CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12993/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 020UEH5 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza di cui in epigrafe che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 624 bis, comma 2, cod. pen., per essersi, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], impossessato, al fine di trarne profitto di una borsa, contenente denaro ed altri effetti personali, fungendo da palo al complice, che strappava la borsa alla medesima. Formula un unico articolato motivo di impugnazione. Con la doglianza fa valere il vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità e della carenza. Sostiene che la Corte territoriale non abbia dato esaustiva risposta alle censure introdotte con l'appello, omettendo la compiuta valutazione delle risultanze probatorie. Osserva che la compartecipazione del ricorrente all'azione criminosa posta in essere da Ntifo è stata desunta da una serie di fotogrammi che ritraggono in forma statica alcuni momenti della serata in cui è avvenuto il furto, che non consentono di ripercorrere tutti gli spostamenti di Ndjeck e Ntifo, né di chiarire l'atteggiamento tenuto dal primo. Assume che la ricostruzione del giudice di seconda cura, che sottolinea che i due passarono ripetutamente, nel corso della serata, davanti all'hotel [OSCURATO:PERSONA], ove alloggiava la persona offesa, da ciò deducendo la sussistenza del concorso, si dimostra fallace laddove si tenga presente che era la serata di Halloween e che Ndjeck e Ntifo si erano ritrovati per frequentare dei locali, tra cui il [OSCURATO:PERSONA], tutti posti in prossimità dell'albergo e che solo per questa ragione ripassarono molte volte sul medesimo tratto di strada. Ricorda che dalle immagini non si trae alcun pedinamento e che Ndjeck, nel momento in cui Ntifo strappò la borsa alla persona offesa, si trovava davanti a lui e si girò di scatto, mentre è chiaro che se avesse inteso fare da palo si sarebbe posto in una posizione più funzionale e non certo davanti ed a poca distanza da quello cui doveva guardare le spalle. Sottolinea che lo scippo è intervenuto proprio davanti all'hotel dove soggiornava la vittima, in una zona estremamente illuminata e videosorvegliata, nelle vicinanze del compagno della persona offesa, che si trovava all'interno dell'albergo, il che rende inverosimile la sussistenza dell'accordo con Nltifo, posto che una simile azione delittuosa sarebbe stata compiuta in un luogo più appropriato. Il ricorso è inammissibile. La doglianza riproduce, infatti, le medesime censure proposte avanti al giudice di appello, alle quali la Corte territoriale ha dato adeguata risposta riesaminando il materiale probatorio costituito dalla videoriprese. La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha chiarito in plurime occasione come sia inammissibile per genericità "il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la s sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 Ud. Rv. 260608; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425; Sez. 6^, n. 34521 del 27 giugno 2013; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Ud. Rv. 25568; Sez. 3, n. 29612 del 05/05/2010, Rv. 247741; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838). D'altro canto, per come proposta la censura finisce per coincidere con la richiesta di un nuovo vaglio probatorio, non rientrante nel sindacato del giudice di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso ilnr1o2022 ck [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P sidente [OSCURATO:PERSONA]