CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 febbraio 2023
Cassazione n. 06057/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10030/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, via LIVORNO n. 42 presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono -ricorrente- contro REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] n. 2 7 , presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.10030/2017 Cron. Rep. Ud.16/02/2023 - CC avverso la sentenza n. 5681/2016 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 30/11/2016 R.G. n. 3894/2016; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 16/02/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con sentenza n. 5681/2016, pubblicata il 30 novembre 2016, la Corte d’appello di Roma, pronunciando sull’impugnazione della Regione Lazio, riformava integralmente la decisione del locale Tribunale che aveva dichiarato l’illegittimità dell’esclusione di [OSCURATO:PERSONA] dalla graduatoria per il concorso a n. 157 posti di ottava qualifica funzionale, con condanna della Regione al pagamento delle differenze retributive dal 1.12.2002; 2. la Corte capitolina ha rilevato che il Tribunale avesse errato nel ritenere esistente il requisito previsto nel bando concorsuale (i.e., svolgimento per almeno due anni di mansioni di settima qualifica funzionale); infatti, [OSCURATO:PERSONA], dipendente F.S. di 6^ qualifica funzionale ( capo tecnico ) , posto i n comando presso la Regione Lazio dal 14.10.1987, era stato inquadrato da F.S., in data 1.1.1992, come capo tecnico superiore (corrispondente alla 7^ qualifica funzionale nella Regione); una volta intervenuto, ex art. 6 legge reg. Lazio 15.3.1990 n. 31, il transito in Regione (giusta delibera di inquadramento del 22.9.1993, notificata il 5.11.1993, avente effetti giuridici ed economici dal 15.5.1990), e la cessazione del rapporto con F.S., il primo giudice avrebbe dovuto considerare che l’inquadramento attribuito dalla Regione era nella sestaqualifica, sicché la 7^ qualifica funzionale, alla data del 15.5.1990, non era stata posseduta dal Franchitto neanche per un sol giorno; anche a voler posticipare il transito in Regione al 22.9.1993 (data della delibera) ovvero al 5.11.1993 (data della sua comunicazione al destinatario), avrebbe dovuto nondimeno concludersi, ad avviso del giudice d’appello, che le funzioni di 7^ qualifica svolte a far tempo dal 1.1.1992 non si erano protratte per almeno un biennio al momento del transito in Regione, posto che tale biennio sarebbe maturato solo il 1.1.1994 (mentre, al più tardi, il trasferimento in Regione era intervenuto il 5.11.1993); in senso contrario, non valeva invocare la certificazione di F.S. attestante l’avvenuta cessazione dal servizio presso quell’ente dal 1.1.1994, non potendo essa interferire con l’effetto prodottosi sul rapporto di lavoro in forza della disciplina legislativa regionale; 3. avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], il quale ha fatto valere quattro motivi di impugnazione, assistiti da memoria; 4. ha resistito con controricorso la Regione Lazio. Considerato che: 1. con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6 legge reg. Lazio n. 31/1990, disposizione che consentiva l’inquadramento del lavoratore in comando nei propri ruoli, ma a condizione che vi fosse, a riguardo, assenso dell’ente Ferrovie, qui pacificamente mai intervenuto; insomma, l’assunzione del Franchitto nei ruoli della Regione non poteva intervenire per effetto della legge regionale, cit., qui inapplicabile, men che meno con la retrodatazione indicata dal giudice d’appello, il quale aveva omesso di valutare la «circostanza di fatto» della sicura dipendenza del lavoratore da Ferrovie dello Stato fino al 1.1.1994, come da certificazione rilasciata da queste ultime in data 27.10.2003, donde l’assunzione presso la Regione solo dal 2.2.1994 allorché erano maturati i due anni nella 7^ qualifica funzionale; peraltro la norma regionale, ove applicabile, era stata derogata dalle parti che avevano inteso trasferire il rapporto di lavoro, che si era connotato anche per l’attribuzione della nuova settima qualifica funzionale, a far tempo dal 2.1.1994; 1.1il motivo è inammissibile; pur denunciando apparentemente una violazione di norme di legge, il motivo si risolve in realtà in una critica all'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale; è utile rammentare, a riguardo, che il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, ma nei limiti fissati dalla disciplina applicabile ratione temporis; il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (tra le tante, Cass. 12.9.2016 n. 17921; Cass.11.1.2016 n. 195; Cass. 30.12.2015 n. 26110); nel caso di specie, il ricorrente prospetta la tesi difensiva secondo cui l'inquadramento era subordinato all'assenso dell'ente di appartenenza, i.e. F.S., che qui (a suo dire) non vi sarebbe mai stato, donde l’inapplicabilità della disciplina regionale in questione, ma trattasi di fatto che, lungi dall’essere incontestato (v. pag. 6, 1°cpv., controricorso), non è neanche precisato dove sia stato allegato nelle diverse fasi di merito (per l’inammissibilità di una critica così formulata: Cass. 09/08/2018, n.20694; Cass. 24/01/2019, n. 2038); va parimenti disatteso, implicando un inammissibile riesame del merito, il rilievo secondo cui dalla lettura degli atti si evincerebbe la persistenza del rapporto di lavoro con F.S. fino al 1.1.1994, circostanza invece negata, alla stregua della disamina del compendio documentale, dal giudice d’appello; 2. con il secondo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1366, 1375 e 2103 cod. civ. e degli artt. 55-56 d.lgs. n. 29/1993; dopo aver riproposto la motivazione del Tribunale e ampi stralci dei propri scritti difensivi delle fasi di merito, il ricorrente osserva che una volta acquisito l’inquadramento superiore (7^ qualifica) era del tutto illegittima l’avvenuta retrocessione nell’inquadramento (6^ qualifica) inferiore, sicché egli non poteva che conservare alla data del 1.1.1994 i due anni nella qualifica superiore (7^) richiesti dal bando di concorso; 2.1 il rilievo è inammissibile per carenza di interesse; la corte di merito ha ritenuto che il transito nei ruoli della Regione fosse avvenuto con efficacia giuridica ed economica a far tempo dal 15.5.1990, ossia dalla scadenza del termine di cui al comma 3 dell’art. 6 legge reg. Lazio 15.3.1990 n. 31, pubblicata nel B.U. 30 marzo 1990, n. 9, e, dunque dopo 30 gg. dall’entrata in vigore della disposizione (“3. L'inquadramento decorre dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al precedente secondo comma”, il quale ultimo prevede, a sua volta, che “L'istanza (dell’interessato) di cui al precedente comma, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”); la Corte di merito ha altresì precisato che, a tale data (i.e. 15.5.1990), il requisito del passaggio alla superiore qualifica funzionale non si era in realtà verificato, non avendo il Fracchitto svolto all’epoca le funzioni di capo tecnico superiore (attribuitegli da F.S. dal 1.1.1992) neanche «per un sol giorno»; tale motivazione, che costituisce autonoma ratio decidendi, non viene specificamente attaccata nella censura, che si concentra invece sull’ulteriore passaggio della sentenza secondo cui, «anche a voler riconnettere l’effetto della cessazione del rapporto al 5.11.1993», il discorso non muterebbe perché il ricorrente non avrebbe vantato (dal 1.1.1993 al 5.11.1993) il requisito richiesto dal bando dello svolgimento per un biennio di funzioni rientranti nella settima qualifica funzionale; orbene, è jus receptumche il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata e a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti, con la formulazione di specifiche doglianze avverso le diverse rationes decidendi che sostengono la sentenza impugnata (tra le tante: Cass. SU 29 maggio 2013, n. 7931; Cass. 22 gennaio 2018, n. 1479; Cass. n. 389 del 2007; Cass. n. 3386 del 2011; Cass. n. 2108 del 2012); a ciò consegue che in caso di omessa impugnazione di una delle plurime rationes decidendi, tutte autonomamente idonee a sorreggere la decisione nel suo complesso si verifica l'inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso per cassazione o del singolo motivo, perché per effetto della suindicata omissione le statuizioni non impugnate divengono definitive e non potrebbe in nessun caso più prodursi il relativo annullamento (vedi, per tutte: Cass. 5 ottobre 1973, n. 2499; Cass. SU 8 agosto 2005, n. 16602; Cass.7 novembre 2005, n. 21490; Cass. 26 marzo 2010, n. 7375; Cass. SU 29 maggio 2013, n. 7931; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3386; Cass. 27 maggio 2014, n. 11827; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 3 maggio 2019, n. 11706; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2961); 3. con il terzo motivo si lamenta l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.); anche qui, dopo aver riproposto alcuni passaggi della motivazione del Tribunale e singoli stralci dei propri scritti difensivi delle fasi di merito, il ricorrente rileva che la Corte di merito avrebbe trascurato di valutare il «comportamento adesivo» della Regione alla determinazione delle F.S. che gli aveva riconosciuto l’inquadramento di capo tecnico superiore equivalente alla settima qualifica funzionale, aspetto accertato dal primo giudice e non impugnato dalla Regione; 3.1 la censura non tiene in adeguato conto l’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) che hanno espresso, con riguardo alla nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., i seguenti princìpi di diritto (princìpi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n.19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di ‘sufficienza’, nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili’, nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’; b) il nuovo testo introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. –il ‘fatto storic o’, il cui esame sia stato omesso, il ‘dato’, testuale o extra-testuale, da cui ne risulti l’esistenza, il ‘come’ e il ‘quando’ (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la ‘decisività’ del fatto stesso; il motivo di ricorso non enuclea, si noti, un fatto storico realmente omesso nella sentenza impugnata, facendo piuttosto riferimento a valutazioni dei materiali probatori, e, comunque, ritenuti ‘decisivi’ non nel senso inteso da questa Corte, secondo cui è fatto decisivo quello che, se fosse stato esaminato, avrebbe portato a una soluzione diversa della vertenza con un giudizio di certezza e non di mera probabilità (v., tra molte, Cass. SS.UU. n. 3670 del 2015 e n. 14477 del 2015), ma nel senso patrocinato dalla parte soccombente, la quale trascura di considerare che la presunta condotta dell’amministrazione si sarebbe comunque dispiegata in una fase temporale successiva al 15.5.1990 e, come tale, non avrebbe interferito con l’inquadramento rettamente operato dalla Regione con effetto da tale data; 4. con il quarto, edultimo, motivo si denuncia l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti; la decisione del Tribunale, che aveva accolto la domanda, era basata su due rationes decidendi, da un lato l’esistenza del biennio nella superiore qualifica e, dall’altro, il divieto di esclusione dal concorso dopo il superamento delle relative prove e prima della proclamazione dei vincitori: su questo secondo aspetto, costituente «punto decisivo», la C orte di merito aveva taciuto, mentre invece la valutazione di rispondenza dei requisiti dei candidati non poteva essere «ritrattata» dopo l’ultimazione del concorso in violazione dei principi di correttezza e buona fede e, ancora, di trasparenza dell’azione amministrativa; 4.1 il motivo non è fondato, non rivestendo la circostanza il dedotto carattere di decisività; al riguardo, si deve osservare che, in materia di concorsi finalizzati all'accesso a posti di pubblico impiego, l'esclusione del candidato dal concorso, per mancanza dei requisiti previsti dal bando,non è provvedimento che consegue a un sub- procedimento avente connotati di autonomia e specialità rispetto all'unico procedimento concorsuale finalizzato alla selezione dei vincitori, sicché l'amministrazione si riserva sempre la facoltà di verificare in capo a ciascun candidato il possesso dei requisiti previsti nel bando; p erta nto, anche l'eventuale evoluzione del procedimento selettivo verso la fase delle prove d'esame, e il superamento delle stesse da parte del candidato, non sono di per sé sintomatici del positivo scrutinio dei requisiti di ammissione, operazione che può essere postergata fino all'approvazione della graduatoria (Consiglio di Stato, S ez. V, 27.11.2015 n. 5381 e 17.2.2009, n. 865); 5. alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere, dunque, rigettato; le spese del presente giudizio di legittimità sono reg olate secondo il principio della soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza de