CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37184/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdate-aAA4sJa-alle-pazti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, e la sentenza impugnata; esaminati il motivo del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per l'annullamento della sentenza indicata in epigrafe deducendone la nullità per vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di evasione. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, inammissibilità che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen. come riformulato dalla legge n. 103 del 2017 va dichiarata con procedura de plano. In seguito alle modifiche apportate dalla medesima legge, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art. 613 cod. proc. pen., l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono, infatti, essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione e non è più consentita la personale sottoscrizione dell'imputato dell'atto di impugnazione, come previsto dall'originario art. 613 cod. proc. peri.. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i