorrentehanno infine rappresentato la volontà di rinunciare al ricorso, in ragione deiprincipi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 24172/2025, la qualeha affermato che in tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse afar valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma delprocesso o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alleparti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciareespressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre,nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determinala formazione del giudicato interno sulla questione processuale, inapplicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame exart. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice delgravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la primavolta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processualirilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado delprocesso e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione sirisolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui ilgiudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragionepiù liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questioneprocessuale implicata.5. Il collegio, esaminata la documentazione, preso atto, dispone inconformità: come già rilevato dalla Corte, la rinuncia al ricorso percassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso cioè che non esige,per la sua operatività, l'accettazione della controparte. Ai sensi della nuovaformulazione dell’art. 390 c.p.c. del deposito dell'atto di rinuncia è dataNumero registro generale 24982/2022Numero sezionale 2840/2026Numero di raccolta generale 7508/2026Data pubblicazione 29/03/2026comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria, non essendoinvece più necessaria alcuna notifica.Pur in mancanza di tale formale comunicazione nei confronti dellaparte rimasta intimata, tale rinuncia è da ritenersi sempre significativa delvenir meno dell'interesse al ricorso cui si correla la pronuncia diinammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018,n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n.12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n.15980).La rinuncia va, pertanto, considerata rituale e idonea alladichiarazione di estinzione del giudizio.6. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità,stante la mancanza di difese di parte intimata.7. Non sussistono i presupposti processuali per il versamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosidi misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria,impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio2018, n. 19071).Numero registro generale 24982/2022Numero sezionale 2840/2026Numero di raccolta generale 7508/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] EMilena [OSCURATO:PERSONA] PresidenteDIVERSI_RISCOSSIONMarco [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]d.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCAlessio [OSCURATO:PERSONA].Antonella dell'[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereManuela [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24982/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Camera [OSCURATO:PERSONA], Industria, artigianato e [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, inRoma n. 4225/2022 depositata il 03/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso notificato alla Camera di Commercio di Roma edepositato l’11 febbraio 2019, dopo il fallimento della mediazione, ilcontribuente si è opposto a ruoli esattoriali e alle relative cartelle diNumero registro generale 24982/2022Numero sezionale 2840/2026Numero di raccolta generale 7508/2026Data pubblicazione 29/03/2026pagamento per un importo di 1.868,31 euro, di cui era venuto a conoscenzasolo in seguito a un accesso agli uffici del concessionario il 6 novembre2018.2. In via preliminare, il ricorrente ha eccepito la prescrizione delcredito, sostenendo che fosse ampiamente decorso il termine prescrizionalerispetto agli anni d’imposta indicati nei ruoli e, comunque, rispetto allepresunte notifiche delle cartelle fino alla data di estrazione del ruolo. Nelmerito ha inoltre contestato l’omessa notifica delle cartelle e ha chiestol’annullamento dei ruoli e delle cartelle, con condanna della controparte allespese di giudizio.3. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con sentenza n.8202/2020 depositata in data 22.10.2020 ha accolto il ricorso,compensando le spese di lite.4. Il contribuente ha indi interposto appello innanzi alla CommissioneTributaria Regionale del Lazio, censurando la sentenza nella parte in cui laCTP capitolina aveva illegittimamente disposto la compensazione dellespese di lite in assenza dell'esplicitazione di gravi ed eccezionali ragioni chene giustificassero la relativa statuizione.5. La CGT ha accolto il gravame del contribuente, ritenendo chel’accoglimento del ricorso impedisse la compensazione delle spese, salvo ilcaso di soccombenza reciproca o di “gravi ed eccezionali ragioni”, nonindicate nella motivazione del giudice di primo grado. Inoltre, la CCIA Romanon aveva dimostrato la propria responsabilità nella mancata prova dellanotifica, anche perché non aveva chiamato in causa l’Agente dellaRiscossione. Il giudici di seconde cure hanno quindi condannato la [OSCURATO:PERSONA] di Roma al pagamento delle spese, liquidate in 800 euro peril primo grado e 1.000 euro per l’appello.7. Avverso la suddetta sentenza parte contribuente ha propostoricorso per cassazione affidato a due motivi.8. L’intimata CCIA non ha depositato controricorso.Numero registro generale 24982/2022Numero sezionale 2840/2026Numero di raccolta generale 7508/2026Data pubblicazione 29/03/20269. E’ stata formulata proposta di definizione anticipata e la difesa dellacontribuente ha chiesto la discussione della controversia.10. Successivamente il contribuente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza diincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizionedegli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina qualirelatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.(Cass. 09/03/2025, n. 6271).2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsaapplicazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, art. 75 disp. att. c.p.c., art. 4decreto ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del Ministero della giustizia e delletabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.Il ricorrente denuncia che la CGT abbia violato l’art. 15 del D.Lgs.546/1992 e l’art. 4 del D.M. n. 55/2014, omettendo di considerare la notaspese depositata dal difensore, che riportava le attività svolte e i compensicalcolati sui parametri medi. La Corte avrebbe quindi ridotto l’importoliquidato in modo apprezzabile, circa della metà, senza fornire alcunamotivazione o spiegazione logica per la riduzione delle singole voci.3. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta laviolazione o falsa applicazione dell’art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014n.55 del ministero della giustizia come modificato dal dm 37/2018 e delletabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, art. 15 d.lgs. 546/1992 inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.Nello specifico, si eccepisce la violazione dei minimi tariffariinderogabili e l’omessa liquidazione per fasi. Si sostiene che la CGT abbialiquidato le spese in modo forfettario (800 euro per il primo grado e 1.000Numero registro generale 24982/2022Numero sezionale 2840/2026Numero di raccolta generale 7508/2026Data pubblicazione 29/03/2026euro per l’appello) senza distinguere le fasi processuali, impedendo così ilcontrollo della conformità ai parametri di legge. Inoltre, l’importocomplessivo liquidato sarebbe inferiore ai minimi previsti per lo scaglione divalore della causa, anche applicando la riduzione massima del 50%, inviolazione della normativa che rende tali minimi inderogabili.4. Con nota depositata il 17/02/2026 il difensore e la parte ricorrentehanno infine rappresentato la volontà di rinunciare al ricorso, in ragione deiprincipi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 24172/2025, la qualeha affermato che in tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse afar valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma delprocesso o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alleparti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciareespressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre,nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determinala formazione del giudicato interno sulla questione processuale, inapplicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame exart. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice delgravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la primavolta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processualirilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado delprocesso e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione sirisolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui ilgiudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragionepiù liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questioneprocessuale implicata.5. Il collegio, esaminata la documentazione, preso atto, dispone inconformità: come già rilevato dalla Corte, la rinuncia al ricorso percassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso cioè che non esige,per la sua operatività, l'accettazione della controparte. Ai sensi della nuovaformulazione dell’art. 390 c.p.c. del deposito dell'atto di rinuncia è dataNumero registro generale 24982/2022Numero sezionale 2840/2026Numero di raccolta generale 7508/2026Data pubblicazione 29/03/2026comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria, non essendoinvece più necessaria alcuna notifica.Pur in mancanza di tale formale comunicazione nei confronti dellaparte rimasta intimata, tale rinuncia è da ritenersi sempre significativa delvenir meno dell'interesse al ricorso cui si correla la pronuncia diinammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018,n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n.12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n.15980).La rinuncia va, pertanto, considerata rituale e idonea alladichiarazione di estinzione del giudizio.6. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità,stante la mancanza di difese di parte intimata.7. Non sussistono i presupposti processuali per il versamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosidi misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria,impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio2018, n. 19071). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteMilena BalsamoP.Q.MLa Corte dichiara estinto il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteMilena Balsamo