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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 47410/2021

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te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA] GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero,in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 5/11/2019 la Corte di appello di Genova in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova, in composizione monocratica, del 13/09/2018, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di rapina, riduceva la pena allo stesso inflitta ad anni due di reclusione ed euro 500, 00 di multa, confermando nel resto.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], proponendo un unico motivo di ricorso, con il quale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) è stata dedotta la violazione o erronea applicazione della legge penale con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 349, 357, 373, 213, 182, 161, 66 cod. proc. pen. e art. 27 Cost.

La difesa ha dedotto congiuntamente violazione di legge e motivazione contraddittoria, illogica e carente, nonché violazione dei principi di certezza del diritto in punto di identificazione dell'autore del reato; la motivazione del giudice di appello non ha tenuto conto che si contestava non solo la mancanza di una ricognizione formale, ma invece la assenza di una vera e propria identificazione, sia pur fotografica, del Paladino; le testimonianze rese dai diversi testi non sono sufficienti ad individuare l'autore del fatto.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato.

Occorre in via preliminare osservare che la difesa, pur evocando cumulativamente vizi della motivazione e di violazione di legge, nonché inosservanza di norme processuali, ha di fatto sollecitato con il motivo proposto una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente.

Deve essere, in tal senso, sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01).

Quanto alla censura articolata occorre considerare, infatti, che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una lettura alternativa, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una distinta ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).

2. Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.

Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 6, n. 13809 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], 0., Rv. 262965-01).

3. Deve poi essere richiamata la presenza nel caso in esame di una c.d.

"doppia conforme", avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico - argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione.

Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; da ultimo Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01).

3.1. La motivazione del giudice di appello non appare sul punto oggetto di ricorso assolutamente carente o illogica, ed anzi, con motivazione congrua e priva di aporie, affronta in modo articolato e logicamente condivisibile il tema della identificazione del Paladino quale autore della condotta di rapina.

Il giudice di appello, richiamando espressamente le valutazioni sul punto del giudice di primo grado, ha chiarito come non sia necessaria una ricognizione formale per condannare l'autore di un reato ed ha evidenziato come nel caso concreto diversi elementi acquisiti durante l'istruttoria dibattimentale abbiano confermato la piena riferibilità al Paladino del fatto reato contestato (riconoscimento in caserma da parte della vittima della rapina che aveva poco prima fornito una descrizione fisica del rapinatore fermato dagli agenti operanti; conferma del riconoscimento durante la testimonianza; esame degli agenti operanti; riconoscimento fotografico del Paladino da parte di soggetto che aveva assistito alla rapina).

3.2. È stato esplicitamente evidenziato, richiamando correttamente la portata, rilevanza, univocità e coerenza della dichiarazione della persona offesa, come già solo la testimonianza della stessa potesse essere ritenuta elemento sufficiente a configurare la responsabilità del Paladino.

Tale elemento è stato oggetto di considerazione approfondita nell'ambito di una valutazione probatoria articolata e riferita anche ad altri elementi di riscontro, che ne hanno rafforzato la portata.

La difesa non si è confrontata criticamente con gli argomenti reiettivi spesi dalla corte di merito, sollecitando una diversa lettura delle emergenze processuali, preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato giustificativo privo di lacune o aporie logiche.

4. Anche la censura proposta congiuntamente all'asserita mancanza, illogicità o contraddittorietà della motivazione, relativa invece alla ricorrenza di una violazione di legge ed alla violazione di norme processuali in ordine ai diversi parametri evocati, appare manifestamente infondata.

La Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale il riconoscimento informale operato dalla polizia giudiziaria o da un teste sulla base di una fotografia dell'indagato costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437-01; Sez.

F, n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv. 277635-01; Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018.

Aouchini, Rv. 275548-01; Sez. 5, n. 22612 del 10/02/2009, Paluca, Rv. 244197- 01; Sez. 2, n. 25762 del 11/06/2008, Dori, Rv. 241459-01), atteso che il giudice può trarre il proprio convincimento da ogni elemento acquisito in giudizio purché acquisito non in violazione di uno specifico divieto (Sez. 4, n.16902 del 04/02/2004, Pantaleo, Rv. 228043-01).

È stato, infatti, condivisibilmente chiarito che l'individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell'art. 213 cod. proc. pen., ben può essere posta a fondamento di una misura cautelare, perché lascia fondatamente ritenere che sbocchi in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale riconoscimento confermi, come effettivamente avvenuto nel dibattimento davanti al Tribunale, dove la persona offesa, in modo inequivoco, ha riconosciuto il Paladino e ha confermato di averlo riconosciuto anche in caserma, immediatamente dopo la rapina e la violenza subita.

In conclusione, il giudice di primo grado e il giudice di appello non sono incorsi in alcuna violazione di legge o violazione di norme processuali, atteso che i riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini preliminari di polizia giudiziaria, e i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento, costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio in base ai principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (Sez. 6, n.12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262908-01).

In tal senso si deve considerare anche che il momento ricognitivo costituisce parte integrante della testimonianza, e conseguentemente la valenza probatoria dell'individuazione informale discende dall'attendibilità accordata al teste ed alla deposizione resa, che deve essere valutata alla luce del prudente apprezzamento del giudice che, ove sostenuto da congrua motivazione non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910-01).

5. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 ottobre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA] GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero,in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 5/11/2019 la Corte di appello di Genova in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova, in composizione monocratica, del 13/09/2018, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di rapina, riduceva la pena allo stesso inflitta ad anni due di reclusione ed euro 500, 00 di multa, confermando nel resto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], proponendo un unico motivo di ricorso, con il quale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) è stata dedotta la violazione o erronea applicazione della legge penale con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 349, 357, 373, 213, 182, 161, 66 cod. proc. pen. e art. 27 Cost. La difesa ha dedotto congiuntamente violazione di legge e motivazione contraddittoria, illogica e carente, nonché violazione dei principi di certezza del diritto in punto di identificazione dell'autore del reato; la motivazione del giudice di appello non ha tenuto conto che si contestava non solo la mancanza di una ricognizione formale, ma invece la assenza di una vera e propria identificazione, sia pur fotografica, del Paladino; le testimonianze rese dai diversi testi non sono sufficienti ad individuare l'autore del fatto. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato. Occorre in via preliminare osservare che la difesa, pur evocando cumulativamente vizi della motivazione e di violazione di legge, nonché inosservanza di norme processuali, ha di fatto sollecitato con il motivo proposto una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere, in tal senso, sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). Quanto alla censura articolata occorre considerare, infatti, che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una lettura alternativa, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una distinta ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). 2. Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 6, n. 13809 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], 0., Rv. 262965-01). 3. Deve poi essere richiamata la presenza nel caso in esame di una c.d. "doppia conforme", avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico - argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione. Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; da ultimo Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01). 3.1. La motivazione del giudice di appello non appare sul punto oggetto di ricorso assolutamente carente o illogica, ed anzi, con motivazione congrua e priva di aporie, affronta in modo articolato e logicamente condivisibile il tema della identificazione del Paladino quale autore della condotta di rapina. Il giudice di appello, richiamando espressamente le valutazioni sul punto del giudice di primo grado, ha chiarito come non sia necessaria una ricognizione formale per condannare l'autore di un reato ed ha evidenziato come nel caso concreto diversi elementi acquisiti durante l'istruttoria dibattimentale abbiano confermato la piena riferibilità al Paladino del fatto reato contestato (riconoscimento in caserma da parte della vittima della rapina che aveva poco prima fornito una descrizione fisica del rapinatore fermato dagli agenti operanti; conferma del riconoscimento durante la testimonianza; esame degli agenti operanti; riconoscimento fotografico del Paladino da parte di soggetto che aveva assistito alla rapina). 3.2. È stato esplicitamente evidenziato, richiamando correttamente la portata, rilevanza, univocità e coerenza della dichiarazione della persona offesa, come già solo la testimonianza della stessa potesse essere ritenuta elemento sufficiente a configurare la responsabilità del Paladino. Tale elemento è stato oggetto di considerazione approfondita nell'ambito di una valutazione probatoria articolata e riferita anche ad altri elementi di riscontro, che ne hanno rafforzato la portata. La difesa non si è confrontata criticamente con gli argomenti reiettivi spesi dalla corte di merito, sollecitando una diversa lettura delle emergenze processuali, preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato giustificativo privo di lacune o aporie logiche. 4. Anche la censura proposta congiuntamente all'asserita mancanza, illogicità o contraddittorietà della motivazione, relativa invece alla ricorrenza di una violazione di legge ed alla violazione di norme processuali in ordine ai diversi parametri evocati, appare manifestamente infondata. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale il riconoscimento informale operato dalla polizia giudiziaria o da un teste sulla base di una fotografia dell'indagato costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437-01; Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv. 277635-01; Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018. Aouchini, Rv. 275548-01; Sez. 5, n. 22612 del 10/02/2009, Paluca, Rv. 244197- 01; Sez. 2, n. 25762 del 11/06/2008, Dori, Rv. 241459-01), atteso che il giudice può trarre il proprio convincimento da ogni elemento acquisito in giudizio purché acquisito non in violazione di uno specifico divieto (Sez. 4, n.16902 del 04/02/2004, Pantaleo, Rv. 228043-01). È stato, infatti, condivisibilmente chiarito che l'individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell'art. 213 cod. proc. pen., ben può essere posta a fondamento di una misura cautelare, perché lascia fondatamente ritenere che sbocchi in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale riconoscimento confermi, come effettivamente avvenuto nel dibattimento davanti al Tribunale, dove la persona offesa, in modo inequivoco, ha riconosciuto il Paladino e ha confermato di averlo riconosciuto anche in caserma, immediatamente dopo la rapina e la violenza subita. In conclusione, il giudice di primo grado e il giudice di appello non sono incorsi in alcuna violazione di legge o violazione di norme processuali, atteso che i riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini preliminari di polizia giudiziaria, e i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento, costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio in base ai principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (Sez. 6, n.12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262908-01). In tal senso si deve considerare anche che il momento ricognitivo costituisce parte integrante della testimonianza, e conseguentemente la valenza probatoria dell'individuazione informale discende dall'attendibilità accordata al teste ed alla deposizione resa, che deve essere valutata alla luce del prudente apprezzamento del giudice che, ove sostenuto da congrua motivazione non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910-01). 5. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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