CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 40691/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di REGGIO EMILIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con il provvedimento in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., avverso la mancata consegna di corrispondenza a lui destinata e, in particolare, di una fotografia contenuta nella posta del 27.8.2019, opposta dalla Direzione del carcere; che, a ragione della decisione, il Magistrato ha osservato che, venendo in rilievo la mancata consegna di fotografia all'esito del controllo effettuato dalla Direzione, non era dato ravvisare, ancora, un effettivo pregiudizio in danno del detenuto suscettibile di giustificare il diritto di impugnazione; LETTO il ricorso, con il quale si deduce violazione dell'art. 18-ter Ord. pen., assumendosi che, nel caso di specie, la corrispondenza era stata trattenuta senza che l'Autorità giudiziaria fosse stata avvisata; CONSIDERATO che, in tema di controllo della corrispondenza nei confronti di un detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., non è immediatamente reclamabile l'atto materiale di trattenimento di una missiva al medesimo diretta compiuto dalla direzione dell'istituto di pena ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, al fine di dare esecuzione al provvedimento con cui l'autorità giudiziaria abbia disposto il visto di controllo e la limitazione della corrispondenza ai sensi dell'art. 18-ter, commi 1 e 3, Ord. pen., atteso che il predetto atto ha natura meramente provvisoria e funzionale a sottoporre la missiva alla valutazione di tale autorità, unica competente a decidere in ordine alla sua consegna al destinatario, con la conseguenza che soltanto avverso il provvedimento di essa, in quanto destinato a sostituire l'operato dell'autorità amministrativa, può essere proposto reclamo (Sez. 1, n. 31046 del 20/10/2020, Pagano, Rv. 279993); RITENUTO pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato in diritto sulla questione principale e meramente assertivo quanto al dedotto, ma non dimostrato, mancato avviso all'Autorità giudiziaria della corrispondenza trattenuta dalla Direzione del carcere; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore D EPOSITATA Il Presidente