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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21930/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 del TRIBUNALE di VARESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si oppone all'annullamento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Varese in composizione monocratica ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalla fattispecie di cui all'art. 4

I. n. 645 del 1952 per insussistenza del fatto.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inoffensività del fatto.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede, con requisitoria scritta, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Varese, mentre l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, depositando memoria difensiva ed allegati, si oppone a detto annullamento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Osserva il Collegio che il motivo di gravame si incentra su doglianze che ineriscono ad una rilettura o reinterpretazione delle emergenze processuali del giudizio di merito direttamente attinenti al merito della regiudicanda e, quindi, a questioni di fatto improponibili nel presente giudizio di legittimità.

2. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, PM c/Alonzi, Rv. 274834 e Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, P.C. in proc.

Csollany, Rv. 236860).

3. Va, quindi, disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio di secondo grado, previa conversione dell'attuale ricorso del Pubblico ministero in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 febb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 del TRIBUNALE di VARESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si oppone all'annullamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Varese in composizione monocratica ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalla fattispecie di cui all'art. 4 I. n. 645 del 1952 per insussistenza del fatto. 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inoffensività del fatto. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede, con requisitoria scritta, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Varese, mentre l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, depositando memoria difensiva ed allegati, si oppone a detto annullamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva il Collegio che il motivo di gravame si incentra su doglianze che ineriscono ad una rilettura o reinterpretazione delle emergenze processuali del giudizio di merito direttamente attinenti al merito della regiudicanda e, quindi, a questioni di fatto improponibili nel presente giudizio di legittimità. 2. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, PM c/Alonzi, Rv. 274834 e Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, P.C. in proc. Csollany, Rv. 236860). 3. Va, quindi, disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio di secondo grado, previa conversione dell'attuale ricorso del Pubblico ministero in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. P.Q.M. Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio. Così deciso in Roma, il 28 febb
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