CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15754/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI LECCEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udyo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]° D'AQUINO pKe ha concluso chiedendo *I difensore tb4C(1,41--ithuNA- te. eL-2,- t t4/24------.9- [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice di Pace di Lecce ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 582 cod. pen.. 2.Ricorre per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lecce lamentando che il giudice di pace ha assolto l'imputata - per non aver commesso il fatto - sulla considerazione che quanto dichiarato dalla persona offesa in querela, come raccolto ìn dibattimento, non ha trovato alcun riscontro esterno, necessario nel caso di specie essendosi la vittima costituita parte civile, circostanza che impone al giudicante di verificare con maggiore rigore il suo dichiarato, sia sotto il profilo della credibilità interna che dei riscontri esterni. Il giudice tuttavia giunge a tale conclusione obliterando del tutto la certificazione medica in atti con relativo allegato - referto e fotografie ritraenti la lesione subita. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 - risultata tardiva la richiesta di trattazione orale avanzata dalla difesa - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo anullarsi la sentenza impugnata; il difensore dell'imputato ha chiesto confermarsi la pronuncia impugnata, dichiarando inammissibile il ricorso del P.M. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. Il ricorso ha giustamente osservato che la circostanza che la deposizione della persona offesa deve essere vagliata accuratamente, specie ove si costituisca parte civile, palesando anche un interesse economico all'esito del giudizio, ovvero emerga particolare animosità tra le parti, non esclude di per sé che il racconto della vittima possa costituire il fondamento anche esclusivo della condanna dell'imputato; laddove, nel caso di specie, la conflittualità tra le parti è stata peraltro desunta dalla circostanza secondo cui la persona offesa avrebbe versato sul viso dell'imputata una bibita ovvero da una circostanza che può essere indicativa del diverbio, di iniziativa non esclusivamente unilaterale della imputata, non già tout court di inattendibilità del dichiarante - che anzi sotto certi aspetti potrebbe avvalorare il successivo epilogo; ciò non di meno risultava dunque necessario ricostruire, come giustamente osserva il P.G., la dinamica del litigio e la scaturigine delle lesioni, la cui verificazione è peraltro accertata dal referto medico in atti (redatto il giorno successivo al fatto), del quale la sentenza erroneamente non fa cenno, ed assume, prescindendo totalmente da esso, l'assenza di riscontri alla ricostruzione accusatoria. In realtà, agli atti - spiega il ricorrente - vi sono non solo il referto medico attestante la lesione - in particolare, oltre i traumi in varie parti del corpo, anche i graffi rilevati sulla persona offesa - ma anche le fotografie nelle quali sono ben visibili i segni lasciati. La sentenza impugnata si limita, invece, a richiamare i due aspetti suindicati oltre che il dato delremotività" per concludere per il difetto di prova della colpevolezza dell'imputata (assolta peraltro per "non aver commesso il fatto"), laddove andava verificata innanzitutto la compatibilità delle lesioni descritte nella documentazione medica con la ricostruzione del fatto resa dalla persona offesa. 2. S'impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Lecce per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace pe