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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1996/2009

ECLI:EU:T:2009:232
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62005TJ0259_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale della decisione della Commissione 29 aprile 2005, 2005/354/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 112, pag. 14).

[OSCURATO:PERSONA]

1) La decisione della Commissione 29 aprile 2005, 2005/354/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», è annullata, nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario le spese eseguite dal Regno di Spagna a titolo di aiuti concessi per la produzione di canapa per le campagne dal 1996/1997 al 1999/2000. 2) Per il resto, il ricorso è respinto. 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62005TJ0259_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale della decisione della Commissione 29 aprile 2005, 2005/354/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 112, pag. 14). [OSCURATO:PERSONA] 1) La decisione della Commissione 29 aprile 2005, 2005/354/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», è annullata, nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario le spese eseguite dal Regno di Spagna a titolo di aiuti concessi per la produzione di canapa per le campagne dal 1996/1997 al 1999/2000. 2) Per il resto, il ricorso è respinto. 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1996/2009 — Fons Iuris — Fons Iuris