CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 dicembre 2021
Cassazione n. 02130/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Gragnano (NA) avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno, sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Salerno, sezione del riesame, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari reiettiva dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari extraterritoriali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i delitti di partecipazione ad associazione dedita al traffico di cocaina, crack, hashish e altro (capo 1) e di detenzione e cessione di vari quantitativi delle medesime sostanze (capi 2-3-4), di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Secondo il Tribunale, da un lato risultava immutato il quadro di gravità indiziaria da cui emergeva lo specifico e determinate ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio criminale finanziato e diretto da [OSCURATO:PERSONA] (quale organizzatore delle operazioni di recupero e trasporto delle forniture internazionali da Olanda e Spagna di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, caduti in sequestro); dall'altro, l'adeguatezza esclusiva della misura carceraria era assistita da una presunzione relativa di pericolosità, giustificata dall'inserimento dell'associazione di appartenenza in circuiti criminali transnazionali, dal significativo ruolo organizzativo svolto dall'indagato in diretto contatto col capo e dalla dimostrata professionalità nelle operazioni di trasporto della droga a lui affidate, oltre che dalla sussistenza di numerosi e gravi precedenti penali per analoghi delitti. Donde la minusvalenza della circostanza che i fatti contestati risalirebbero al 2018. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alle ragioni cautelari a sostegno della ritenuta adeguatezza della massima misura coercitiva, atteso che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del ruolo secondario rivestito da [OSCURATO:PERSONA], né avrebbe valorizzato la circostanza che i fatti si riferiscono a condotte commesse fino all'anno 2018. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo di ricorso, riguardante l'esclusiva adeguatezza della misura carceraria applicata, è manifestamente infondato e per molti versi sprovvisto dei requisito di specificità, perciò inammissibile. Invero, il Tribunale del riesame, con motivazione logica e supportata da puntuali richiami alle risultanze investigative, ha ritenuto la non adeguatezza della proposta misura degli arresti domiciliari, seppure delocalizzati, non essendo tale provvedimento idoneo a recidere la fitta rete di relazioni anche internazionali che l'indagato ed il gruppo di criminale di appartenenza avevano stabilito; sicché lo stesso avrebbe potuto agevolmente continuare a trafficare droga anche da casa nel diverso contesto territoriale. Nell'ordinanza impugnata sono stati valorizzati con motivazione diffusa e logicamente congrua e perciò insindacabile in sede di legittimità - oltre la presunzione legale di pericolosità e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere per il delitto associativo - sia il notevole rilievo del ruolo rivestito dall'indagato nell'associazione, sia la sua concreta pericolosità, desumibile dalla dimostrata professionalità nello svolgimento dei compiti affidatigli e dai numerosi e gravi precedenti penali per analoghi delitti. Donde la motivata valutazione di minusvalenza del dato relativo alla risalenza dei fatti contestati al 2018. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 02/12/2021 Il Consigliere estensore Il P