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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 giugno 2021

Cassazione n. 45841/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 23/03/2021 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palermo rigettava l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che in data 11 febbraio 2021 aveva respinto la sua istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare a lui applicata del divieto di dimora in relazione a delitti di cui agli artt.110, 321 e 319 cod. pen. 2.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo dei suoi difensori, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità di parte delle captazioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nelle more della trattazione del ricorso, i difensori hanno depositato, a mezzo pec, atto di rinuncia all'impugnazione, sottoscritto dall'interessato, la cui firma è stata autenticata dai patrocinatori.

Con tale atto il ricorrente fa presente di non avere più interesse alla trattazione del ricorso in quanto il 22 giugno 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha revocato la misura cautelare in atto.

3. Ne consegue che va dichiarata la inammissibilità del ricorso per la sopravvenuta mancanza di interesse.

Stante la causa dell'inammissibilità, il ricorrente non deve essere condannato al pagamento delle spese del processo e della sanzione pecuniaria ex art. 616 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.

Così deciso il 01)(2/2021.

Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] se Anna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 23/03/2021 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palermo rigettava l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che in data 11 febbraio 2021 aveva respinto la sua istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare a lui applicata del divieto di dimora in relazione a delitti di cui agli artt.110, 321 e 319 cod. pen. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo dei suoi difensori, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità di parte delle captazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nelle more della trattazione del ricorso, i difensori hanno depositato, a mezzo pec, atto di rinuncia all'impugnazione, sottoscritto dall'interessato, la cui firma è stata autenticata dai patrocinatori. Con tale atto il ricorrente fa presente di non avere più interesse alla trattazione del ricorso in quanto il 22 giugno 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha revocato la misura cautelare in atto. 3. Ne consegue che va dichiarata la inammissibilità del ricorso per la sopravvenuta mancanza di interesse. Stante la causa dell'inammissibilità, il ricorrente non deve essere condannato al pagamento delle spese del processo e della sanzione pecuniaria ex art. 616 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso il 01)(2/2021. Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] se Anna
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