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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 1996

Cassazione n. 40060/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione a fini di spaccio di manjuana.

Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Il trattamento sanzionatorio è questione di fatto rimessa alla discrezionalità dei giudici del merito e non è sindacabile in Cassazione, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza, certamente non ravvisabile nel caso specifico.

In particolare, la rilevanza del modesto quantitativo della sostanza non è stata esclusa dalla Corte d'appello per un'ipotetica incompatibilità con la ritenuta ipotesi lieve di reato, ma soltanto all'interno di una complessiva valutazione del fatto.

Inoltre, il ricorso non indica elementi favorevoli eventualmente trascurati in sentenza, facendo labiale riferimento unicamente ad un comportamento S4' collaborativo dell'imputato, del quale nonvfa menzione nemmeno nel generico motivo d'appello sul punto.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 sette

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione a fini di spaccio di manjuana. Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Il trattamento sanzionatorio è questione di fatto rimessa alla discrezionalità dei giudici del merito e non è sindacabile in Cassazione, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza, certamente non ravvisabile nel caso specifico. In particolare, la rilevanza del modesto quantitativo della sostanza non è stata esclusa dalla Corte d'appello per un'ipotetica incompatibilità con la ritenuta ipotesi lieve di reato, ma soltanto all'interno di una complessiva valutazione del fatto. Inoltre, il ricorso non indica elementi favorevoli eventualmente trascurati in sentenza, facendo labiale riferimento unicamente ad un comportamento S4' collaborativo dell'imputato, del quale nonvfa menzione nemmeno nel generico motivo d'appello sul punto. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 sette
Sentenza Cassazione n. 40060/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris