CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 25146/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso postula un'inammissibile rilettura del compendio istruttorio, a fronte di una congrua doppia conforme motivazione dei giudici di merito, ed è comunque manifestamente infondata laddove trascura l'idoneità decettiva già dell'iscrizione sul sito come venditrice di beni di lusso, correttamente evidenziata nella sentenza impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen., è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata dove il giudice d'appello, con valutazione schiettamente di merito, esclude che il danno cagionato alla persona offesa sia di lieve entità, considerata l'entità della somma ingiustamente carpita dall'imputata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 07/05/2024 [OSCURATO:PERSONA] o 2.' D f. l i