Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43913/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che i primi due motivi sono aspecifici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagg. 7-9 sulla prova della falsità della testimonianza resa dall'imputata e della sua consapevolezza di tale falsità; pag. 9 sulla rilevanza della sua deposizione nel giudizio a quo e sul dolo; pag. 9 sulla prova della ricettazione, anche in ordine alla consapevolezza della provenienza illecita del televisore, non risultando per contro contestata in questa sede la sintesi dei motivi di appello, che non riguardavano lo scopo di profitto); che l'ultimo motivo è afferente alla determinazione del trattamento punitivo (attenuanti generiche), benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (pag. 10); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che i primi due motivi sono aspecifici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagg. 7-9 sulla prova della falsità della testimonianza resa dall'imputata e della sua consapevolezza di tale falsità; pag. 9 sulla rilevanza della sua deposizione nel giudizio a quo e sul dolo; pag. 9 sulla prova della ricettazione, anche in ordine alla consapevolezza della provenienza illecita del televisore, non risultando per contro contestata in questa sede la sintesi dei motivi di appello, che non riguardavano lo scopo di profitto); che l'ultimo motivo è afferente alla determinazione del trattamento punitivo (attenuanti generiche), benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (pag. 10); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 43913/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris