CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 20643/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano confermava la decisione emessa dal Tribunale di Como all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 168-bis cod. pen., per avere i giudici di merito negato l'accesso all'istituto della messa alla prova, senza motivare in ordine alla prognosi circa l'astensione dell'imputato dalla commissione di ulteriori reati, e senza considerare che la difesa aveva documentato la situazione abitativa, posto che un cugino si è dichiarato disponibile ad ospitare il congiunto, allegando il contratto di locazione, tenendo conto, inoltre, dell'entità minima di stupefacente e del contegno collaborativo dell'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile 4. Si rammenta che la sospensione del processo con messa alla prova è subordinata alla duplice condizione dell'idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati; si tratta di due giudizi diversi rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. Ne consegue che l'impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato impedisce che quest'ultimo ottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento (Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015 - dep. 26/02/2016, Matera e altro, Rv. 266256). Orbene, nel caso in esame la Corte di merito ha individuato, quale elementi ostativi, oltre al precedente specifico, il fatto che l'imputato sia stato processato due volte per furto e che viva in un'abitazione condivisa con altri soggetti, i quali nemmeno l'imputato medesimo nemmeno è stato in grado di indicare, non ha alcuna stabile occupazione, non ha prestato alcuna collaborazione nel processo, la condotta a lui contestata non è episodica, posta che il Quintiliani - ossia l'acquirente dello stupefacente - ha riferito di essersi rifornito da lui, in precedenza, in una decina di occasioni, contattandolo telefonicamente a un numero che egli ha indicato e che corrisponde all'utenza nella disponibilità dell'imputato. Su queste basi, la Corte di merito ha evidentemente e motivatamente ritenuto impossibile formulare una prognosi favorevole in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato, ciò che impedisce la possibilità di accedere all'istituto in esame. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. [OSCURATO:PERSONA]