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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 11427/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Massa, in data 8 novembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno di reclusione ed euro centotrenta di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110. 624, 625 comma 2, cod. pen. 2.

Avverso il descritto provvedimento ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento alla illiceità della condotta e alla sua riferibilità all'imputato.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla determinazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Ritenuto che il primo motivo non è consentito perché generico, posto che si limita a porre in dubbio la riferibilità della sottrazione di energia elettrica all'imputato, per essere il misuratore dei consumi posto all'esterno dell'abitazione locata dall'imputato, senza confrontarsi con il logico ed esauriente percorso motivazionale seguito dai giudici di appello, in punto riferibilità della condotta al ricorrente (pagg. 4 e 5 della sentenza).

3.1. Considerato che il secondo motivo è manifestamente infondato, perché secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. pag. 6 della sentenza) e che, comunque, l'entità della pena non si discosta in modo considerevole dal minimo edittale, peraltro risultando, la entità irrogata congruamente giustificata con l'indicazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. valutati in sede di merito.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna alle spese processuali e, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Massa, in data 8 novembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni uno di reclusione ed euro centotrenta di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110. 624, 625 comma 2, cod. pen. 2. Avverso il descritto provvedimento ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento alla illiceità della condotta e alla sua riferibilità all'imputato. 2.1. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla determinazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ritenuto che il primo motivo non è consentito perché generico, posto che si limita a porre in dubbio la riferibilità della sottrazione di energia elettrica all'imputato, per essere il misuratore dei consumi posto all'esterno dell'abitazione locata dall'imputato, senza confrontarsi con il logico ed esauriente percorso motivazionale seguito dai giudici di appello, in punto riferibilità della condotta al ricorrente (pagg. 4 e 5 della sentenza). 3.1. Considerato che il secondo motivo è manifestamente infondato, perché secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. pag. 6 della sentenza) e che, comunque, l'entità della pena non si discosta in modo considerevole dal minimo edittale, peraltro risultando, la entità irrogata congruamente giustificata con l'indicazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. valutati in sede di merito. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna alle spese processuali e, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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