Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 28858/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

zione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamentodella sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Brescia.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza in data 2 dicembre 2025, il G.U.P. del Tribunale di Brescia,previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanzadiminuente per il rito abbreviato, condannava XXXXXXXXXXXXXXXXXXalla penadi giustizia, applicando le pene accessorie di legge, concedendo il beneficio dellasospensione condizionale della pena, infine disponendo le statuizioni civili, inquanto ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 609-bis, comma 1, e 609-sepries, comma 4, n. 3), cod. pen. perché, nella qualità di medico curante diXXXXXXXXXXXXXXXX, nel corso di un trattamento medico, dapprima lacostringeva a subire atti sessuali, in particolare strusciamenti e toccamenti delclitoride e delle labbra vaginali, per poi sollevarle la maglietta, cosìcostringendola ad esibire il seno.2.

Avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Brescia, il [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione,denunciando violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,con riferimento alla applicazione dell’art. 165 cod. pen.Deduce il Procuratore ricorrente che, all’esito del giudizio abbreviato, in cui ilG.U.P. del Tribunale di Brescia aveva ritenuto l’imputato penalmenteresponsabile dell’imputazione mossa nei suoi confronti, aveva concesso ilbeneficio della sospensione condizionale della pena, senza tener conto che ilquinto comma dell’art. 165 cod. pen., introdotto con la l. n. 69 del 2019,applicabile nel caso di specie, subordina per il contestato reato di cui all’art. 609-bis cod. pen., anche nella ipotesi meno grave di cui all’ultimo comma dellamedesima disposizione, la sospensione condizionale della pena allapartecipazione agli specifici percorsi di recupero ivi menzionati.3.

Il ricorso è fondato.3.1.

Occorre premettere, con riferimento alla legittimazione del [OSCURATO:PERSONA] a impugnare la decisione, che, avendo il G.U.P. del Tribunale di Brescia,all’esito di un giudizio abbreviato, ritenuto la responsabilità dell’imputato per ilreato contestato applicando una pena legale, si è in presenza di una sentenzanon appellabile da parte dell'ufficio del pubblico ministero, in tutte le suearticolazioni (cfr., Sez.

U., n. 21716 del 23/2/2023, P., Rv. 284490), ai sensidell’art. 443, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguenza che il ricorsopresentato va qualificato non per saltum, ma come ricorso diretto ai sensidell'art. 608 cod. proc. pen. e che il giudice del rinvio, nel caso di annullamento,sarà da individuarsi nel Tribunale ex art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.Resta irrilevante la questione relativa alla intervenuta acquiescenza delProcuratore della Repubblica, che avrebbe rilievo, ex art. 593-bis cod. proc. pen.,solo in relazione alla possibilità di appello del pubblico ministero, poiché, esclusoogni onere di prova o allegazione circa l'effettiva sussistenza di tali intese inrelazione al singolo procedimento, è lo stesso procuratore generale che proponeappello avverso una sentenza di primo grado che riconosce, assumendosi larelativa responsabilità ordinamentale, di avere esercitato il potere-dovere dicoordinamento e di preliminare verifica assegnatogli dall'art. 166-bis disp. att.cod. proc. pen., e indica così il proprio ufficio come legittimato ad impugnare aisensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen. (v.

Sez.

U, n. 21716 del23/02/2023, P., Rv. 284490, in motivazione par. 4.5).3.2.

Quanto al motivo di impugnazione, il G.U.P. del Tribunale di Brescia haritenuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ascritto inimputazione (artt 609-bis, comma 1, e 609-septies, comma 4, n. 3, cod.pen.), concedendo la sospensione condizionale della pena, ma ha omesso disubordinare il predetto beneficio alla partecipazione a specifici percorsi direcupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenzapsicologica e recupero di soggetti condannati per i reati contemplati dall’art. 165,quinto comma, cod. pen., tra i quali rientrano i delitti contestati in rubrica, comeobbligatoriamente prevede il richiamato quinto comma dell’art. 165 cod. pen.,introdotto dalla legge 19/07/2019, n. 69, nel testo vigente all’epoca dicommissione delle condotte costituenti reato.Le predetta omissione, secondo un condiviso indirizzo interpretativo (Sez. 6,n. 30147 del 03/05/2023, P., Rv. 285046, in motivazione), va qualificata intermini di violazione di legge, e non di illegalità della pena.4.

Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto e lasentenza impugnata annullata limitatamente alla sospensione condizionale dellapena.L'annullamento va disposto con rinvio al Tribunale di Brescia, in diversacomposizione soggettiva, per nuovo esame sul punto, posto che l'individuazionedegli obblighi indicati dal quinto comma dell'art. 165 cod. pen., cui subordinare,nel caso di specie, la sospensione condizionale della pena, richiede ulterioriaccertamenti in fatto, relativi alla durata del percorso e all'ente presso il qualeesso dovrà essere svolto, preclusi in sede di legittimità (Sez. 6, n. 40888 del03/10/2024, P., Rv. 287196; nello stesso senso, Sez. 3, n. 6134 del14/01/2026, M., non mass.).

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa subordinazione delbeneficio della sospensione condizionale della pena alle prescrizioni di cui alquinto comma dell'art. 165 c.p. con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diBrescia in diversa composizione fisica.Così è deciso, 18/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamentodella sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Brescia.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza in data 2 dicembre 2025, il G.U.P. del Tribunale di Brescia,previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanzadiminuente per il rito abbreviato, condannava XXXXXXXXXXXXXXXXXXalla penadi giustizia, applicando le pene accessorie di legge, concedendo il beneficio dellasospensione condizionale della pena, infine disponendo le statuizioni civili, inquanto ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 609-bis, comma 1, e 609-sepries, comma 4, n. 3), cod. pen. perché, nella qualità di medico curante diXXXXXXXXXXXXXXXX, nel corso di un trattamento medico, dapprima lacostringeva a subire atti sessuali, in particolare strusciamenti e toccamenti delclitoride e delle labbra vaginali, per poi sollevarle la maglietta, cosìcostringendola ad esibire il seno.2. Avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Brescia, il [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione,denunciando violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,con riferimento alla applicazione dell’art. 165 cod. pen.Deduce il Procuratore ricorrente che, all’esito del giudizio abbreviato, in cui ilG.U.P. del Tribunale di Brescia aveva ritenuto l’imputato penalmenteresponsabile dell’imputazione mossa nei suoi confronti, aveva concesso ilbeneficio della sospensione condizionale della pena, senza tener conto che ilquinto comma dell’art. 165 cod. pen., introdotto con la l. n. 69 del 2019,applicabile nel caso di specie, subordina per il contestato reato di cui all’art. 609-bis cod. pen., anche nella ipotesi meno grave di cui all’ultimo comma dellamedesima disposizione, la sospensione condizionale della pena allapartecipazione agli specifici percorsi di recupero ivi menzionati.3. Il ricorso è fondato.3.1. Occorre premettere, con riferimento alla legittimazione del [OSCURATO:PERSONA] a impugnare la decisione, che, avendo il G.U.P. del Tribunale di Brescia,all’esito di un giudizio abbreviato, ritenuto la responsabilità dell’imputato per ilreato contestato applicando una pena legale, si è in presenza di una sentenzanon appellabile da parte dell'ufficio del pubblico ministero, in tutte le suearticolazioni (cfr., Sez. U., n. 21716 del 23/2/2023, P., Rv. 284490), ai sensidell’art. 443, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguenza che il ricorsopresentato va qualificato non per saltum, ma come ricorso diretto ai sensidell'art. 608 cod. proc. pen. e che il giudice del rinvio, nel caso di annullamento,sarà da individuarsi nel Tribunale ex art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.Resta irrilevante la questione relativa alla intervenuta acquiescenza delProcuratore della Repubblica, che avrebbe rilievo, ex art. 593-bis cod. proc. pen.,solo in relazione alla possibilità di appello del pubblico ministero, poiché, esclusoogni onere di prova o allegazione circa l'effettiva sussistenza di tali intese inrelazione al singolo procedimento, è lo stesso procuratore generale che proponeappello avverso una sentenza di primo grado che riconosce, assumendosi larelativa responsabilità ordinamentale, di avere esercitato il potere-dovere dicoordinamento e di preliminare verifica assegnatogli dall'art. 166-bis disp. att.cod. proc. pen., e indica così il proprio ufficio come legittimato ad impugnare aisensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen. (v. Sez. U, n. 21716 del23/02/2023, P., Rv. 284490, in motivazione par. 4.5).3.2. Quanto al motivo di impugnazione, il G.U.P. del Tribunale di Brescia haritenuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ascritto inimputazione (artt 609-bis, comma 1, e 609-septies, comma 4, n. 3, cod.pen.), concedendo la sospensione condizionale della pena, ma ha omesso disubordinare il predetto beneficio alla partecipazione a specifici percorsi direcupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenzapsicologica e recupero di soggetti condannati per i reati contemplati dall’art. 165,quinto comma, cod. pen., tra i quali rientrano i delitti contestati in rubrica, comeobbligatoriamente prevede il richiamato quinto comma dell’art. 165 cod. pen.,introdotto dalla legge 19/07/2019, n. 69, nel testo vigente all’epoca dicommissione delle condotte costituenti reato.Le predetta omissione, secondo un condiviso indirizzo interpretativo (Sez. 6,n. 30147 del 03/05/2023, P., Rv. 285046, in motivazione), va qualificata intermini di violazione di legge, e non di illegalità della pena.4. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto e lasentenza impugnata annullata limitatamente alla sospensione condizionale dellapena.L'annullamento va disposto con rinvio al Tribunale di Brescia, in diversacomposizione soggettiva, per nuovo esame sul punto, posto che l'individuazionedegli obblighi indicati dal quinto comma dell'art. 165 cod. pen., cui subordinare,nel caso di specie, la sospensione condizionale della pena, richiede ulterioriaccertamenti in fatto, relativi alla durata del percorso e all'ente presso il qualeesso dovrà essere svolto, preclusi in sede di legittimità (Sez. 6, n. 40888 del03/10/2024, P., Rv. 287196; nello stesso senso, Sez. 3, n. 6134 del14/01/2026, M., non mass.). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa subordinazione delbeneficio della sospensione condizionale della pena alle prescrizioni di cui alquinto comma dell'art. 165 c.p. con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diBrescia in diversa composizione fisica.Così è deciso, 18/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 28858/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris