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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21877/2026

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CA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 09/06/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al diniego delle attenuanti generiche con rigetto del ricorso per il resto; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza pronunciata il giorno 2 marzo 2021 la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 5 febbraio 2019 - con cui — per quanto di interesse in questa sede - [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di giustizia per i reati di cui ai capi 3) - artt. 110 cod. pen., 217, 224 legge fallimentare -, 4) - artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, 223 legge fallimentare -, quale componente del Consiglio di Amministrazione (CdA) della Alfieri s.r.I., dichiarata fallita con sentenza in data 6 giugno 2012, 5) - artt. 110 cod. pen., 217 n. 2, 224 legge fallimentare -, 6) - artt. 110 cod. pen., 216 n. 1, 223 legge fallimentare -, quale componente del CdA della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarata fallita con sentenza emessa in data 6 giugno 2012.

1.1. La vicenda processuale - per quanto di rilevanza nella presente sede - riguardava tre società dichiarate fallite ([OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., Alfieri s.r.I.) che operavano in modo coordinato tra loro e insieme ad altre compagini societarie. 'In particolare, quanto all'imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo 4) - per la quale era stata affermata la penale responsabilità, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], quale componenti del C.d.A. della Alfieri s.r.I., dichiarata fallita il 6 giugno 2012 -, la vicenda riguardava il rimborso alla socia [OSCURATO:SOCIETA]. dei finanziamenti effettuati, fattispecie inquadrata nell'ambito del regime dei crediti postergati, ai sensi degli artt. 2467 e 2497 cod. civ.

Inoltre, al capo 6) dell'editto accusatorio, è stata esaminata la vicenda — sulla quale si tornerà in fra - relativa ai finanziamenti infruttiferi effettuati, tra il 2006 ed il 2009, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 3 alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., società partecipata al 10% dalla prima, condotta qualificata come bancarotta fraudolenta per distrazione in riferimento ai coimputati [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ed ai componenti del CdA tra cui [OSCURATO:PERSONA]; la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata dichiarata fallita in data 6 giugno 2012.

1.2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, all'esito del quale la Quinta Sezione della Corte di cassazione, con la sentenza n. 46391/2023, per quanto di interesse in questa sede, annullava la sopra indicata sentenza della 2Corte di appello di Firenze limitatamente ai capi d'imputazione 4), 8), 9) e 10) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze in ordine alla qualificazione delle predette fattispecie, anche ai fini della eventuale rilevazione del decorso della prescrizione e rigettava per le restati imputazioni il ricorso.

1.3. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, giudicando in sede di rinvio e per quanto di rilevanza in questa sede, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati lei ascritti ai capi 4), 8), 9) e 10) - riqualificati i fatti a norma dell'art. 216, terzo comma,

I. fall. - perché estinti per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, rideterminava la pena inflitta alla imputata per il reato (non oggetto dell'annullamento disposto con la sentenza rescindente) ascrittole sub 6) in anni tre e mesi sei di reclusione; rideterminava, inoltre, la durata della inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e della incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa in anni tre con conferma della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. pippo Nello specifico, il capo 6) a carico di [OSCURATO:PERSONA] riguardava il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 216 n.1, 223, primo comma,

I. fall., per avere - in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (amministratore di fatto) e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (altri componenti del consiglio di amministrazione) - quale membro del CdA della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze con sentenza del 6 giugno 2012, distratto la somma di euro 12,7 milioni di euro, effettuando nel periodo temporale dal 2006 al 2009, in favore della partecipata [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., finanziamenti infruttiferi eccedenti rispetto alla quota di partecipazione (ammontante al 10%), in assenza di interesse, utilizzando denaro proveniente in gran parte dal sistema bancario; somme parzialmente destinate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] (per euro 3.230.000,00) ed a [OSCURATO:PERSONA] (socio di maggioranza della società fallita e socio della [OSCURATO:SOCIETA]. per euro 2.000.000,00) a titolo di restituzione di finanziamenti; avendo in tal modo concorso a cagionare il dissesto della società.

2. Avverso la citata sentenza rescissoria [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento con riferimento al trattamento sanzionatorio.

32.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen, il vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio anche rispetto alle pene accessorie.

2.2. Con il secondo motivo l'imputata deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. ed il vizio di motivazione rispetto alla declaratoria di inammissibilità della richiesta (oggetto dei motivi nuovi) di applicazione della disciplina della continuazione c.d. 'esterna' tra il reato oggetto della sentenza della Corte di appello di Firenze n. 3549 del 2018 di condanna emessa nei suoi confronti ed il reato di cui al capo di imputazione n. 6 oggetto del presente procedimento.

2.3. Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della omessa pronuncia sulla sopra indicata richiesta di riconoscimento della continuazione che la Corte del rinvio ha dichiarato inammissibile senza, così, esaminarla nel merito.

3. Infine, alla pubblica udienza le parti hanno discusso e concluso nei termini sopra riportati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, che riguarda unicamente il trattamento sanzionatorio relativo al reato sub 6), è complessivamente infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Con riferimento al primo motivo deve ricordarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500, relativa a fattispecie in cui il giudice di appello, pur non avendo esplicitamente motivato sulla mancata applicazione dell'attenuante della provocazione - espressamente richiesta coi motivi di appello - aveva fatto esplicito riferimento, in motivazione, alla reciprocità di perduranti condotte illecite e di risalenti contrasti tra le parti, rigettando così implicitamente l'invocata attenuante; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340, inerente ad un caso in cui la Corte ha escluso il vizio di motivazione perché il giudice di 4appello, pur non avendo espressamente motivato in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen., esplicitamente richiesta con i motivi di appello - aveva in motivazione dimostrato la partecipazione attiva dell'imputato al delitto).

Tale principio di carattere generale ha trovato applicato in relazione a molteplici istituti "di favore" per l'imputato: in particolare, si è affermato che la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita, allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'impugnata sentenza d'appello che, nel confermare la determinazione della pena effettuata dal primo giudice, aveva evidenziato la pregnanza delle circostanze aggravanti, dando implicitamente conto dell'impossibilità di addivenire ad una mitigazione della pena inflitta).

In epoca successiva, si è affermata la valenza di tale assunto con specifico riferimento alla richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., la quale deve essere ritenuta implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097).

Sulla scia di tale indirizzo, la giurisprudenza ha riconosciuto l'adeguatezza dell'apparato motivazionale in tema di "particolare tenuità del fatto" qualora la struttura argomentativa della sentenza di appello giunga ad una rideterminazione migliorativa del trattamento sanzionatorio per effetto dell'esclusione di una circostanza ag gravante o della concessione delle circostanze attenuanti generiche, la carenza di analisi dei presupposti di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. comporta un vizio motivazionale censurabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 42214 del 14/10/2022, non nnassimata, [OSCURATO:PERSONA]).

Quando la considerazione di fattori negativi significativi o rilevanti, però, costituisce un indice del disvalore significativo della vicenda criminosa, può ritenersi che essa implicitamente concerna anche l'inesistenza di elementi utili a giustificare l'applicazione dell'ipotesi di particolare tenuità del fatto, pur in mancanza di un espresso riferimento a tale causa di non punibilità (Sez. 2, n. 41544 del 15/07/2022, Dieng, non massimata, riguardante fattispecie in cui la Corte di appello ha negato la con cessione della circostanza 5attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e del beneficio della sospensione condizionale della pena; Sez. 4, n. 37172 del 23/06/2022, Grena, non massimata).

2.1. Premesso quanto sopra sui principi operanti in materia, nella fattispecie in esame, pur senza esplicitamente far menzione del motivo di appello riguardante la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche (oggetto del sesto motivo del ricorso per cassazione dichiarato assorbito con la sentenza rescindente), la Corte territoriale — nel rideterminare il trattamento sanzionatorio - ha evidenziato l'ammontare elevato delle somme oggetto del reato sub 6) pari ad oltre 12,5 milioni di euro.

A ciò deve aggiungersi che l'unica doglianza difensiva formulata nel ricorso attiene al silenzio della Corte di appello di Firenze sul tema del riconoscimento delle attenuanti innominate ex art.62-bis cod. pen., mentre la difesa non evidenzia le ragioni della dedotta erroneità della complessiva sfavorevole valutazione dei parametri oggettivi e soggettivi del fatto e non indica elementi positivi di per sé idonei a confutare la valenza dell'apparato argomentatívo rispetto ai dati oggettivi sopra ricordati, limitandosi a richiamare genericamente la incensuratezza dell'imputata, la risalenza dei fatti ed i problemi di salute del padre della stessa.

2.2. In conclusione, le logiche ed esaustive argomentazioni della sentenza impugnata rispetto al trattamento sanzionatorio non vengono scardinate dalle deduzioni difensive, aventi peraltro anche carattere rivalutativo.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

3.1. Invero, come già evidenziato dalla Corte del rinvio, la questione della continuazione c.d. 'esterna' con il reato accertato con la sentenza della medesima Corte di appello n. 3549 2018 non rientrava nell'oggetto dell'annullamento disposto con la sentenza rescindente.

3.2. A quanto sopra deve aggiungersi che la questione del riconoscimento della continuazione non era stata comunque posta con il sesto motivo del ricorso per cassazione (dichiarato assorbito) che riguardava, invece, il riconoscimento delle attenuanti generiche e la commisurazione della pena, di talché esso non poteva essere proposto per la prima volta nel giudizio di rinvio nel quale la cognizione del giudice riguarda soltanto il nuovo esame del profilo censurato, nonché delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di 6interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Rv. 277438 - 01).

A quanto sopra deve aggiungersi che l'odierna ricorrente — al contrario di quanto sostenuto dal difensore nel corso della discussione — avrebbe ben potuto avanzare la richiesta di continuazione nel corso del giudizio conclusosi con la prima sentenza di appello (oggetto dell' annullamento in oggetto), considerato che la sopra indicata sentenza n. 3549/2018 della Corte di appello di Firenze era divenuta irrevocabile sin dal giorno 3 novembre 2020, data del dispositivo della sentenza n. 13382/2021 pronunciata dalla Quinta sezione della Corte di cassazione che aveva respinto l'impugnazione della odierna ricorrente, non risultando necessario attendere il deposito delle relative motivazioni per richiedere la continuazione alla Corte territoriale.

3.3. In ogni caso, la inammissibilità della censura sopra indicata non impedisce alla condannata la eventuale presentazione di domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 del codice di rito, qualora ne ricorrano le relative condizioni.

4. Il terzo motivo rimane logicamente assorbito dalla inammissibilità del secondo.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 del codice di rito.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 09/06/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al diniego delle attenuanti generiche con rigetto del ricorso per il resto; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza pronunciata il giorno 2 marzo 2021 la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 5 febbraio 2019 - con cui — per quanto di interesse in questa sede - [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di giustizia per i reati di cui ai capi 3) - artt. 110 cod. pen., 217, 224 legge fallimentare -, 4) - artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, 223 legge fallimentare -, quale componente del Consiglio di Amministrazione (CdA) della Alfieri s.r.I., dichiarata fallita con sentenza in data 6 giugno 2012, 5) - artt. 110 cod. pen., 217 n. 2, 224 legge fallimentare -, 6) - artt. 110 cod. pen., 216 n. 1, 223 legge fallimentare -, quale componente del CdA della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarata fallita con sentenza emessa in data 6 giugno 2012. 1.1. La vicenda processuale - per quanto di rilevanza nella presente sede - riguardava tre società dichiarate fallite ([OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., Alfieri s.r.I.) che operavano in modo coordinato tra loro e insieme ad altre compagini societarie. 'In particolare, quanto all'imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo 4) - per la quale era stata affermata la penale responsabilità, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], quale componenti del C.d.A. della Alfieri s.r.I., dichiarata fallita il 6 giugno 2012 -, la vicenda riguardava il rimborso alla socia [OSCURATO:SOCIETA]. dei finanziamenti effettuati, fattispecie inquadrata nell'ambito del regime dei crediti postergati, ai sensi degli artt. 2467 e 2497 cod. civ. Inoltre, al capo 6) dell'editto accusatorio, è stata esaminata la vicenda — sulla quale si tornerà in fra - relativa ai finanziamenti infruttiferi effettuati, tra il 2006 ed il 2009, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 3 alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., società partecipata al 10% dalla prima, condotta qualificata come bancarotta fraudolenta per distrazione in riferimento ai coimputati [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ed ai componenti del CdA tra cui [OSCURATO:PERSONA]; la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata dichiarata fallita in data 6 giugno 2012. 1.2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, all'esito del quale la Quinta Sezione della Corte di cassazione, con la sentenza n. 46391/2023, per quanto di interesse in questa sede, annullava la sopra indicata sentenza della 2Corte di appello di Firenze limitatamente ai capi d'imputazione 4), 8), 9) e 10) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze in ordine alla qualificazione delle predette fattispecie, anche ai fini della eventuale rilevazione del decorso della prescrizione e rigettava per le restati imputazioni il ricorso. 1.3. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, giudicando in sede di rinvio e per quanto di rilevanza in questa sede, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati lei ascritti ai capi 4), 8), 9) e 10) - riqualificati i fatti a norma dell'art. 216, terzo comma, I. fall. - perché estinti per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, rideterminava la pena inflitta alla imputata per il reato (non oggetto dell'annullamento disposto con la sentenza rescindente) ascrittole sub 6) in anni tre e mesi sei di reclusione; rideterminava, inoltre, la durata della inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e della incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa in anni tre con conferma della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. pippo Nello specifico, il capo 6) a carico di [OSCURATO:PERSONA] riguardava il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 216 n.1, 223, primo comma, I. fall., per avere - in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (amministratore di fatto) e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (altri componenti del consiglio di amministrazione) - quale membro del CdA della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze con sentenza del 6 giugno 2012, distratto la somma di euro 12,7 milioni di euro, effettuando nel periodo temporale dal 2006 al 2009, in favore della partecipata [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., finanziamenti infruttiferi eccedenti rispetto alla quota di partecipazione (ammontante al 10%), in assenza di interesse, utilizzando denaro proveniente in gran parte dal sistema bancario; somme parzialmente destinate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] (per euro 3.230.000,00) ed a [OSCURATO:PERSONA] (socio di maggioranza della società fallita e socio della [OSCURATO:SOCIETA]. per euro 2.000.000,00) a titolo di restituzione di finanziamenti; avendo in tal modo concorso a cagionare il dissesto della società. 2. Avverso la citata sentenza rescissoria [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento con riferimento al trattamento sanzionatorio. 32.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen, il vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio anche rispetto alle pene accessorie. 2.2. Con il secondo motivo l'imputata deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. ed il vizio di motivazione rispetto alla declaratoria di inammissibilità della richiesta (oggetto dei motivi nuovi) di applicazione della disciplina della continuazione c.d. 'esterna' tra il reato oggetto della sentenza della Corte di appello di Firenze n. 3549 del 2018 di condanna emessa nei suoi confronti ed il reato di cui al capo di imputazione n. 6 oggetto del presente procedimento. 2.3. Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della omessa pronuncia sulla sopra indicata richiesta di riconoscimento della continuazione che la Corte del rinvio ha dichiarato inammissibile senza, così, esaminarla nel merito. 3. Infine, alla pubblica udienza le parti hanno discusso e concluso nei termini sopra riportati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che riguarda unicamente il trattamento sanzionatorio relativo al reato sub 6), è complessivamente infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Con riferimento al primo motivo deve ricordarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500, relativa a fattispecie in cui il giudice di appello, pur non avendo esplicitamente motivato sulla mancata applicazione dell'attenuante della provocazione - espressamente richiesta coi motivi di appello - aveva fatto esplicito riferimento, in motivazione, alla reciprocità di perduranti condotte illecite e di risalenti contrasti tra le parti, rigettando così implicitamente l'invocata attenuante; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340, inerente ad un caso in cui la Corte ha escluso il vizio di motivazione perché il giudice di 4appello, pur non avendo espressamente motivato in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen., esplicitamente richiesta con i motivi di appello - aveva in motivazione dimostrato la partecipazione attiva dell'imputato al delitto). Tale principio di carattere generale ha trovato applicato in relazione a molteplici istituti "di favore" per l'imputato: in particolare, si è affermato che la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita, allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'impugnata sentenza d'appello che, nel confermare la determinazione della pena effettuata dal primo giudice, aveva evidenziato la pregnanza delle circostanze aggravanti, dando implicitamente conto dell'impossibilità di addivenire ad una mitigazione della pena inflitta). In epoca successiva, si è affermata la valenza di tale assunto con specifico riferimento alla richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., la quale deve essere ritenuta implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097). Sulla scia di tale indirizzo, la giurisprudenza ha riconosciuto l'adeguatezza dell'apparato motivazionale in tema di "particolare tenuità del fatto" qualora la struttura argomentativa della sentenza di appello giunga ad una rideterminazione migliorativa del trattamento sanzionatorio per effetto dell'esclusione di una circostanza ag gravante o della concessione delle circostanze attenuanti generiche, la carenza di analisi dei presupposti di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. comporta un vizio motivazionale censurabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 42214 del 14/10/2022, non nnassimata, [OSCURATO:PERSONA]). Quando la considerazione di fattori negativi significativi o rilevanti, però, costituisce un indice del disvalore significativo della vicenda criminosa, può ritenersi che essa implicitamente concerna anche l'inesistenza di elementi utili a giustificare l'applicazione dell'ipotesi di particolare tenuità del fatto, pur in mancanza di un espresso riferimento a tale causa di non punibilità (Sez. 2, n. 41544 del 15/07/2022, Dieng, non massimata, riguardante fattispecie in cui la Corte di appello ha negato la con cessione della circostanza 5attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e del beneficio della sospensione condizionale della pena; Sez. 4, n. 37172 del 23/06/2022, Grena, non massimata). 2.1. Premesso quanto sopra sui principi operanti in materia, nella fattispecie in esame, pur senza esplicitamente far menzione del motivo di appello riguardante la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche (oggetto del sesto motivo del ricorso per cassazione dichiarato assorbito con la sentenza rescindente), la Corte territoriale — nel rideterminare il trattamento sanzionatorio - ha evidenziato l'ammontare elevato delle somme oggetto del reato sub 6) pari ad oltre 12,5 milioni di euro. A ciò deve aggiungersi che l'unica doglianza difensiva formulata nel ricorso attiene al silenzio della Corte di appello di Firenze sul tema del riconoscimento delle attenuanti innominate ex art.62-bis cod. pen., mentre la difesa non evidenzia le ragioni della dedotta erroneità della complessiva sfavorevole valutazione dei parametri oggettivi e soggettivi del fatto e non indica elementi positivi di per sé idonei a confutare la valenza dell'apparato argomentatívo rispetto ai dati oggettivi sopra ricordati, limitandosi a richiamare genericamente la incensuratezza dell'imputata, la risalenza dei fatti ed i problemi di salute del padre della stessa. 2.2. In conclusione, le logiche ed esaustive argomentazioni della sentenza impugnata rispetto al trattamento sanzionatorio non vengono scardinate dalle deduzioni difensive, aventi peraltro anche carattere rivalutativo. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Invero, come già evidenziato dalla Corte del rinvio, la questione della continuazione c.d. 'esterna' con il reato accertato con la sentenza della medesima Corte di appello n. 3549 2018 non rientrava nell'oggetto dell'annullamento disposto con la sentenza rescindente. 3.2. A quanto sopra deve aggiungersi che la questione del riconoscimento della continuazione non era stata comunque posta con il sesto motivo del ricorso per cassazione (dichiarato assorbito) che riguardava, invece, il riconoscimento delle attenuanti generiche e la commisurazione della pena, di talché esso non poteva essere proposto per la prima volta nel giudizio di rinvio nel quale la cognizione del giudice riguarda soltanto il nuovo esame del profilo censurato, nonché delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di 6interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Rv. 277438 - 01). A quanto sopra deve aggiungersi che l'odierna ricorrente — al contrario di quanto sostenuto dal difensore nel corso della discussione — avrebbe ben potuto avanzare la richiesta di continuazione nel corso del giudizio conclusosi con la prima sentenza di appello (oggetto dell' annullamento in oggetto), considerato che la sopra indicata sentenza n. 3549/2018 della Corte di appello di Firenze era divenuta irrevocabile sin dal giorno 3 novembre 2020, data del dispositivo della sentenza n. 13382/2021 pronunciata dalla Quinta sezione della Corte di cassazione che aveva respinto l'impugnazione della odierna ricorrente, non risultando necessario attendere il deposito delle relative motivazioni per richiedere la continuazione alla Corte territoriale. 3.3. In ogni caso, la inammissibilità della censura sopra indicata non impedisce alla condannata la eventuale presentazione di domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 del codice di rito, qualora ne ricorrano le relative condizioni. 4. Il terzo motivo rimane logicamente assorbito dalla inammissibilità del secondo. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 del codice di rito. P.Q P.Q.MCORTA SUPREMA 0I CASSAZIONE Prirrla S':_?ifre.Pen?le Depos CEinc.,::,:oria oggi -Rorrt-i, ;i ......... [OSCURATO:PERSONA]!OGtUDtZ1ARIO IL FUNrDTZL-RIO 7
Sentenza Cassazione n. 21877/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris