CassazionesentenzaSezione FDecisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 32702/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 della Corte d'appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Mariella de Masellis, che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Gela in data 27 aprile 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato continuato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. 159/2011, per aver in più occasioni violato le prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, omettendo di presentarsi presso il Comando di polizia indicato e non venendo rintracciato presso la propria abitazione negli orari fissati. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 75, comma 2, d. Igs. 159/2011; 630 comma 1, lett. a), 649 cod. proc. pen.; 111 Cost. nonché vizio di motivazione per contraddittorietà, rispetto al contenuto della sentenza definitiva con cui l'imputato era stato assolto dal Tribunale di Gela dall'imputazione riguardante analoghe violazioni, commesse in relazione allo stesso provvedimento applicativo della misura di prevenzione. Il ricorrente, evidenziando il difetto di prova circa il "rientro nell'abitazione" dell'imputato in epoca successiva alla prima violazione accertata, deduceva che i fatti contestati dovevano ritenersi costituenti un unico fatto di reato protrattosi nel tempo, anche in relazione ad episodi temporalmente successivi, ma collegati alla violazione dello stesso provvedimento applicativo per i quali, peraltro, il ricorrente era stato assolto con sentenza passata in giudicato; da ciò discendeva, oltre la ravvisata violazione di legge, anche il vizio della motivazione che aveva ritenuto i singoli episodi, separatamente giudicati, tra loro autonomi mentre l'unitaria derivazione dallo stesso provvedimento e il giudicato assolutorio ostavano - pena il rischio di conflitto tra giudicati e la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. - al riconoscimento della responsabilità dell'imputato. Aggiungeva il ricorrente che, con la sentenza definitiva di assoluzione, era stato altresì accertato il difetto del provvedimento genetico della misura di prevenzione, adottato in assenza del necessario rinnovato giudizio sulla pericolosità sociale del proposto, atteso il lungo periodo di detenzione sofferto dopo l'emissione di un precedente decreto applicativo della misura, poi interrotta quanto alla sua esecuzione. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art.131 bis cod. pen., e vizio di motivazione, per illogicità, con riguardo al giudizio espresso circa l'insussistenza delle condizioni per riconoscere la causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità; esclusa la sussistenza di plurime violazioni delle prescrizioni imposte, per le ragioni illustrate con il primo motivo di ricorso, l'argomentazione utilizzata per negare la qualificazione in termini di particolare tenuità del fatto (la reiterazione delle condotte) era evidentemente ultronea, né poteva ritenersi sufficiente il generico richiamo ai precedenti penali del ricorrente. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.81, 132 e 133 cod. pen., per l'errata commisurazione della pena in ragione dell'esclusione di una pluralità di violazioni, come dedotto con i precedenti motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso ruota, come del resto l'intera impugnazione proposta, intorno al denunciato difetto di prova "del rientro presso l'abitazione del Giaquinta successivamente alla prima violazione (...) del 8/10/2015" (pag. 3 del ricorso); da tale violazione di legge si fa discendere la diversa struttura giuridica del fatto contestato quale reato unico ad effetti permanenti, anziché quale reato continuato come ritenuto nelle sentenze di merito, nonché la conseguente rilevanza del precedente giudicato assolutorio, perché riferito a violazioni successive e correlate al medesimo provvedimento di applicazione, pena l'inconciliabilità tra i giudicati contrastanti sul medesimo fatto. Si tratta di profilo che non aveva formato oggetto di alcuna censura proposta con l'atto di appello, alla stregua dell'esposizione dei motivi di impugnazione contenuta nella sentenza della Corte d'appello; il che pone il motivo già fuori del perimetro delle censure consentite ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Per altro verso, come puntualmente rilevato nelle conclusioni del Procuratore generale, la sentenza di primo grado ha dato conto degli accertamenti in fatto da cui risulta positivamente accertata la presenza del ricorrente nel territorio del Comune in cui aveva l'obbligo di soggiorno, nel periodo in cui sono state accertate le denunciate violazioni delle prescrizioni (pag. 2 della sentenza del Tribunale); dato probatorio con cui il ricorrente non si confronta e rispetto al quale l'ipotizzato definitivo allontanamento del ricorrente diviene tema di prova incombente sulla difesa (poiché diretto a dimostrare il difetto di uno dei presupposti delle violazioni successive alla prima). Le eventuali conseguenze in punto di potenziale contrasto tra i giudicati, venuto meno il presupposto da cui esse traevano origine, sono pertanto insussistenti. Neppure è fondato l'argomento secondo il quale l'accertamento contenuto nella sentenza definitiva di assoluzione dell'imputato per le violazioni successive a quelle contestate, prodotta in grado di appello e riguardante la carenza del rinnovato giudizio di pericolosità del soggetto proposto dopo il periodo di espiazione di pena definitiva, sarebbe stato vincolante per i giudici di secondo grado; sia perché non si tratta di accertamento che riguarda il fatto (ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen.) ma, piuttosto, di valutazione giuridica concernente la legittimità del provvedimento applicativo della misura di prevenzione; sia in quanto la Corte ha affrontato la questione superandola, con argomentazioni prive di vizi logici, attraverso il richiamo all'espressa rivalutazione della pericolosità sociale del soggetto proposto, ai sensi dell'art. 14, comma 2 ter, d. Igs. 159/2011. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato; in primo luogo, perché dipende logicamente dall'ipotizzata assenza della pluralità di violazioni a carico del ricorrente, circostanze che - come si è indicato nell'esame del precedente motivo - è rimasta indimostrata; in ogni caso, in quanto la motivazione della Corte territoriale ha messo in rilievo il dato ostativo rappresentato dalla coesistenza di condotte espressive di incapacità del rispetto delle prescrizioni imposte e della personalità negativa del ricorrente, alla luce del numero e della gravità delle condanne definitive riportate. 1.3. Anche il terzo motivo di ricorso, che trae il suo fondamento dalla diversa qualificazione del fatto contestato come unico reato, in luogo del ravvisato reato continuato, è manifestamente infondato per le medesime ragioni. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e del