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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04252/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze dichiarava inammissibile l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di restituzione nel termine per impugnare dieci sentenze di condanna emesse nei suoi confronti.

L'istante riferiva di essere stato giudicato in contumacia e di non avere avuto alcuna notizia dei procedimenti nei suoi confronti prima di essere arrestato dalla Interpol in Venezuela.

La Corte rilevava che l'istanza era generica, non indicando gli atti per i quali l'istante chiedeva di essere rimesso in termini, così rendendo impossibile l'individuazione dell'Autorità giudiziaria competente a decidere sull'istanza; inoltre, l'istante non aveva indicato il momento in cui aveva avuto conoscenza dei procedimenti, rendendo impossibile la valutazione della tempestività dell'istanza.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo in un primo motivo violazione di legge.

Con riferimento alla tempestività dell'istanza di restituzione nel termine, la Corte territoriale non aveva tenuto conto dell'art. 175, comma 2 bis cod. proc. pen., che prevede che, in caso di estradizione dall'estero, il termine di trenta giorni decorra dalla data di consegna del condannato.

La consegna di Vivaldi alla frontiera aerea di Fiumicino era avvenuta il 30/1/2022 a seguito di estradizione dal Venezuela; in quella data era stata notificato allo stesso il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato.

L'istanza di restituzione nel termine era stata tempestivamente presentata il 25/2/2022.

In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione.

Il ricorrente aveva indicato l'[OSCURATO:PERSONA] che aveva emesso la sentenza di condanna, così come risultante dall'ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato e aveva espressamente dichiarato di non avere avuto contezza dei dieci processi celebrati nell'ambito del distretto della Corte di appello di Firenze, atteso che lo stesso si trovava all'estero.

L'istanza, quindi, era tesa ad ottenere la restituzione nel termine ai fini dell'impugnazione delle sentenze di condanna.

Il ricorrente segnala che analoga istanza era stata accolta dalla Corte di appello di Bolzano.

3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

La lettura dell'istanza di restituzione in termini, presentata personalmente dall'interessato con dichiarazione resa ex art. 123 cod. proc. pen., evidenzia che le sentenze di condanna per le quali Vivaldi chiedeva di essere restituito nel termine per impugnare erano indicate specificamente; eventuali imprecisioni avrebbero potuto essere facilmente superate dalla Corte territoriale.

Quanto alla mancanza di prova della tempestività dell'istanza: se è vero che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, con riferimento alla restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale, che è onere dell'imputato allegare il momento in cui è venuto a conoscenza della decisione, mentre sul giudice grava l'onere sia di valutare la tempestività della richiesta sia di individuare in atti l'eventuale momento dal quale computare il termine decadenziale di trenta giorni (ex multis, Sez. 4, n. 4106 del 07/01/2014, Radulovic, Rv. 258440), è altrettanto vero che, nell'istanza, Vivaldi - che risultava detenuto in Italia - dava atto del suo arresto in Venezuela ad opera dell'Interpol, circostanza che faceva comprendere come la sua presenza in un carcere italiano fosse conseguenza di una estradizione.

La Corte territoriale, pertanto, avrebbe potuto facilmente verificare la data della consegna dell'estradato all'Italia e, quindi, la tempestività dell'istanza: un onere di accertamento non particolarmente gravoso e che sussisteva, atteso lo stato di detenzione dell'istante e - a quella data - la mancata assistenza di un difensore di fiducia.

L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Firenze affinché, previa verifica della tempestività dell'istanza di restituzione nel termine alla luce della data di consegna e previa individuazione esatta delle sentenze per le quali l'istanza era stata avanzata, nel caso di ammissibilità dell'istanza stessa, la stessa sia valutata nel merito.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.

Così deciso il 20 gennaio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze dichiarava inammissibile l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di restituzione nel termine per impugnare dieci sentenze di condanna emesse nei suoi confronti. L'istante riferiva di essere stato giudicato in contumacia e di non avere avuto alcuna notizia dei procedimenti nei suoi confronti prima di essere arrestato dalla Interpol in Venezuela. La Corte rilevava che l'istanza era generica, non indicando gli atti per i quali l'istante chiedeva di essere rimesso in termini, così rendendo impossibile l'individuazione dell'Autorità giudiziaria competente a decidere sull'istanza; inoltre, l'istante non aveva indicato il momento in cui aveva avuto conoscenza dei procedimenti, rendendo impossibile la valutazione della tempestività dell'istanza. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo in un primo motivo violazione di legge. Con riferimento alla tempestività dell'istanza di restituzione nel termine, la Corte territoriale non aveva tenuto conto dell'art. 175, comma 2 bis cod. proc. pen., che prevede che, in caso di estradizione dall'estero, il termine di trenta giorni decorra dalla data di consegna del condannato. La consegna di Vivaldi alla frontiera aerea di Fiumicino era avvenuta il 30/1/2022 a seguito di estradizione dal Venezuela; in quella data era stata notificato allo stesso il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato. L'istanza di restituzione nel termine era stata tempestivamente presentata il 25/2/2022. In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione. Il ricorrente aveva indicato l'[OSCURATO:PERSONA] che aveva emesso la sentenza di condanna, così come risultante dall'ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato e aveva espressamente dichiarato di non avere avuto contezza dei dieci processi celebrati nell'ambito del distretto della Corte di appello di Firenze, atteso che lo stesso si trovava all'estero. L'istanza, quindi, era tesa ad ottenere la restituzione nel termine ai fini dell'impugnazione delle sentenze di condanna. Il ricorrente segnala che analoga istanza era stata accolta dalla Corte di appello di Bolzano. 3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. La lettura dell'istanza di restituzione in termini, presentata personalmente dall'interessato con dichiarazione resa ex art. 123 cod. proc. pen., evidenzia che le sentenze di condanna per le quali Vivaldi chiedeva di essere restituito nel termine per impugnare erano indicate specificamente; eventuali imprecisioni avrebbero potuto essere facilmente superate dalla Corte territoriale. Quanto alla mancanza di prova della tempestività dell'istanza: se è vero che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, con riferimento alla restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale, che è onere dell'imputato allegare il momento in cui è venuto a conoscenza della decisione, mentre sul giudice grava l'onere sia di valutare la tempestività della richiesta sia di individuare in atti l'eventuale momento dal quale computare il termine decadenziale di trenta giorni (ex multis, Sez. 4, n. 4106 del 07/01/2014, Radulovic, Rv. 258440), è altrettanto vero che, nell'istanza, Vivaldi - che risultava detenuto in Italia - dava atto del suo arresto in Venezuela ad opera dell'Interpol, circostanza che faceva comprendere come la sua presenza in un carcere italiano fosse conseguenza di una estradizione. La Corte territoriale, pertanto, avrebbe potuto facilmente verificare la data della consegna dell'estradato all'Italia e, quindi, la tempestività dell'istanza: un onere di accertamento non particolarmente gravoso e che sussisteva, atteso lo stato di detenzione dell'istante e - a quella data - la mancata assistenza di un difensore di fiducia. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Firenze affinché, previa verifica della tempestività dell'istanza di restituzione nel termine alla luce della data di consegna e previa individuazione esatta delle sentenze per le quali l'istanza era stata avanzata, nel caso di ammissibilità dell'istanza stessa, la stessa sia valutata nel merito. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Così deciso il 20 gennaio 2
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