CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 giugno 2021
Cassazione n. 37024/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2015 ORDINANZA sul ricorso 2500/2015 proposto da: C • [OSCURATO:SOCIETA]. (nuova denominazione assunta da [OSCURATO:SOCIETA].), e per essa quale mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (nuova denominazione assunta da [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].; - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I- RG 2500/2015 2)«t 1-1 1-1 camera di consiglio 24.6.2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. — In data 29 gennaio 2014 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha richiesto, a norma dell'art. 101 I. fall., di essere ammessa al passivo del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. per la somma di euro 92.464,50, corrispondenti a canoni di leasing immobiliare scaduti, nonché per euro 356.210,27, pari alla penale dovuta in conseguenza della risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell'utilizzatore. Il giudice delegato ha dichiarato inammissibile la domanda: ha spiegato che l'art. 72 quater I. fall. subordina l'insinuazione del concedente alla previa allocazione del bene già oggetto del contratto di leasing. 2. — In esito al giudizio di opposizione proposto da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda di ammissione al passivo con diversa motivazione. Ha rilevato che l'art. 72 quater cit. non era nella fattispecie applicabile, dal momento che il contratto di leasing era stato risolto per inadempimento della parte utilizzatrice in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, onde non si era in presenza di un rapporto giuridico pendente. Lo stesso Tribunale ha nondimeno osservato che, venendo in questione un leasing traslativo, la risoluzione del rapporto aveva efficacia retroattiva per i contraenti, giusta l'art. 1458 c.c., con la conseguenza che la società concedente, pur potendo ottenere il rilascio del cespite dalla curatela (come di fatto era avvenuto), era tenuta alla restituzione dei canoni percepiti salvo il diritto all'equo compenso per l'uso della cosa: il tutto in applicazione analogica dell'art. 1526 c.c., norma da considerarsi inderogabile e tale da prevalere, quindi, sull'art. 21 delle condizioni generali di contratto (il quale garantiva alla banca l'integrale soddisfacimento delle pretese Sez. I - RG 2500/2015 camera di consiglio 24.6.2021 2 creditorie anche in caso di risoluzione del contratto). Il giudice dell'opposizione ha osservato che, in linea teorica, la banca avrebbe potuto ottenere una collocazione del proprio credito nel passivo fallimentare indicando, nella domanda di ammissione al passivo, i criteri per la liquidazione dell'equo compenso, oppure dando dimostrazione che il credito oggetto di insinuazione era di ammontare superiore al debito per la restituzione dei canoni. 3. — Avverso il decreto del Tribunale reggiano, pubblicato il 4 dicembre 2014, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA]. L'impugnazione consta di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] I.G.S Service, intimato, non ha rassegnato difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. — I primi due motivi pongono questioni di natura processuale. Col primo è denunciata la violazione o la falsa applicazione degli artt. 98 e 99 I. fall. e dell'art. 112 c.p.c.. Lamenta la ricorrente che il Tribunale, modificando il tema del decidere, abbia rigettato l'opposizione ritenendo inapplicabile alla fattispecie per cui è causa il disposto dell'art. 72 quater I. fall.: e ciò sul presupposto che il contratto era stato risolto prima della dichiarazione di fallimento. Viene dedotto che, in sede di opposizione allo stato passivo, il tribunale deve pronunciare sulle questioni dedotte dall'opponente, dal curatore e dagli eventuali creditori intervenuti, ma non su domande o eccezioni nuove o più ampie di quelle fatte valere in sede di insinuazione al passivo. Col secondo mezzo il decreto impugnato è censurato per violazione o falsa applicazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c.. Rileva la ricorrente che ove il giudice ritenga di porre a fondamento della decisione una questione rilevabile d'ufficio, deve assegnare alle parti, apena di nullità, un termine per il deposito di memorie sulla medesima Sez. I- RG 2500/2015 camera di consiglio 24.6.2021 3 questione: nella circostanza, il Tribunale, in violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, aveva qualificato il contratto come leasing traslativo. I motivi in questione non sono fondati. Al Tribunale si imponeva di verificare se il diritto di credito potesse essere insinuato al passivo; il giudice dell'opposizione doveva perciò fare applicazione delle disposizioni normative atte a regolare la fattispecie sottoposta al suo esame: non poteva di certo restare vincolato agli errori di diritto in cui fosse incorso il giudice delegato. Come è stato affermato da questa S.C., in tema di insinuazione allo stato passivo, non viola l'art. 112 c.p.c. il tribunale che, esercitando il proprio potere d'ufficio di accertare la fondatezza della domanda, rigetti l'opposizione proposta dal creditore, dovendo l'accertamento sull'esistenza del titolo dedotto in giudizio essere compiuto dal giudice ex officio in ogni stato e grado del processo, in ognuna delle sue fasi, salvo che tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali (Cass. 12 novembre 2019, n. 29254; Cass. 6 novembre 2013, n. 24972). Quanto alla necessità di assegnare un termine per il deposito di memorie sulla questione posta a fondamento della decisione (art. 101, comma 2, c.p.c.), il Tribunale ha escluso che la fattispecie fosse disciplinata dall'art. 72 quater I. fall. e ha ritenuto per contro ad essa applicabile l'art. 1526 c.c., sul presupposto che il leasing avesse natura traslativa (avendo specificamente riguardo al fatto che gli immobili oggetto del contratto erano atti a conservare alla scadenza del rapporto un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'esercizio del diritto dì opzione). La questione oggetto del rilievo d'ufficio può ritenersi mista, di fatto e di diritto: una tale questione, ove rilevata d'ufficio dal giudice, senza essere indicata alle parti, comporta la nullità della sentenza che su tale questione si fondi, per violazione del diritto di difesa, quante volte la parte che se ne dolga Sez. I - RG 2500/2015 camera di consiglio 24.6.2021 4 ) prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (Cass. 12 settembre 2019, n. 22778; Cass. 23 maggio 2014, n. 11453): in tale ipotesi, come in quella in cui la questione risulti essere di solo fatto, la parte soccombente può cioè dolersi della decisione sostenendo che la violazione del dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una rimessione in termini (Cass. Sez. U. 30 settembre 2009, n. 20935; Cass. 8 giugno 2018, n. 15037; Cass. 16 febbraio 2016, n. 2984). Ebbene, nessuna deduzione nel senso indicato è stata formulata dall'odierna ricorrente, onde la censura svolta col secondo motivo deve essere disattesa. 2. — Gli ulteriori quattro motivi investono, da diverse angolazioni, il tema degli effetti dipendenti dalla risoluzione del contratto di leaasing in caso di fallimento. Il terzo mezzo oppone la violazione o falsa applicazione dell'art.1526 c.c. e dell'art. 72 quater I. fall.. Si assume aver errato il giudice dell'opposizione nell'escludere che la fattispecie oggetto di causa ricadesse nell'ambito di applicazione del cit. art. 72 quater: la norma, infatti, regolerebbe anche il contratto di leasing che si sia risolto in data anteriore alla dichiarazione di fallimento. Il quarto motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1526 e 1458 c.c.. Secondo l'istante, il leasing, che si differenzia dalla vendita con riserva di proprietà per la funzione di finanziamento che lo connota, è un contratto ad esecuzione periodica: in base al disposto dell'art. 1458 c.c., quindi, l'effetto della risoluzione di tale contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Col quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione gli artt. 1526 e 1382 c.c.. Il decreto del Tribunale avrebbe omesso di considerare la disciplina pattizia, contenuta nelle condizioni generali di contratto, e di trarre dalla stessa la Sez. I - RG 2500/2015 camera di consiglio 24.6.2021 5 regolamentazione concretamente applicabile al rapporto. Le parti avevano infatti espressamente stabilito le conseguenze della risoluzione contrattuale per inadempimento dell'utilizzatore prevedendo, onde evitare indebiti arricchimenti in favore della concedente, l'obbligo, per la stessa, di dedurre dall'ammontare delle somme dovute quanto ricavato dalla vendita del bene locato. Viene dedotto, in sintesi, che la pattuizione della penale risulterebbe pienamente conforme alla disciplina contemplata dall'art. 1526 c.c.. Il sesto mezzo censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 1526, 1418 e 1419 c.c.. Secondo la ricorrente la pronuncia impugnata contrasterebbe col principio per cui la nullità non può essere determinata da un evento, qual è lo scioglimento del contratto, «che per sua natura non riguarda la genesi del rapporto bensì la fase esecutiva, o meglio risolutiva dello stesso». Il terzo e il quarto motivo vanno respinti, mentre il quinto è fondato; il sesto resta invece assorbito. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, al leasing traslativo si applica la disciplina di cui all'art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva della proprietà, la quale comporta, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell'utilizzo dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi (per tutte: Cass. 24 gennaio 2020, n. 1581; Cass. 20 settembre 2017, n. 21895; Cass. 27 settembre 2011, n. 19732). Siffatto quadro regolatorio è stato bensì inciso dalla I. n. 124/2017: questa però non reca una disciplina retroattiva, onde si applica alla risoluzione di quei contratti i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti resta valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della Sez. I - RG 2500/2015 camera di consiglio 24.6.2021 6 disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater I. fall. (Cass. Sez. U. 28 gennaio 2021, n. 2061; in precedenza, nel senso che l'art. 72 quater cit. trova applicazione solo nel caso in cui il contratto di leasing sia pendente al momento del fallimento dell'utilizzatore, mentre, ove si sia già anteriormente risolto, occorre per l'appunto distinguere a seconda che si tratti di leasing finanziario o leasing traslativo, solo per quest'ultimo potendosi utilizzare, in via analogica, l'art. 1526 c.c.: Cass. 15 settembre 2017, n. 21476; Cass. 7 settembre 2017, n. 20890; Cass.9 febbraio 2016, n. 2538; cfr. pure: Cass. 12 febbraio 2019, n. 3965; Cass. 18 giugno 2018, n. 15975). Ciò detto, merita condivisione, nei termini in cui è espresso, il rilievo formulato dalla ricorrente circa la derogabilità della disciplina relativa alla restituzione delle rate riscosse dal venditore (dal concedente, nell'ipotesi di leasing): il comma 2 di tale articolo ammette, infatti, che le parti possano stabilire che tali rate sfuggano all'effetto restitutorio di cui al comma 1 e restino quindi acquisite al venditore (sempre al concedente, nella fattispecie che interessa). Come precisato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'equo compenso, ai sensi del primo comma dell'art. 1526 c.c., comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso; non include, invece, il risarcimento del danno spettante al concedente, che, pertanto, deve trovare specifica considerazione. Il risarcimento del danno del concedente può essere tuttavia oggetto di determinazione anticipata attraverso la clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c. e l'autonomia privata è venuta foggiando clausole di tale contenuto, in conformità, appunto, della previsione contenuta nell'art. 1526, comma 2, c.c. (cfr. Cass. Sez. U.28 gennaio 2021, n. 2061, cit., in motivazione). Mette conto solo di Sez. I- RG 2500/2015 camera di consiglio 24.6.2021 7 ) aggiungere che su tali pattuizioni incide il potere del giudice di ridurre a norma dell'art. 1384 c.c. ad equità la penale «che, sebbene comunque lecita, si palesi manifestamente eccessiva, così da ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela e riequilibrando, quindi, la posizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento integrale» (Cass. Sez. U. 28 gennaio 2021, n. 2061, cit., in motivazione, ove il richiamo a Cass. Sez. U. 13 settembre 2005, n. 18128): in tale quadro si collocano i numerosi arresti di questa Corte secondo cui, ove nel contratto sia stabilito che, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, al concedente spetti, oltre alla proprietà e al possesso del bene, anche un'indennità pari all'intero ammontare del finanziamento, il giudice può ridurre in via equitativa tale importo (così: Cass. 19 settembre 2019, n. 23336; Cass. 21 agosto 2018, n. 20840; Cass.17 gennaio 2014, n. 888). Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha quindi errato nel ritenere che l'art. 1526 c.c. prevalesse sull'art. 21 delle condizioni generali di contratto. Il detto Tribunale avrebbe dovuto considerare valido e produttivo di effetti l'assetto pattizio delineato da tale clausola — assetto che non contravveniva ad alcuna norma imperativa — verificando, piuttosto, in base a quanto sopra osservato, se nella fattispecie dovesse farsi applicazione dell'art. 1384 c.c. (posto che, come noto, il potere del giudice di ridurre ad equità la penale può essere oggetto di una iniziativa officiosa). 3. — In conclusione, in accoglimento del quinto motivo, il decreto è cassato, con rinvio della causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in diversa composizione, statuirà pure sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il quinto motivo, rigetta i primi quattro e dichiara Sez. I RG 2500/2015 camera di consiglio 24.6.2021 8 assorbito il sesto; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legitt