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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 14217/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21763/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 69, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA , n. 451/2020,depositata il 10/02/2020 , R.G.N. 646/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 451/2020 aveva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la decisione con cui il locale tribunale aveva dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a percepire l’elemento retributivo denominato ERS ed aveva condannato la società a pagare le differenze retributive cosi’ maturate.

La Corte territoriale riteneva che il predetto emolumento, previsto dalla disposizione di cui all'art. 3, d.

I. n. 726 del 1984, convertito nella legge n. 863 del 1984,con riguardo ai dipendenti in forza all’entrata in vigore al momento della norma, fosse da applicarsi anche ai lavoratori che in quel momento prestavano lavoro per la società ma in virtù di contratto formazione lavoro successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato, e ciò in ragione della equiparazione della anzianità di servizio in CFL con quella ordinaria.

Avverso detta decisione proponeva ricorso la società con due motivi anche coltivati da successiva memoria, cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1)- Con il prim o motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione - in relazione all'art. 360, comma uno, n. 3, c.p.c. - delle norme di ermeneutica del contratto di cui agli articoli 1362 e ss. c.c. circa l'interpretazione della clausola relativa alla voce salariale di Elemento di Riordino del Sistema retributivo contenuta nell' accordo dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché degli artt. 2 - 3 dell'accordo nazionale [OSCURATO:DATA_NASCITA] degli autoferrotranviari, in tema di disciplina della retribuzione a seguito dell'applicazione della nuova classificazione.

E’ criticat0o, in particolare, il non aver rilevato che l'emolumento istituito nel 2000 non trovava affatto fondamento nell'anzianità di servizio, quanto piuttosto in finalità di incentivazione dell'attività produttiva, in rapporto all'esigenza di ridefinire la pregressa struttura della retribuzione aziendale. 2)-Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art 3, comma 5, d.l. 726/1984, convertito in I. 19.12.1984 n. 863, e degli artt. 2 e 3 dell'accordo nazionale [OSCURATO:DATA_NASCITA] autoferrotranvieri, a mente dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., "con riferimento alla erronea ricognizione della fattispecie astratta prevista dalle citate disposizioni".

La Corte territoriale - secondo parte istante - ha erroneame nte individuato la norma regolatrice della fattispecie astratta posto che l'applicazione della disciplina richiamata riguarda la distinta ipotesi del computo nella anzianità di servizio del periodo di lavoro svolto in regime di CFL a fronte della conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma non attiene alla distinta fattispecie, ricorrente nella specie, della individuazione dei soggetti titolati, sulla base della ridefinizione della struttura della retribuzione aziendale, al riconoscimento di istituti contrattuali la cui erogazione non trova fondamento nell'anzianità di servizio.

I motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, sono fondati.

Deve darsi continuità al più recente indirizzo espresso da questa Corte, cui si rinvia per ogni ulteriore aspetto (v.

Cass. n. 23188, 23189, 23330, 23331, 23150, 23421, 23728, 23821 del 2021), che, consolidando un precedente orientamento (Cass. nn. 34359/2019; 12335/2016; 22256/2015; 21329/2014; 19436/2014; 19435/2014; 18951/2014; 18950/2014; 18949/2014; 18948/2014; 18947/2014, decisioni adottate nei confronti dell'ANM, nonché, nello stesso senso, Cass. nn. 34358/2019; 34357/2019 emesse nei confronti di altre aziende autoferrotranviarie), ha affermato che non violano il d.l. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito in I. n. 863 del 1984 e neppure introducono un trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, equiparando i primi al personale di nuova assunzione senza incidere sulla conservazione dell'anzianità di servizio; ciò avuto riguardo ad elementi della retribuzione degli autoferrotranvieri attribuiti ai soli dipendenti già in forza di un rapporto a tempo indeterminato, - che in tutto o in parte già ne beneficiavano, per evitare decurtazioni della retribuzione, con esclusione ritenuta legittima, quindi, percoloro che, alla data della stipula dei relativi accordi collettivi, non li percepivano perché assunti con contratto a termine di formazione e lavoro, senza che ciò comporti disconoscimento dell'anzianità di servizio.

Nella specie non si dubita che l'emolumento in esame sia stato previsto "nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione", con l'intento di realizzare una semplificazione ed una razionalizzazione del trattamento retributivo dei lavoratori già assunti a tempo indeterminato, sicchè l'elemento mensile consolidato denominato "Elemento di Riordino del [OSCURATO:PERSONA] (ERS)" non è fondato direttamente sul computo dell'anzianità di servizio, bensì è "determinato per confluenza" dalla percezione pregressa di voci retributive che sono state riordinate in unico elemento, anche a compensazione della mancata erogazione di "premi, compensi ed indennità di origine aziendale" diversi da quelli confluiti nel nuovo sistema retributivo ( in tal senso anche Cass. n.36926/2021).

Per quanto detto la sentenza impugnata non è conforme ai princìpi stabiliti dalle pronunce prima richiamate e la pretesa dei lavoratori risulta infondata.

Conclusivamente, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, a mente dell'art. 384, cc. 2, c.p.c., con la pronuncia di rigetto dell'originaria domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA].

Le spese di lite dell'intero processo possono essere interamente compensate fra le parti in considerazione della complessità della fattispecie da rapportare alle oscillazioni giurisprudenziali che si sono consumate nel corso del tempo impiegato per il giudizio di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la senten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21763/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 69, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA , n. 451/2020,depositata il 10/02/2020 , R.G.N. 646/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 451/2020 aveva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la decisione con cui il locale tribunale aveva dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a percepire l’elemento retributivo denominato ERS ed aveva condannato la società a pagare le differenze retributive cosi’ maturate. La Corte territoriale riteneva che il predetto emolumento, previsto dalla disposizione di cui all'art. 3, d. I. n. 726 del 1984, convertito nella legge n. 863 del 1984,con riguardo ai dipendenti in forza all’entrata in vigore al momento della norma, fosse da applicarsi anche ai lavoratori che in quel momento prestavano lavoro per la società ma in virtù di contratto formazione lavoro successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato, e ciò in ragione della equiparazione della anzianità di servizio in CFL con quella ordinaria. Avverso detta decisione proponeva ricorso la società con due motivi anche coltivati da successiva memoria, cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1)- Con il prim o motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione - in relazione all'art. 360, comma uno, n. 3, c.p.c. - delle norme di ermeneutica del contratto di cui agli articoli 1362 e ss. c.c. circa l'interpretazione della clausola relativa alla voce salariale di Elemento di Riordino del Sistema retributivo contenuta nell' accordo dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché degli artt. 2 - 3 dell'accordo nazionale [OSCURATO:DATA_NASCITA] degli autoferrotranviari, in tema di disciplina della retribuzione a seguito dell'applicazione della nuova classificazione. E’ criticat0o, in particolare, il non aver rilevato che l'emolumento istituito nel 2000 non trovava affatto fondamento nell'anzianità di servizio, quanto piuttosto in finalità di incentivazione dell'attività produttiva, in rapporto all'esigenza di ridefinire la pregressa struttura della retribuzione aziendale. 2)-Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art 3, comma 5, d.l. 726/1984, convertito in I. 19.12.1984 n. 863, e degli artt. 2 e 3 dell'accordo nazionale [OSCURATO:DATA_NASCITA] autoferrotranvieri, a mente dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., "con riferimento alla erronea ricognizione della fattispecie astratta prevista dalle citate disposizioni". La Corte territoriale - secondo parte istante - ha erroneame nte individuato la norma regolatrice della fattispecie astratta posto che l'applicazione della disciplina richiamata riguarda la distinta ipotesi del computo nella anzianità di servizio del periodo di lavoro svolto in regime di CFL a fronte della conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma non attiene alla distinta fattispecie, ricorrente nella specie, della individuazione dei soggetti titolati, sulla base della ridefinizione della struttura della retribuzione aziendale, al riconoscimento di istituti contrattuali la cui erogazione non trova fondamento nell'anzianità di servizio. I motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, sono fondati. Deve darsi continuità al più recente indirizzo espresso da questa Corte, cui si rinvia per ogni ulteriore aspetto (v. Cass. n. 23188, 23189, 23330, 23331, 23150, 23421, 23728, 23821 del 2021), che, consolidando un precedente orientamento (Cass. nn. 34359/2019; 12335/2016; 22256/2015; 21329/2014; 19436/2014; 19435/2014; 18951/2014; 18950/2014; 18949/2014; 18948/2014; 18947/2014, decisioni adottate nei confronti dell'ANM, nonché, nello stesso senso, Cass. nn. 34358/2019; 34357/2019 emesse nei confronti di altre aziende autoferrotranviarie), ha affermato che non violano il d.l. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito in I. n. 863 del 1984 e neppure introducono un trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, equiparando i primi al personale di nuova assunzione senza incidere sulla conservazione dell'anzianità di servizio; ciò avuto riguardo ad elementi della retribuzione degli autoferrotranvieri attribuiti ai soli dipendenti già in forza di un rapporto a tempo indeterminato, - che in tutto o in parte già ne beneficiavano, per evitare decurtazioni della retribuzione, con esclusione ritenuta legittima, quindi, percoloro che, alla data della stipula dei relativi accordi collettivi, non li percepivano perché assunti con contratto a termine di formazione e lavoro, senza che ciò comporti disconoscimento dell'anzianità di servizio. Nella specie non si dubita che l'emolumento in esame sia stato previsto "nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione", con l'intento di realizzare una semplificazione ed una razionalizzazione del trattamento retributivo dei lavoratori già assunti a tempo indeterminato, sicchè l'elemento mensile consolidato denominato "Elemento di Riordino del [OSCURATO:PERSONA] (ERS)" non è fondato direttamente sul computo dell'anzianità di servizio, bensì è "determinato per confluenza" dalla percezione pregressa di voci retributive che sono state riordinate in unico elemento, anche a compensazione della mancata erogazione di "premi, compensi ed indennità di origine aziendale" diversi da quelli confluiti nel nuovo sistema retributivo ( in tal senso anche Cass. n.36926/2021). Per quanto detto la sentenza impugnata non è conforme ai princìpi stabiliti dalle pronunce prima richiamate e la pretesa dei lavoratori risulta infondata. Conclusivamente, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, a mente dell'art. 384, cc. 2, c.p.c., con la pronuncia di rigetto dell'originaria domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Le spese di lite dell'intero processo possono essere interamente compensate fra le parti in considerazione della complessità della fattispecie da rapportare alle oscillazioni giurisprudenziali che si sono consumate nel corso del tempo impiegato per il giudizio di merito. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la senten
Sentenza Cassazione n. 14217/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris