Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 19977/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

appello di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si èchiesto pronunciare l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse dell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari ha rigettato l’istanza direscissione del giudicato proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento allasentenza di condanna, divenuta irrevocabile, emessa dal Tribunale di Bari in data 16 ottobre2024.2.

Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per il tramitedel proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limitirichiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con motivo unico, si duole di violazione di legge, in relazione all’art. 629 bis cod.proc. pen., per avere la Corte d’appello ritenuto che l’imputato avesse avuto cognizione delprocedimento di primo grado, malgrado l’errore, adeguatamente evidenziato con l’istanza direscissione, di indicazione della data d’udienza.

Dalla copia notificata del decreto di citazionea giudizio, la data di udienza, per come leggibile, risultava essere quella del 4.4.2022 e nonquella, effettiva, del 9.9.2022.

Deduce, pertanto, violazione della giurisprudenza di legittimità,secondo cui, qualora la data effettiva del processo non sia determinabile dall’atto notificato,non può pretendersi che la parte si attivi presso la cancelleria per chiarire l’ambiguitàdell’atto di notifica.

Sicché, secondo il ricorrente, la Corte avrebbe illegittimamentetrasformato il requisito strutturale della vocatio in ius in problema di diligenza del destinatariodell’atto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito indicate.2.

Secondo la sentenza impugnata, il decreto di citazione per il giudizio di primo grado,recante la data del 22 marzo 2022, veniva notificato al difensore istante il 14 aprile 2022.Che il citato decreto venisse notificato al difensore di fiducia il 14 aprile 2022 è un dato chela Corte definisce “pacifico” e che non viene, infatti, contestato nel motivo in scrutinio.

Posto,dunque, che la difesa veniva raggiunta, in data 14 aprile 2022, dalla notifica del decreto dicitazione per l’udienza di primo grado (fissata per il 9.9.2022, ciò che però era leggibile,secondo il ricorrente, come 4.4.2022), sarebbe stato onere della difesa stessa, comerazionalmente argomentato dalla Corte d’appello, attivarsi, là dove essa avesseeffettivamente avuto il dubbio che la data della prima udienza fosse fissata per un momento(il 4.4.2022) illogicamente precedente la data della notifica (del 14.4.2022).Diversamente da quanto contestato nel ricorso in esame, la replica della Corteterritoriale non implica affatto l’imposizione di un obbligo, in capo alla difesa, “non previstodall’ordinamento processuale” (p. 2 del ricorso).

Quel che la Corte, con ragionevoleapprezzamento, ha inteso affermare è l’esistenza di un onere di diligenza, invero esigibiledalla difesa, che avrebbe dovuto attivarsi presso gli uffici di cancelleria a fronte dell’arcano diun’udienza fissata per un momento storico precedente la data dell’avvenuta notifica deldecreto di citazione a giudizio.

Affermazione a fortiori condivisibile, ove si consideri che ilprocesso di primo grado proseguiva per circa due anni fino all’udienza finale delprocedimento di primo grado (16 ottobre 2024), in cui veniva pronunciata la condanna delricorrente senza che la difesa si attivasse per avere cognizione del procedimento, puravendo ricevuto, come già ricordato, notifica del decreto a giudizio.

Atto, quest’ultimo,necessario e sufficiente ad accertare la conoscenza del processo, che va riferita alla vocatioin judicium, non potendo affidarsi ad atti prodromici o a semplici presunzioni (secondol’insegnamento di Sez.

U. Ismail, n. 23948 del 28/11/2019, Rv. 279420), come correttamenteinteso dalla Corte territoriale.Neppure ha fondamento la censura secondo cui la sentenza impugnata nonindicherebbe “da quale elemento dell’atto notificato la data del 9.9.2022 sarebbe stataconcretamente ricavabile dal destinatario della notificazione” (p. 3 del ricorso): risulta, infatti,dagli atti processuali (cui questa Corte ha legittimo accesso, attesa la natura processualedell’eccezione dedotta: cfr. Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), ildecreto di citazione a giudizio del 22 marzo 2022 recante l’indicazione, in esergo, della datad’udienza, fissata al 9 settembre 2022, h. 9.00.Come già ricordato, il ricorrente non contesta di aver ricevuto notifica di detto decreto dicitazione a giudizio in data 14 aprile 2022.

Quanto all’asserito problema di corretta leggibilitàdella data, esso avrebbe dovuto essere affrontato dalla difesa nei termini sopra esposti,come correttamente argomentato dalla Corte territoriale.3.

Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato.

Alla pronunciadi rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si èchiesto pronunciare l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse dell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari ha rigettato l’istanza direscissione del giudicato proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento allasentenza di condanna, divenuta irrevocabile, emessa dal Tribunale di Bari in data 16 ottobre2024.2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per il tramitedel proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limitirichiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con motivo unico, si duole di violazione di legge, in relazione all’art. 629 bis cod.proc. pen., per avere la Corte d’appello ritenuto che l’imputato avesse avuto cognizione delprocedimento di primo grado, malgrado l’errore, adeguatamente evidenziato con l’istanza direscissione, di indicazione della data d’udienza. Dalla copia notificata del decreto di citazionea giudizio, la data di udienza, per come leggibile, risultava essere quella del 4.4.2022 e nonquella, effettiva, del 9.9.2022. Deduce, pertanto, violazione della giurisprudenza di legittimità,secondo cui, qualora la data effettiva del processo non sia determinabile dall’atto notificato,non può pretendersi che la parte si attivi presso la cancelleria per chiarire l’ambiguitàdell’atto di notifica. Sicché, secondo il ricorrente, la Corte avrebbe illegittimamentetrasformato il requisito strutturale della vocatio in ius in problema di diligenza del destinatariodell’atto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito indicate.2. Secondo la sentenza impugnata, il decreto di citazione per il giudizio di primo grado,recante la data del 22 marzo 2022, veniva notificato al difensore istante il 14 aprile 2022.Che il citato decreto venisse notificato al difensore di fiducia il 14 aprile 2022 è un dato chela Corte definisce “pacifico” e che non viene, infatti, contestato nel motivo in scrutinio. Posto,dunque, che la difesa veniva raggiunta, in data 14 aprile 2022, dalla notifica del decreto dicitazione per l’udienza di primo grado (fissata per il 9.9.2022, ciò che però era leggibile,secondo il ricorrente, come 4.4.2022), sarebbe stato onere della difesa stessa, comerazionalmente argomentato dalla Corte d’appello, attivarsi, là dove essa avesseeffettivamente avuto il dubbio che la data della prima udienza fosse fissata per un momento(il 4.4.2022) illogicamente precedente la data della notifica (del 14.4.2022).Diversamente da quanto contestato nel ricorso in esame, la replica della Corteterritoriale non implica affatto l’imposizione di un obbligo, in capo alla difesa, “non previstodall’ordinamento processuale” (p. 2 del ricorso). Quel che la Corte, con ragionevoleapprezzamento, ha inteso affermare è l’esistenza di un onere di diligenza, invero esigibiledalla difesa, che avrebbe dovuto attivarsi presso gli uffici di cancelleria a fronte dell’arcano diun’udienza fissata per un momento storico precedente la data dell’avvenuta notifica deldecreto di citazione a giudizio. Affermazione a fortiori condivisibile, ove si consideri che ilprocesso di primo grado proseguiva per circa due anni fino all’udienza finale delprocedimento di primo grado (16 ottobre 2024), in cui veniva pronunciata la condanna delricorrente senza che la difesa si attivasse per avere cognizione del procedimento, puravendo ricevuto, come già ricordato, notifica del decreto a giudizio. Atto, quest’ultimo,necessario e sufficiente ad accertare la conoscenza del processo, che va riferita alla vocatioin judicium, non potendo affidarsi ad atti prodromici o a semplici presunzioni (secondol’insegnamento di Sez. U. Ismail, n. 23948 del 28/11/2019, Rv. 279420), come correttamenteinteso dalla Corte territoriale.Neppure ha fondamento la censura secondo cui la sentenza impugnata nonindicherebbe “da quale elemento dell’atto notificato la data del 9.9.2022 sarebbe stataconcretamente ricavabile dal destinatario della notificazione” (p. 3 del ricorso): risulta, infatti,dagli atti processuali (cui questa Corte ha legittimo accesso, attesa la natura processualedell’eccezione dedotta: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), ildecreto di citazione a giudizio del 22 marzo 2022 recante l’indicazione, in esergo, della datad’udienza, fissata al 9 settembre 2022, h. 9.00.Come già ricordato, il ricorrente non contesta di aver ricevuto notifica di detto decreto dicitazione a giudizio in data 14 aprile 2022. Quanto all’asserito problema di corretta leggibilitàdella data, esso avrebbe dovuto essere affrontato dalla difesa nei termini sopra esposti,come correttamente argomentato dalla Corte territoriale.3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato. Alla pronunciadi rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
Decreto Cassazione n. 19977/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris