CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 11746/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29 settembre 2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti (la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena che non costituiva oggetto dell'accordo tra le parti), motivo che esula dal novero di quelli per i quali è previsto il ricorso per cassazione; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] DEPr