CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 29343/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 0058 /20 2 2 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l Lazio n. 420/11/2022depositata in data 31 / 0 1 /20 2 2 , non notificata; Oggetto:definizione ex L.197/2022 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoe considerato che: - il ricorrente ha depositato con memoria ex art. 380 c.p.c. documentazione dalla quale si evince la sua adesione alla c.d. rottamazione quater , optando il contribuente per il pagamento dilazionato; è parimenti in atti nota dell’Agenzia delle entrate - Riscossione che ha comunicato al ricorrente il piano di rateizzazione; sonopure in atti la quietanze dei versamenti effettuati; -a fronte di ciò, la controversia va rinviata a nuovo ruolo in attes a del perfezionamentodi tutti i pagamenti dovuti in forza della procedura di definizionedi cui sopra p.q.m. rinviaa