CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17150/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05PFUPV nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdate-awiso-atte-peFti; LAL<-> udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f\, FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma che ha, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto di lesioni per mancanza di querela, rideterminando la pena quanto al residuo delitto di cui all'art. 337 cod. pen.. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché è proposto personalmente dall'imputato. Ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, è pertanto inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il