CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2025
Cassazione n. 12363/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensoreIN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza pronunciata in data 1.4.2025, n. 14325/2025, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso proposto, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania, in data 18.1.2024, aveva riformato in senso favorevole all'imputato, limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, decidendo all'esito dell'udienza preliminare, in sede di giudizio abbreviato, in data 26.1.2022, aveva condannato il suddetto [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati allo stesso ascritti nei capi 1); 2) 3), 16) e 17) dell'imputazione, annullava parzialmente senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che rideterminava nei confronti dello Stano nella misura di sedici anni di reclusione, rigettando nel resto il ricorso. 2. Avverso la menzionata sentenza della Suprema Corte lo [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625 bis c.p.p. Premesso che i motivi di ricorso, ai sensi dell'art. 173, norme di attuazione del codice di rito, vanno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, si osserva quanto segue. Il ricorrente lamenta testualmente "l'assoluta mancanza di motivazione sui profili di impugnazione che erano stati introdotti attraverso i motivi di ricorso, motivi specifici della cui introduzione la stessa sentenza dà formale atto (unitamente alla erronea percezione di atti aventi ad oggetto circostanze decisive). Inoltre la sentenza straordinariamente ricorsa presenta plurimi errori di fatto di seguito segnatamente indicati. La Suprema Corte di Cassazione risolvendo in modo del tutto illogico le censure avallate dalla difesa con il ricorso ed i motivi aggiunti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], per evidente errore di fatto: ha ritenuto implicitamente rinunciato un motivo aggiunto di appello che rinunciato non era; ha ritenuto non sussistente la "collaborazione" la cuisussistenza risulta dai fatti e dagli atti processuali ed è stata acclarata anche in sentenze di primo e di secondo grado; ha ritenuto, contrariamente a quanto risultante dagli atti, che non sussistesse il concorso tra il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e quello di cui all'art. 74 DPR 309/90 aggravato dal metodo e dalla finalità mafiosa; ha ritenuto correttamente applicati i principi di cui alla sentenza della Cassazione Sez. Un. Contaldo 10713/2010 laddove tali principi non sono stati osservati dalla Corte di appello; ha negato la refluenza sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] della sentenza della Corte di Cassazione 201/2023" (si tratta in realtà di una sentenza della Corte Costituzionale), "che ha ritenuta illogica e contraria ai principi costituzionali porre l'attenuante di cui all'art. 74 co. 7 DPR 309/90 in giudizio di equivalenza sancendo che solo un giudizio di prevalenza poteva dirsi osservante delle finalità della norma; ha omesso di motivare in ordine al motivo di ricorso per cassazione aggiunto" 3. Con requisitoria e conclusioni scritte il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con memoria del 7.12.2025 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso, depositando documentazione attestante, a dire della difesa, il ruolo di collaboratore dello [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il proposto ricorso deve ritenersi inammissibile per le seguenti ragioni. 5. Come è noto l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625- bis, c.p.p., quali motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di Cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, daassimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. (cfr. Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193). In tale decisione la Suprema Corte ha escluso costituisse errore di fatto denunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsa nell'interpretare le dichiarazioni testimoniali e l'illogicità della motivazione sul ruolo dell'imputato in un omicidio, come quello di colui che aveva fornito l'arma all'esecutore materiale. In tema di ricorso straordinario, pertanto, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Rv. 263686) Deve, di conseguenza, ritenersi inammissibile il ricorso straordinario, proposto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., che abbia in maniera preponderante il contenuto concreto di una ulteriore e non consentita impugnazione ordinaria, non essendo in tal caso la Cassazione tenuta a verificare se siano stati proposti, tra gli altri, anche motivi compatibili con l'impugnazione straordinaria, in quanto l'atto deve ritenersi radicalmente irricevibile (cfr. Sez. 6, n. 36066 del 28/06/2018, Rv. 273779). Va, inoltre, ribadito un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis, c.p.p., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che 3sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173, disp. att., c.p.p., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (cfr. Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Rv. 268982; Sez. 5, n. 26271 del 26/05/2023, Rv. 284697). Orbene, alla luce di tali princìpi, risulta in tutta evidenza l'inammissibilità del ricorso di cui si discute. Con esso, infatti, il ricorrente: 1) non indica, se non in maniera del tutto generica, in che termini le omissioni e gli errori denunciati debbano ritenersi decisivi, nel senso che, ove non fossero stati commessi, avrebbero condotto ad una decisione incontrovertibilmente diversa da quella adottata nei suoi confronti (cfr. Sez. 4, n. 13525 del 21/01/2020, Rv. 279004); 2) deduce, in realtà, altrettanto genericamente errori di valutazione e di giudizio ascritti al giudice di legittimità; 3) non si confronta con l'articolato percorso argomentativo, seguito dal collegio giudicante, risultando preponderante nell'articolato ricorso il contenuto concreto di un'ulteriore e non consentita impugnazione ordinaria. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente stesso immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000. P.Q.M. dichiara inam P.Q.M