CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31226/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 5256/26 S•ilibar OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Rítenuto che le generiche censure di cui al primo motivo di ricorso (attinenti alla sussistenza dell'elemento soggettivo) risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argonnentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità; Ritenuto che le doglianze relative al secondo motivo di ricorso, con il quale si sostiene l'inidoneità del gesto minaccioso non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] enteMaria [OSCURATO:PERSONA] icciarelli L'[OSCURATO:PERSONA] f )IZIARIO 2 Dott.ssa i te