Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2021

Cassazione n. 05243/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ip Lzec.,5 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Tramite il difensore fiduciario, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 28 giugno 2021, con cui la Corte di appello di Lecce - sez. dist. di Taranto - ne ha confermato la penale responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 697 cod. pen. 2.

Con un unico motivo di ricorso si lamenta il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti giudicati nel presente procedimento (commessi nel novembre 2017) e quelli oggetto della sentenza n. 699/2016 (commessi nel marzo 2016), nonostante fosse invece stata riconosciuta l'identità di disegno criminoso con i fatti accertati con altra sentenza, commessi tra il gennaio e il novembre 2017.

3. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. e l'impugnazione va dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, posto che ci si limita a reiterare le medesime doglianze contenute nel gravame di merito, non illogicamente disattese dalla Corte territoriale, senza che il ricorrente si confronti con le argomentazioni contenute nella decisione impugnata (ex multis Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 2594254).

Ed invero, il ricorrente non si confronta con le argomentazioni, del tutto logiche e corrette in diritto, spese nella sentenza impugnata per motivare l'impossibilità di riconoscere il medesimo disegno criminoso, stante la significativa distanza temporale tra i fatti e la circostanza che i reati successivamente commessi - tra loro riuniti nel vincolo della continuazione perché sostanzialmente avvenuti nel medesimo lasso temporale - furono perpetrati in epoca posteriore all'accertamento della penale responsabilità, con sentenza irrevocabile, rispetto ai primi, denotando quindi, semmai, una scelta di vita deviante (cfr., in termini, Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del 1 a L: procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 3 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Reynau4, Giovann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ip Lzec.,5 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Tramite il difensore fiduciario, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 28 giugno 2021, con cui la Corte di appello di Lecce - sez. dist. di Taranto - ne ha confermato la penale responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 697 cod. pen. 2. Con un unico motivo di ricorso si lamenta il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti giudicati nel presente procedimento (commessi nel novembre 2017) e quelli oggetto della sentenza n. 699/2016 (commessi nel marzo 2016), nonostante fosse invece stata riconosciuta l'identità di disegno criminoso con i fatti accertati con altra sentenza, commessi tra il gennaio e il novembre 2017. 3. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. e l'impugnazione va dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, posto che ci si limita a reiterare le medesime doglianze contenute nel gravame di merito, non illogicamente disattese dalla Corte territoriale, senza che il ricorrente si confronti con le argomentazioni contenute nella decisione impugnata (ex multis Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 2594254). Ed invero, il ricorrente non si confronta con le argomentazioni, del tutto logiche e corrette in diritto, spese nella sentenza impugnata per motivare l'impossibilità di riconoscere il medesimo disegno criminoso, stante la significativa distanza temporale tra i fatti e la circostanza che i reati successivamente commessi - tra loro riuniti nel vincolo della continuazione perché sostanzialmente avvenuti nel medesimo lasso temporale - furono perpetrati in epoca posteriore all'accertamento della penale responsabilità, con sentenza irrevocabile, rispetto ai primi, denotando quindi, semmai, una scelta di vita deviante (cfr., in termini, Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del 1 a L: procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Reynau4, Giovann
Sentenza Cassazione n. 05243/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris