CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 20021/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 10/9/2021 dalla Corte di appello di Firenze; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il delitto peculato, commesso in qualità di titolare di una rivendita di tabacchi, attività nell'ambito della quale ometteva di riversare al concessionario i proventi del gioco del lotto. 2. Avverso la suddetta pronuncia, il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso, con il quale deduce il vizio di violazione di legge, sul presupposto che difetterebbe l'elemento della qualifica soggettiva richiesta dall'art. 314 cod. pen. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Per consolidata giurisprudenza, integra il delitto di peculato la condotta del raccoglitore delle giocate del lotto che ometta il versamento delle somme riscosse al concessionario dell'[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato per l'esercizio di tale gioco, in quanto il denaro incassato dall'agente, che riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, è di pertinenza della pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione. (Sez.6, n. 4937 del 30/4/2019, dep.2020, Defraia, Rv.278116; Sez. 6, n.46954 del 21/5/2015, Bongiovanni, Rv. 265275; si veda anche Sez.6, n.31920 del 6/6/2019, Orsi, Rv.276805). Si tratta di un principio che va ulteriormente chiarito, dovendosi precisare come la qualifica soggettiva dell'agente non deriva dal mero maneggio di denaro pubblico, bensì dal fatto che l'esercizio del gioco si inserisce nell'ambito di un rapporto di natura concessoria che si instaurata con l'erario. 2.1. Il ricorrente, dissentendo da tale principio, ha osservato come il titolare dell'esercizio commerciale non ha un rapporto diretto con l'erario, bensì con la società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] svolta dal titolare della ricevitoria, pertanto, avrebbe natura esclusivamente privata e tale da non consentire l'attribuzione della qualifica soggettiva richiesta dal reato di cui all'art. 314 cod. pen. 2.2. La tesi difensiva non è condivisibile. Occorre in primo luogo osservare, infatti, come la società cui è conferita, per effetto di rapporto di tipo concessorio, la gestione del gioco del lotto riveste natura pubblicistica, nella misura in cui le viene affidata un'attività che, altrimenti, sarebbe di esclusiva pertinenza pubblica. A ciò occorre aggiungere che i singoli titolari di ricevitoria operano a loro volta in rapporto di concessione con i Monopoli di Stato, in forza del quale il titolare della ricevitoria è direttamente investito della qualità di incaricato di pubblico servizio, proprio perché concorre alla gestione di un'attività riservata allo Stato e svolta dai privati solo su base concessoria.In base alla I. 19 aprile 1990, n.85 ed alla 1.2 agosto 1982, n. 528 sull'ordinamento del gioco del lotto, tale attività è riservata allo Stato che la gestisce mediante rapporto di concessione con i punti di raccolta delle giocate collocati presso le rivendite di generi di monopolio e presso le ricevitorie del lotto. I titolari di tali attività, pertanto, concorrono allo svolgimento del pubblico servizio oggetto di concessione da parte dei Monopoli di Stato e soggiacciono anche alla disciplina della revoca del rapporto concessorio nel caso di violazione del disciplinare. Orbene, tali elementi dimostrano inequivocabilmente come l'attribuzione di incaricato di pubblico servizio derivi non tanto dalla materiale detenzione di denaro destinato a confluire, per il tramite della società che ha la gestione della raccolta di tutte le giocate e dei pagamenti delle vincite, nelle casse dei Monopoli di Stato, bensì dal rapporto concessorio che lega direttamente il titolare delle singole ricevitorie all'Amministrazione dei Monopoli, per effetto del quale è sottoposto anche ad un regime di controlli e sanzioni, culminante con la revoca della concessione. 2.3. A supporto di tale conclusione vanno richiamate le considerazioni contenute nella sentenza resa da Sez.U, n.6087 24/09/2020, dep.2022, Rubbo, Rv. 280573, che, sia pur con riguardo al regime concernente il Prelievo erariale unico, applicabile agli incassi derivanti dall'utilizzo di apparecchi da intrattenimento, ha svolto rilevanti considerazioni in ordine alla natura "traslativa" delle concessioni mediante le quali l'Amministrazione dei Monopoli attribuisce a soggetti privati l'organizzazione e gestione dell'attività di gioco. Si è affermato, infatti, che la materia dei giochi pubblici è riservata al monopolio dello Stato, che ne può affidare a privati l'organizzazione e l'esercizio in regime di concessione di servizio. In tale ambito, pertanto, il concessionario svolge, in regime di concessione, un pubblico servizio, riservato al monopolio statale, che consiste proprio nel controllo delle attività di gioco sia per il rispetto dei limiti entro quale può ritenersi lecito, sia per la gestione degli incassi delle giocate, destinati all'Erario. Tali principi risultano applicabili anche con riguardo al gioco del lotto, lì dove l'intera attività svolta dai privati (concessionario nazionale e singoli concessionari abilitati all'attività di raccolta delle giocate) è interamente regolamentata da un rapporto concessorio "traslativo" dell'esercizio di un pubblico servizio. Sulla base di tale ricostruzione, quindi, può concludersi nel senso che la qualifica soggettiva del gestore della ricevitoria preesiste rispetto alla materiale ricezione delle giocate e dal conseguente maneggio di denaro destinato, al netto delle vincite, a confluire nelle casse dell'erario. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così de