CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2023
Cassazione n. 06220/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto diretto a contestare il giudizio di bilanciamento tra le circostanze riscontrate, mantenuto inalterato in termini di equivalenza dalla Corte del merito ( malgrado l'avvenuto riconoscimento delle generiche in appello, in aggiunta alla seminfermità mentale accordata dalla sentenza gravata di appello) in ragione di un sintetico ma comunque adeguato ( peraltro non contestato sotto il versante della genericità nè sotto quello valoriale che esprime) e non manifestamente illogico riferimento alla intensità dei fatti riscontrati a supporto della recidiva parimenti ritenuta, tale da portare il relativo e discrezionale giudizio di merito al riparo da vizi prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2023