CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 05294/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TREVISOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TREVISOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al tribunale di Treviso per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].0 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per l'udienza preliminare del medesimo Tribunale che in data 20/4/2021 ha disposto la sospensione del procedimento per l'assenza degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 420 quter cod. proc. pen., delegando la [OSCURATO:PERSONA] di Treviso per nuove ricerche degli imputati, per le notifiche, l'elezione di domicilio ed l'eventuale nomina di difensore di fiducia, e riservandosi nuova udienza in caso di rintraccio. L'ufficio ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, assumendone l'abnormità per aver determinato una stasi processuale in quanto, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], della quale non era stata disposta la separazione, era presente in atti la relata di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, effettuato a mani proprie dell'imputata. [OSCURATO:PERSONA], invece, aveva subito una perquisizione il 25/9/2018, aveva eletto domicilio in pari data, aveva ricevuto notifica dell'avviso di interrogatorio da parte del pubblico ministero il 19/6/2019 ed avviso ex art. 415 bis il 5/12/2019, dopo aver nominato difensore di fiducia il 26/6/2019. A seguito di rinuncia al mandato da parte di questo, era stato nominato un difensore di ufficio e tale nomina era stata notificata al Traficante a mani proprie. Solo successivamente, questo si era reso irreperibile al domicilio eletto. L'abnormità del provvedimento, pertanto, ad avviso dell'ufficio ricorrente è da ravvisare nella sospensione del procedimento non preceduta da ricerche dell'imputato e, comunque, da una valutazione della sussistenza o meno, ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. pen., dell'intenzione dell'imputato di sottrarsi volontariamente allo stesso. 2. Con requisitoria scritta il P.G., nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, in quanto affetto da abnormità funzionale. 3. Il ricorso è fondato. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], risulta dagli atti la notifica all'imputata, a mani proprie, in data 6/8/2020, dell'avviso dell'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. E' fuor di dubbio, pertanto, che ricorrevano le condizioni di cui all'art. 420 bis comma 2 cod. proc. pen. per la procedibilità in assenza della predetta: tra queste, infatti, è espressamente prevista l'ipotesi in cui l'imputato abbia "ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza". Non diversa, però, è anche la posizione del Traficante, risultando dagli atti incontrovertibili prove della conoscenza del procedimento da parte di questo, ipotesi espressamente prevista dall'art. 420 ter comma 2 cod. proc. pen. e, come tale, incompatibile con la disposta sospensione del procedimento per assenza dell'imputato di cui all'art. 420 quater proc. pen., da tale norma consentita solo "fuori dei casi previsti dagli artt. 420 bis e 420 ter cod. proc. pen.": [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva subito una perquisizione il 25/9/2018 ed in pari data aveva eletto domicilio, aveva poi ricevuto avviso di interrogatorio da parte del pubblico ministero in data 19/6/2019 ed aveva quindi nominato un difensore di fiducia il 26/6/2019 e ricevuto notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. in data 5/12/2019.. Era seguita, solo .11 successivo 27/2/2020, rinuncia al manda.to da parte del difensore predetto, con conseguente nomina di un difensore di ufficio ritualmente notificata a mani proprie al Traficante in data 9/5/2020, e solo successivamente il predetto risulta essersi reso irreperibile. La pluralità di avvisi ricevuti dal Traficante nel procedimento di cui si tratta rende evidente, pertanto, la conoscenza del procedimento medesimo da parte del predetto, sicché l'ordinanza impugnata è stata emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge. 4. Si tratta, pertanto, di ordinanza abnorme, dovendosi riconoscere tale, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione dì legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità dì proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Rv. 215094; Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, Rv. 262275) L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata - con trasmissione degli atti al tribunale di Treviso - in quanto abnorme, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, anche perché tale da alterare l'ordinata sequenza logico-cronologica (cfr. Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, Rv. 238240). P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Treviso per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 28 ottobre 2021 L'estensore , I