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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 36887/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/12/1986 (CUI: 077ISQ4) avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; lette le memorie, presentate dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di fiducia e di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], con cui è stata presentata rinuncia al ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Milano - con l'ordinanza sopra indicata - respingeva il riesame presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il 13 maggio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pavia con cui era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente del tipo nnarjivana di cui alla provvisoria contestazione.

Dr(

2. In data 30 giugno 2025, l'indagato, per il tramite del proprio difensore, ha avverso detto provvedimento, proposto ricorso per cassazione; il successivo 8 agosto 2025 il difensore, munito di procura speciale, ha fatto pervenire presso la Cancelleria di questa Corte istanza di rinuncia al ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse essendo stata nelle more disposta ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. la sostituzione della misura in corso con altra meno afflittiva.

3. La Corte rileva l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse: l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza genetica della misura cautelare, di guisa che- qualora il provvedimento applicativo venga nelle more annullato , perda efficacia o venga sostituito con altra misura meno afflittiva- viene meno la concretezza e l'attualità dell'interesse ad agire e conseguentemente uno dei presupposti per l'ammissibilità del ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397 - 01).

4. In tal caso, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né al versamento della somma a favore della Cassa delle ammende, in quanto il sopraggiunto venire meno del suo interesse alla decisione — conseguente alla revoca della misura cautelare impugnata - non configura un'ipotesi di soccombenza in quanto derivante da causa allo stesso non imputabile (da ultimo, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così è deciso, 25/09/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/12/1986 (CUI: 077ISQ4) avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; lette le memorie, presentate dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di fiducia e di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], con cui è stata presentata rinuncia al ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Milano - con l'ordinanza sopra indicata - respingeva il riesame presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il 13 maggio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pavia con cui era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente del tipo nnarjivana di cui alla provvisoria contestazione. Dr( 2. In data 30 giugno 2025, l'indagato, per il tramite del proprio difensore, ha avverso detto provvedimento, proposto ricorso per cassazione; il successivo 8 agosto 2025 il difensore, munito di procura speciale, ha fatto pervenire presso la Cancelleria di questa Corte istanza di rinuncia al ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse essendo stata nelle more disposta ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. la sostituzione della misura in corso con altra meno afflittiva. 3. La Corte rileva l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse: l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza genetica della misura cautelare, di guisa che- qualora il provvedimento applicativo venga nelle more annullato , perda efficacia o venga sostituito con altra misura meno afflittiva- viene meno la concretezza e l'attualità dell'interesse ad agire e conseguentemente uno dei presupposti per l'ammissibilità del ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397 - 01). 4. In tal caso, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né al versamento della somma a favore della Cassa delle ammende, in quanto il sopraggiunto venire meno del suo interesse alla decisione — conseguente alla revoca della misura cautelare impugnata - non configura un'ipotesi di soccombenza in quanto derivante da causa allo stesso non imputabile (da ultimo, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così è deciso, 25/09/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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