CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14793/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice di pace di Teramo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Teramo, all'esito del dibattimento, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione all'art. 6, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), in quanto inottemperante all'ordine di esibizione del permesso di soggiorno, o di altro documento di identificazione, e lo condannava alla pena di 2.000 euro di ammenda. 2. L'imputato, assistito dal difensore di fiducia, ricorre per cassazione sulla base di unico motivo. In esso il ricorrente deduce nullità processuale, derivante dall'omessa sua traduzione in udienza, nonostante lo stato di detenzione per altra causa, risultante dagli atti. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La detenzione dell'imputato per altra causa, documentata o, comunque, nota al giudice procedente, integra, in qualunque tempo insorta, un impedimento legittimo a comparire, che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso, pena l'irrituale instaurazione del contraddittorio, che si traduce nell'illegittimità della decisione emessa per violazione dell'art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen. e, se la decisione è quella di primo grado, nel suo annullamento per la rinnovazione del giudizio (in termini, con specifico riferimento al regime degli arresti domiciliari, Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806-01). La stato detentivo del ricorrente per altra causa, allorché fu celebrato il dibattimento dinanzi al giudice a quo, è conclamato dagli atti, che questa Corte può direttamente compulsare in virtù della natura processuale del vizio dedotto, e dai quali si evince altresì che l'impedimento risultava al giudice medesimo, che ne ha dato anche atto nell'intestazione della sentenza impugnata.2. Quest'ultima deve essere pertanto annullata, con rinvio al medesimo Ufficio giudiziario, in diversa persona fisica, per lo svolgimento di nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Teramo in diversa persona fisic