CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 33836/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7093/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], n. Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia 405 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], il tutto come da procura in calce al controricorso; –resistente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della SICILIA, sezione staccata di CATANIA, n. 4172/17/15, depositata il 05/10/2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 settembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. TEMPESTIVITA’ APPELLO D’IMPRESA Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il rigetto dell’istanza di rimborso del 90 % degli importi versati a titolo di IRPEF negli anni 1990-1992. Il giudice di primo grado, ritenuta la tempestività dell’istanza di rimborso, accoglieva il ricorso. L’Agenzia proponeva allora appello, ma il giudice di secondo grado riteneva il gravame inammissibile per mancato deposito della fotocopia della ricevuta di spedizione dell’appello. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso in cassazione affidato a un unico motivo. Il contribuente si è costituito a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 22, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in combinato disposto con l’art. 156, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. Osserva l’Agenzia che il contribuente era perfettamente a conoscenza dell’appello come dimostrato dalla ricevuta di ritorno. Nel caso in esame la data indicata nell’avviso di ricevimento, depositato in allegato all’atto di appello, sarebbe antecedente a quella di scadenza del termine per la proposizione delgravame, per cui l’esame della ricevuta stessa avrebbe consentito di verificare la tempestività dell’appello ed anche della relativa costituzione. In ogni caso il documento attestante la ricevuta potrebbe essere depositato fino all’udienza (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.16572). Unica conseguenza del mancato deposito dell’avviso, dunque, sarebbe consistente nel diritto dell’altra parte di essere rimessa in termini ai sensi dell’art.184-bis, cod. proc. civ., richiesta peraltro non presentata. In definitiva la Commissione d’appello avrebbe potuto ricavare dagli atti la tempestività dell’appello, escludendo una declaratoria di inammissibilità, l’interpretazione delle norme che la configurano dovendo peraltro essere oggetto di interpretazione restrittiva (Cass.17/12/2014, n. 26560). 2. Nel proprio controricorso il contribuente afferma la correttezza della decisione di secondo grado, dal momento che con essa è stato accertato che con l’atto d’appello, e comunque nel termine per la costituzione, non venne depositata la ricevuta di spedizione dell’atto stesso . Infatti, solo tale deposito consentirebbe di verificare la tempestività dell’impugnazione e della relativa costituzione, mentre andrebbe comunque esclusa la produzione della ricevuta fino all’udienza, essendo essa funzionale alla corretta instaurazione del contraddittorio (Cass. 11/09/2013, n.20787). 3. Il motivo è fondato e va accolto. Deve infatti ricordarsi che la ratio del previsto deposito a pena di inammissibilità anche della fotocopia della ricevuta di spedizione “è quella di consentire al giudice la verifica della tempestività della proposizione dell'appello con il rispetto del termine di decadenza dall'impugnazione, previsto dall'art. 51 d.lgs. cit., ai fini del controllo sul passaggio in giudicato della sentenza gravata” (Cass.12/04/2019, n. 10322), con la conseguenza che la relativa omissione non consente al giudice del secondo grado la corretta verifica della tempestiva proposizione dell'impugnazione. Ebbene è evidente che l’attestazione della tentata notifica in data anteriore allo spirare del termine per impugnare, contiene implicitamente la dimostrazione di pari efficacia e valenza dell’anteriorità della spedizione, e quindi pone il giudicedel secondo grado nelle condizioni di verificare la tempestività. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di questa Corte laddove, pur ritenendo la necessità che la ricevuta di ricevimento contenga la data di spedizione asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, ammette addirittura che l’assenza di tale attestazione “può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza)” (Cass. Sez. U.2/05/2017, n.14352). Nella specie, essendo stata la sentenza di primo grado notificata il 29/09/2011, e risultando chiaramente dalla ricevuta la data di spedizione dell’atto d’appello in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (v. timbro sulla ricevuta), emerge la tempestività dell’appello stesso ai sensi dell’art. 51 d.lgs. n. 546/1992, che poteva dunque essere controllata dal giudice dell’impugnazione fin dalla costituzione in appello. D’altronde anche la costituzione in giudizio risulta tempestiva, poiché essa deve avvenire entro trenta giorni dalla ricezione dell’atto, come ritenuto da questa Corte (v. già citata Cass. Sez. U.14352/2017). Nella specie emerge che, essendo stata ricevuta la notifica in data 30 novembre 2011, la costituzione in appello è avvenuta in data 13/12/2011, come indicato nella sentenza impugnata. Dunque, il giudice dell’impugnazione era in grado di controllare la tempestività tanto dell’impugnazione come della costituzione in appello, e di conseguenza la declaratoria di inammissibilità risulta erronea. 4. Da quanto precede consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, cui va demandata anche la determinazione dellespese. P.Q.M. La Corte accoglie in ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda altresì l