CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2023
Cassazione n. 43446/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 31 gennaio 2023 di assoluzione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova ed in particolare alla ritenuta configurabilità dell'ipotesi della legittima difesa putativa. Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della decisione assolutoria, è privo di specificità - oltre che interamente versato in fatto - perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q.1. Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 ottobre 2023.