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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10956/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE DI APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che ha chiesto di accogliere il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] de Nigris, per gli imputati, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 29 aprile 2016, il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen. e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 595, comma 3, 596-bis e 57 cod. pen.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto il Roano responsabile del reato contestatogli per avere - col mezzo stampa e in particolare con l'articolo intitolato "Bilancio caos un commissario per i creditori", pubblicato il 28 Aprile 2010 sul quotidiano "[OSCURATO:PERSONA]" - offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], che nell'anno 2009 rivestiva la carica di assessore al bilancio del Comune di Napoli, scrivendo le seguenti parole: <<i 182 milioni di euro cancellati da Realfonzo perché ritenuti inesigibili, si tratta di fitti passivi e multe, non hanno convinto i magistrati contabili e la loro lente ora si sta soffermando sulle operazioni di swap, la cosiddetta finanza creativa, che arrecherebbe al Comune, esattamente come le manovre di Realfonzo, un danno erariale ingente».

Aveva, poi, ritenuto il Cusenza responsabile per aver omesso, nella sua qualità di direttore del quotidiano, di esercitare sul contenuto dell'articolo in questione il controllo necessario a impedire che, con la sua pubblicazione, venisse commesso il reato di diffamazione nei confronti del Realfonzo.

Con sentenza emessa il 4 maggio 2021, la Corte di appello di Napoli ha riformato la pronuncia di primo grado, assolvendo entrambi gli imputati.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore.

2.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.

Sostiene che la Corte di appello sarebbe incorsa in un vero e proprio travisamento della prova, con riferimento alla decisiva testimonianza [OSCURATO:PERSONA] mondo.

In particolare, il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il Caffarelli non avrebbe affatto dichiarato che la Corte dei Conti aveva chiesto al Realfonzo deduzioni e giustificazioni, ma avrebbe invece riferito che quest'ultimo aveva svolto solo un ruolo istituzionale di intermediario fra la magistratura contabile e i dirigenti del Comune di Napoli, precisando che il medesimo non era stato mai inserito nel novero dei soggetti chiamati a controdedurre. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, avrebbe espressamente dichiarato che la cancellazione dei crediti inesigibili non era stata ideata né realizzata dal Realfonzo, che non ne aveva la competenza, bensì dai dirigenti del Comune.Il palese travisamento di prova, a parere del ricorrente, avrebbe indotto la Corte territoriale a ritenere erroneamente scriminato il fatto contestato dal diritto di cronaca e di critica giornalista, quando invece tale scriminante non poteva essere invocata, atteso che i fatti descritti nell'articolo non corrispondevano alla verità storica.

Contrariamente a quanto scritto nell'articolo, infatti, alcuna manovra pregiudizievole per la finanza pubblica sarebbe riconducibile al Realfonzo e tanto meno quella specificamente indicata nell'articolo, che sarebbe stata posta in essere dai dirigenti del Comune di Napoli.

Il ricorrente sostiene che l'integrazione dei reati contestati sarebbe palese, avendo gli imputati ricondotto falsamente alla persona del Realfonzo la titolarità di specifiche mansioni amministrative e contabili mai ricoperte e la conseguente "paternità" di manovre pregiudizievoli per la finanza pubblica da lui mai poste in essere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto.

1.1. L'unico motivo di ricorso è fondato.

La Corte di appello ha ritenuto che l'articolo in questione costituisse manifestazione del diritto di cronaca e di critica in base a due argomentazioni: 1) la prima parte dell'articolo sarebbe veritiera, atteso che i magistrati contabili effettivamente stavano svolgendo accertamenti su una rilevante operazione di bilancio e, come emerso dalla testimonianza del Caffarelli, ne avrebbero chiesto la giustificazione al Realfonzo; 2) il danno erariale ingente cui fa riferimento la seconda parte dell'articolo sarebbe paventato solo come possibile conseguenza delle manovre del Realfonzo, come desumibile dall'uso del condizionale.

Ebbene, su entrambi i profili la Corte territoriale è caduta in errore.

Quanto al primo, dalla lettura dei verbali allegati dal ricorrente, emerge che il Caffarelli - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello - aveva specificamente escluso che il Realfonzo rientrasse tra le dodici persone chiamate dalla Corte dei Conti a presentare deduzioni e giustificazioni.

Il teste, peraltro, aveva precisato che il Realfonzo era estraneo alla manovra in questione.

Va ricordato che il giudice incorre nel travisamento della prova quando introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo, quando omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia o quando incorre in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa; l'errore deve essere tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice e deve cadere sul significante, ossia sul documento, e non sul significato, ossia sul documentato (Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787).

Ebbene, nel caso in esame, si tratta di un vero e proprio travisamento della prova, poiché la Corte è caduta in un errore percettivo (e non valutativo) della prova, che cade sul "significante": ha ritenuto che il Cafarelli avesse riferito che il Realfonzo fosse stato chiamato dalla Corte dei Conti a presentare giustificazioni e deduzioni, quando invece il teste aveva specificamente escluso tale circostanza.

Si tratta di un errore "decisivo", poiché cade su uno dei profili ritenuti determinanti dalla Corte di appello per arrivare a una pronuncia di proscioglimento.

Altro rilevante errore è riscontrabile in ordine al secondo profilo.

Dalla lettura del capo di imputazione, invero, emerge con evidenza che il danno erariale paventato come possibile dall'autore dell'articolo era riferito alle «operazioni di swap» su cui successivamente si stavano concentrando i magistrati contabili e non su quella di cancellazione dei crediti, che era stata attribuita al Realfonzo.

2. Il ricorso della parte civile, pertanto, risulta fondato e, conseguentemente, ai soli effetti civili, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE DI APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che ha chiesto di accogliere il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] de Nigris, per gli imputati, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 29 aprile 2016, il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen. e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 595, comma 3, 596-bis e 57 cod. pen. Il giudice di primo grado aveva ritenuto il Roano responsabile del reato contestatogli per avere - col mezzo stampa e in particolare con l'articolo intitolato "Bilancio caos un commissario per i creditori", pubblicato il 28 Aprile 2010 sul quotidiano "[OSCURATO:PERSONA]" - offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], che nell'anno 2009 rivestiva la carica di assessore al bilancio del Comune di Napoli, scrivendo le seguenti parole: <<i 182 milioni di euro cancellati da Realfonzo perché ritenuti inesigibili, si tratta di fitti passivi e multe, non hanno convinto i magistrati contabili e la loro lente ora si sta soffermando sulle operazioni di swap, la cosiddetta finanza creativa, che arrecherebbe al Comune, esattamente come le manovre di Realfonzo, un danno erariale ingente». Aveva, poi, ritenuto il Cusenza responsabile per aver omesso, nella sua qualità di direttore del quotidiano, di esercitare sul contenuto dell'articolo in questione il controllo necessario a impedire che, con la sua pubblicazione, venisse commesso il reato di diffamazione nei confronti del Realfonzo. Con sentenza emessa il 4 maggio 2021, la Corte di appello di Napoli ha riformato la pronuncia di primo grado, assolvendo entrambi gli imputati. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. 2.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Sostiene che la Corte di appello sarebbe incorsa in un vero e proprio travisamento della prova, con riferimento alla decisiva testimonianza [OSCURATO:PERSONA] mondo. In particolare, il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il Caffarelli non avrebbe affatto dichiarato che la Corte dei Conti aveva chiesto al Realfonzo deduzioni e giustificazioni, ma avrebbe invece riferito che quest'ultimo aveva svolto solo un ruolo istituzionale di intermediario fra la magistratura contabile e i dirigenti del Comune di Napoli, precisando che il medesimo non era stato mai inserito nel novero dei soggetti chiamati a controdedurre. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, avrebbe espressamente dichiarato che la cancellazione dei crediti inesigibili non era stata ideata né realizzata dal Realfonzo, che non ne aveva la competenza, bensì dai dirigenti del Comune.Il palese travisamento di prova, a parere del ricorrente, avrebbe indotto la Corte territoriale a ritenere erroneamente scriminato il fatto contestato dal diritto di cronaca e di critica giornalista, quando invece tale scriminante non poteva essere invocata, atteso che i fatti descritti nell'articolo non corrispondevano alla verità storica. Contrariamente a quanto scritto nell'articolo, infatti, alcuna manovra pregiudizievole per la finanza pubblica sarebbe riconducibile al Realfonzo e tanto meno quella specificamente indicata nell'articolo, che sarebbe stata posta in essere dai dirigenti del Comune di Napoli. Il ricorrente sostiene che l'integrazione dei reati contestati sarebbe palese, avendo gli imputati ricondotto falsamente alla persona del Realfonzo la titolarità di specifiche mansioni amministrative e contabili mai ricoperte e la conseguente "paternità" di manovre pregiudizievoli per la finanza pubblica da lui mai poste in essere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 1.1. L'unico motivo di ricorso è fondato. La Corte di appello ha ritenuto che l'articolo in questione costituisse manifestazione del diritto di cronaca e di critica in base a due argomentazioni: 1) la prima parte dell'articolo sarebbe veritiera, atteso che i magistrati contabili effettivamente stavano svolgendo accertamenti su una rilevante operazione di bilancio e, come emerso dalla testimonianza del Caffarelli, ne avrebbero chiesto la giustificazione al Realfonzo; 2) il danno erariale ingente cui fa riferimento la seconda parte dell'articolo sarebbe paventato solo come possibile conseguenza delle manovre del Realfonzo, come desumibile dall'uso del condizionale. Ebbene, su entrambi i profili la Corte territoriale è caduta in errore. Quanto al primo, dalla lettura dei verbali allegati dal ricorrente, emerge che il Caffarelli - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello - aveva specificamente escluso che il Realfonzo rientrasse tra le dodici persone chiamate dalla Corte dei Conti a presentare deduzioni e giustificazioni. Il teste, peraltro, aveva precisato che il Realfonzo era estraneo alla manovra in questione. Va ricordato che il giudice incorre nel travisamento della prova quando introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo, quando omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia o quando incorre in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa; l'errore deve essere tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice e deve cadere sul significante, ossia sul documento, e non sul significato, ossia sul documentato (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787). Ebbene, nel caso in esame, si tratta di un vero e proprio travisamento della prova, poiché la Corte è caduta in un errore percettivo (e non valutativo) della prova, che cade sul "significante": ha ritenuto che il Cafarelli avesse riferito che il Realfonzo fosse stato chiamato dalla Corte dei Conti a presentare giustificazioni e deduzioni, quando invece il teste aveva specificamente escluso tale circostanza. Si tratta di un errore "decisivo", poiché cade su uno dei profili ritenuti determinanti dalla Corte di appello per arrivare a una pronuncia di proscioglimento. Altro rilevante errore è riscontrabile in ordine al secondo profilo. Dalla lettura del capo di imputazione, invero, emerge con evidenza che il danno erariale paventato come possibile dall'autore dell'articolo era riferito alle «operazioni di swap» su cui successivamente si stavano concentrando i magistrati contabili e non su quella di cancellazione dei crediti, che era stata attribuita al Realfonzo. 2. Il ricorso della parte civile, pertanto, risulta fondato e, conseguentemente, ai soli effetti civili, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione
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