CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 23641/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 14521/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliatain ROMA presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avv . to [OSCURATO:PERSONA], le rappresentano e difendono; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., SALVA- [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 4658 /20 19 del la CORTE D’APPELLO DI NAPOLIdepositata il 26/09/2019;Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 14521 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 14521 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 2 6 / 0 9 /2019, la C orte d’appello di Napoli, inaccoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C., da [OSCURATO:PERSONA] e d a [OSCURATO:PERSONA], in riforma perquanto di ragione della decisione di primo grado, ha dichiarato la risoluzione per inadempimento della Martin ar osa s.a.s . di [OSCURATO:PERSONA]- faella,del contratto di cessione di azienda concluso in data 31/1/2009 tra la [OSCURATO:PERSONA] e Pe ppino s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., in qualità di cedente,e la Martina r osa di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s . , in qualità di cessio- naria; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vatocome la società cessionaria non avesse in alcun mod o comprovato l’avvenutopagamento integrale del prezzo convenuto per la cessione dell’aziendaoggetto di causa , dovendo escludersi che i pagamenti ef- fettuatida [OSCURATO:PERSONA] (padre di [OSCURATO:PERSONA]) in favore della [OSCURATO:PERSONA] ePeppino s.n.c. , in esecuzione di un precedente contratto preliminare conclusoper la cessione della medesima azienda, non potessero in al- cun modo ricollegarsi all’esecuzione del contratto definitivo concluso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Martinarosa di [OSCURATO:PERSONA] s.a .s., non contenendo, tale ultimo contratto definitivo, alcun riferimento , neppure indiretto, al richiamato contratto preliminare , peraltro con- clusotra parti diverse ; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legalerappresentante d ella [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], pro- ponericorso per cassazione sulla base di otto motivi d’impugnazione; laTotò e [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] c. s.n.c., [OSCURATO:PERSONA]- ratoed [OSCURATO:PERSONA], non hanno svolto difese in questa sed e ; latrattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis.1 c.p.c. ed il PubblicoMinistero non ha depositato conclusioni; consideratoche, Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 14521 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil primo motivo, i ricorrent i censura no la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli ar tt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. ( in relazione all’art . 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erro- neamenteescluso il collegamento negoziale tra il contratto preliminare concluso tra [OSCURATO:PERSONA] e la Tot ò e [OSCURATO:SOCIETA]. e il contratto definitivoconcluso tra la Martina r osa s.a.s. e quest’ultima società, po- nendosiin evidente contrasto con quanto espressamente ammesso e confessatosu tale punto dall a stess a [OSCURATO:SOCIETA]. nei propri attidifensivi; conil secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 1193 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erro- neamente affermato di non poter imputare i pagamenti eseguiti da GiuseppePepe in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. al prezzo convenuto trala [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. nel contratto defini- tivo di cessione d’azienda stipulato tra le stesse, in contrasto con quanto espressam ente ammesso e confessato in giudizio dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.; entrambii motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione– sono inammissibili ; osservapreliminarmente il Collegio come gli odierni ricorrenti siano incorsinella vi olazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. là dove , a seguito del riferimentoall’atto d’appello contenuto in ricorso, si sono astenuti dalla relativalocalizzazione nell’ambito degli atti prodotti nel corso del giu- dizio,neppure dichiarando di voler fare riferime nto alla presenza di tale attonel fascicolo d’ufficio di cui si è chiesta la trasmissione (in confor- mità a lle indicazioni desumibili da Sez. U, Sentenza n. 22726 del 03/11/2011,Rv. 619318 - 01 ); sottoaltro profilo, varrà in ogni caso sottolineare il carattere me- ramenteapodittico dell’affermazione relativa al carattere incontestato Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 14521 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri delcollegamento negoziale dedotto in giudizio, a tacere del riferimento, dell’indicedella non contestazione, a una relazione giuridica tra negozi (precisamenteun collegamento negoziale), in contrasto con il principio chenecessariamente correla il tema della non contestazione ai fatti di causa; quantoalla violazione dell’art. 1193 c.c. dedotta con il secondo mo- tivo, varrà considerare come la stessa non ri sulti neppure argomen- tata, così come priva di argomentazione risulta l’asserita violazione dell’art.115 c.p.c., risolvendosi l’illustrazione in una serie di conside- razionirelative a circostanze di fatto (di cui si postula una valutazione) ancora una volt a evocate in violazione del principio di necessaria e puntualeallegazione di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c.; converràperaltro osservare, con riguardo al merito delle censure inesame, come i ricorrenti pretendano in questa sede di comprovare l’esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto preliminare concluso tra [OSCURATO:PERSONA] e la Tot ò e [OSCURATO:SOCIETA]. e il contratto definitivoconcluso da quest’ultima società con la Martin ar osa s.a.s . at- traversol’esame delle ammissioni (o del le presunte confess ioni) rica- vabilidagli scritti difensivi della [OSCURATO:SOCIETA]. ; atale riguardo, la corte territoriale ha espressamente rilevato come ifatti di causa fossero rimasti scolpiti nel rogito notarile facente piena provafino a querela di falso di quanto convenuto tra le parti del con- trattodefinitivo; atto nel quale in nessun modo, neppure indiretto, le partioperarono alcun riferimento al precedente contratto preliminare, peraltro concluso con un terzo, [OSCURATO:PERSONA], del tutto estraneo al contrattodefinitivo; sul punto, è appena il caso di osservare come la [OSCURATO:SOCIETA]e la [OSCURATO:SOCIETA]. provvidero a regolare, in sede definitiva, ladeterminazione del prezzo dovuto e le modalità di pagamento, senza Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 14521 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri alcunrichiamo a quanto precedentemente contenuto nel contratto pre- liminareconcluso tra la società cedente e [OSCURATO:PERSONA] , o a quanto daquest’ultimo eventualmente già corrisposto in favore della società cedente; appare,di conseguenza , del tutto evidente come alle eventuali di- verseammissioni della società cedente nel corso dell’odierno giudizio nonpotesse attribuirsi alcuna efficacia tale da incidere, tanto sul piano negoziale,quanto sul terreno probatorio (occorre ripetere, fino a q ue- reladi falso, trattandosi di atto pubblico) del rogito notarile concluso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. , da ciò derivando l’inevitabiledifetto di fondamento della pretesa de gli odierni ricorrenti di veder riconosc iuta l’eventuale esistenza di un collegamento nego- zialetra il contratto preliminare di cessione d’azienda e il contratto de- finitivodedotto in giudizio, o l’eventuale rilevanza, nel conflitto tra le parti del contratto definitivo, d e i pagamenti effettuati da [OSCURATO:PERSONA](terzo estraneo a tale contratto definitivo) in esecuzione del con- trattopreliminare; conil terzo motivo, i ricorrent i censura no la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli art t. 112, 342 e 343 c.p.c. ( in relazioneall’art. 360 n. 4 c .p.c.), per avere la corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per l’accertamentodel prezzo della cessione d’azienda nella misura pari ad euro100.000; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come gli od ierni ricorrenti abbiano dedotto l’omessa pronuncia denunciata in questa sede in modo incomprensi- bile,avendo riprodotto conclusioni di cui non si identificano le ragioni giustificative(e, dunque , la relativa domanda ) , essendo ne a tal fine del tuttoinsufficiente la riproduzione, con la conseguen te impossibilità di comprendere se la sentenza impugnata sia incorsa effettivamente in Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 14521 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri un’omessapronuncia, per l’assorbente ragione della persistente oscu- ritàdi ciò su cui il giudice a quo avrebbe dovuto pronunciarsi ; varràin ogni caso considerare come la proposizione della censura in esame evidenzi la mancata comprensione, da parte dei ricorrenti, dellaratio della decisione impugnata, nella specie fondata sul presup- posto dell’inesistenza di alcu n rapporto tra il contratto preliminare di cessione d’azienda e il contratto definitivo tra le società parti dell’odiernogiudizio, le quali determinarono in via definitiva ( nella mi- surapari ad euro 100.000 ) l’importo del prezzo relativo alla cessione d’azienda; appare consequenziale, pertanto – oltre alla mancata compren- sionedi quanto deciso dal giudice d’appello – la totale carenza di inte- ressedei ricorrenti alla proposizione di tale motivo, con evidenza su- peratodal contenuto manifesto della decisione impugnata ; conil quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli art t. 112 e 113 c.p.c. e de gli artt. 1241 ss. c.c. (in relazione all’art . 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corted’appello omesso di pron unciarsi sull’eccezione / domanda di com- pensazione(propria o impropri a) tra quanto corrisposto in favore della societàcedente prima del la stipulazione del contratto definitivo di ces- sioned’azienda e quanto eventualmente dovuto in forza di tale ultimo contratto; conil quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 111, co. 6, Cost. e 132 n. 4c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territo- riale – ove ritenuto implicitam ente emessa la decisione relativa alla domandaindicata nel quarto motivo – dettato una motivazione inesi- stenteo meramente apparente a fondamento di tale decisione; conil sesto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione e falsa a pplicazione dell’art. 115 c.p.c., nonché degli artt.Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 14521 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 1414,2725, 1417 e 2722 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte d’appello, ove eventualmente accertato, in ipotesi, la simulazionerelativa del prezzo di cessione d’azienda, rite nuto il ricorso di tale simulazione pur in mancanza della c.d. controdichiarazioni scritta; tuttie tre i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione– sono inammissibili ; osserva preliminarmente il Collegio come, attraverso la proposi- zionedel quarto motivo, i ricorrenti abbiano denunciato la violazione dell’art.112 c.p.c. senza identificare le ragioni giustificative delle con- clusioniriprodotte, con la conseguen te impossibilità di comprendere se la sentenza impugnata sia incor sa effettivamente in un’ omessa pro- nuncia,per l’assorbente ragione della persistente oscurità di ciò su cui ilgiudice a quo avrebbe dovuto pronunciarsi , r estan d o del tutto non chiaritii termini della pretesa domanda di compensazione dedotta ; allostesso modo, la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. denunciata conil quinto motivo appare argomentata in modo inidoneo, avendo i ricorrenti nella sostanza riferito di un ’asserita implicita pronuncia su unanon meglio identificata domanda di compensazione ; conil sesto motivo, infine, i ricorrenti ragionano inammissibilmente dell’implicitoaccoglimento di una tesi di controparte senza identificarla nelrispetto degli oneri di puntuale completa allegazione di cui a ll’art. 366 n. 6 c.p.c. , e senza neppure dar conto dell’ an e del quomodo dell’eventualepronuncia della corte territoriale su tale non meglio in- dividuatatesi; in generale, varrà comunque sottolineare come la proposizione delletre censure in esame evidenzi la mancata comprensione, da parte dei ricorrenti, della ratio posta a fondamento della decisione impu- gnata, nella specie fondata sul presupposto dell’inesistenza di alcun rapportotra il contratto preliminare di cessione d’azienda e il contratto Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 14521 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri definitivo tra le società parti dell’odierno giudizio, le quali determina- ronoin via definitiva, nella misura pari ad euro 100.000, l’importo del prezzorelativo alla cessione d’azienda, senza alcun riferimento al pre- cedentecontratto preliminare concluso tra parti diverse ; datale premessa deriva , quale logica conseguenza, l’inesistenza di alcun presupposto per l’applicazione della compensazione tra quanto corrisposto prima della stipulazione del contratto definitivo e quanto eventualmentedovuto dopo, tra ttandosi, quanto agli importi corrispo- stiprima della stipulazione del contratto definitivo, d i atti esecutivi ri- feritia una causa negoziale (contratto preliminare) del tutto estranea ediversa da quella relativa al contratto definitivo ; una causa negozia le (ilcontratto preliminare) per di più coinvolgente il compimento di atti esecutivi(pagamenti) posti in essere da un soggetto del tutto estraneo alcontratto definitivo concluso tra le società parti dell’odierno giudizio ; allostesso modo , dal le premess e indicate discende l’evidente in- configurabilitàdi alcun riferimento (peraltro , in nessun modo deducibile daltesto della sentenza impugnata) a un ipotetico procedimento simu- latoriointercorso tra le parti ; conil settimo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione degli ar tt. 112 e 113 c.p.c., nonché dell’art . 1460 c.c. (in relazione all’ art . 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omessodi pronunciarsi sull’eccezione sollevata dagli odierni ricorrenti, aisensi dell’art . 1460 c.c., con specifico riguardo agli accertati inadem- pimentidella controparte in relazione al contratto di cessione d’azienda dedottoin giudizio; conl’ottavo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 111, co. 6, Cost. e 132 n. 4c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territo- Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 14521 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri riale– ove ritenuto implicitamente emessa la decisione relativa all ’ec- cezione indicata nel settimo motivo – dettato una motivaz ione inesi- stenteo meramente apparente a fondamento di tale decisione; entrambii motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione– sono inammissibili; osserva il Collegio come gli odierni ricorrenti abbiano ancora una voltadedotto (con la proposizione del settimo motivo) la pretesa sus- sistenzadi un ’ omessa pronuncia in cui sarebbe incorsa la corte territo- riale, limitandosi a riportare solo talune conclusioni generiche senza individuarnele ragioni giustificative, con la conseguente impossibilità dicomprendere, tanto su cosa la corte d’appello avrebbe asseritamente omessodi decidere , quanto se la stessa corte possa avere implicita- mente deciso (secondo quanto articolato nell’ottavo motivo) su detta pretesaeccezione attraverso l’elab orazione della motivazione adottata, sìche la stessa denunciata apparenza di motivazione sul preteso ri- gettoimplicito deve ritenersi parimenti priva d el suo oggetto ; sullabase di tali premesse, dev’essere definitivamente dato atto dell’inammissibilitàdel ricorso ; non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione , in ordine alla regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo gliintimati svolto difese in questa sede ; dev’essere,infine, attestata la sussistenza dei presupposti proces- sualiper il versamento, da parte de i ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso , a normadel comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiarainammissibile