Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 agosto 2023

Cassazione n. 34493/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3784-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, Via [OSCURATO:PERSONA] 83, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - per la revocazione dell'ordinanza n. 24450/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/08/2023 R.G.N. 10390/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto revocazione R.G.N.3784/2024 Cron.

Rep.

Ud.31/10/2024 [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza n.24450/23, questa Corte accoglieva il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] presentato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA] e volto a ottenere la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico.

Cassando con rinvio, questa Corte rilevava che la quota del trattamento pensionistico relativa all’anzianità maturata prima del 31.12.2003 doveva essere calcolata sul reddito riferito alla media dei 15 anni anteriori alla maturazione del diritto, non essendo applicabile retroattivamente il Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con decreto 14.7.2004.

Avverso l’ordinanza, la Cassa ha proposto ricorso per revocazione affidato a un motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria.

All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso presentato ai sensi degli artt.391-bis e 395 n.4 c.p.c, la Cassa deduce errore di fatto commesso dalla Corte,la quale aveva imperniato la motivazione sull’inapplicabilità de Regolamento 14.7.2004 quando, al contrario, la sentenza cassata non si reggeva sull’applicabilità di tale Regolamento, bensì degli artt.1 co.17 e 18, 3, co.12 l. n.335/95.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorso si duole che la Corte di cassazione, con l’ordinanza impugnata, avrebbe incentrato la motivazione su un profilo giuridico – applicabilità del Regolamento 14.7.2004 – estraneo al decisum del collegio d’appello.

Quest’ultimo, infatti, aveva deciso la causa non sulla base del detto Regolamento, bensì degli artt.1 co.17 e 18, 3, co.12 l. n.335/95.

Ora, in tal modo, il ricorso non deduce un errore di fatto, bensì il travisamento, compiuto, in ipotesi,dalla Corte di cassazione delle ragioni giuridiche addotte dalla sentenza d’appello.Si tratterebbe di un errore di giudizio e non di fatto; un errore che, ove esistente, cadr e bbe sulla (errata o corretta) valutazione compiuta dal giudice sul contenuto della sentenza impugnata.

In particolare, nella prospettazione della ricorrente viene in luce un’argomentazione giuridica – applicabilità degli artt. 1 co.17 e 18, 3, co.12 l. n.335/95 in luogo del Regolamento 14.7.2004 – che si assume obliterata dall’ordinanza.

È opportuno ricordare che non integra errore revocatorio lavalutazione errata del contenuto degli atti di parte e della motivazione dellasentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto (Cass.10184/18).

Essendosi fuori dall’ipotesi di errore revocatorio, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna alle spese di lite secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in €200 per esborsi, €4000 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge; spese da distrarsi al procuratore antistatario. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3784-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, Via [OSCURATO:PERSONA] 83, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - per la revocazione dell'ordinanza n. 24450/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/08/2023 R.G.N. 10390/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto revocazione R.G.N.3784/2024 Cron. Rep. Ud.31/10/2024 [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza n.24450/23, questa Corte accoglieva il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] presentato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA] e volto a ottenere la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico. Cassando con rinvio, questa Corte rilevava che la quota del trattamento pensionistico relativa all’anzianità maturata prima del 31.12.2003 doveva essere calcolata sul reddito riferito alla media dei 15 anni anteriori alla maturazione del diritto, non essendo applicabile retroattivamente il Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con decreto 14.7.2004. Avverso l’ordinanza, la Cassa ha proposto ricorso per revocazione affidato a un motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso presentato ai sensi degli artt.391-bis e 395 n.4 c.p.c, la Cassa deduce errore di fatto commesso dalla Corte,la quale aveva imperniato la motivazione sull’inapplicabilità de Regolamento 14.7.2004 quando, al contrario, la sentenza cassata non si reggeva sull’applicabilità di tale Regolamento, bensì degli artt.1 co.17 e 18, 3, co.12 l. n.335/95. Il motivo è inammissibile. Il ricorso si duole che la Corte di cassazione, con l’ordinanza impugnata, avrebbe incentrato la motivazione su un profilo giuridico – applicabilità del Regolamento 14.7.2004 – estraneo al decisum del collegio d’appello. Quest’ultimo, infatti, aveva deciso la causa non sulla base del detto Regolamento, bensì degli artt.1 co.17 e 18, 3, co.12 l. n.335/95. Ora, in tal modo, il ricorso non deduce un errore di fatto, bensì il travisamento, compiuto, in ipotesi,dalla Corte di cassazione delle ragioni giuridiche addotte dalla sentenza d’appello.Si tratterebbe di un errore di giudizio e non di fatto; un errore che, ove esistente, cadr e bbe sulla (errata o corretta) valutazione compiuta dal giudice sul contenuto della sentenza impugnata. In particolare, nella prospettazione della ricorrente viene in luce un’argomentazione giuridica – applicabilità degli artt. 1 co.17 e 18, 3, co.12 l. n.335/95 in luogo del Regolamento 14.7.2004 – che si assume obliterata dall’ordinanza. È opportuno ricordare che non integra errore revocatorio lavalutazione errata del contenuto degli atti di parte e della motivazione dellasentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto (Cass.10184/18). Essendosi fuori dall’ipotesi di errore revocatorio, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna alle spese di lite secondo soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in €200 per esborsi, €4000 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge; spese da distrarsi al procuratore antistatario. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs