CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 22681/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7 luglio 2021 emessa dal Tribunale di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché le allegate censure, formulate in termini meramente evocativi del vizio di violazione di legge, esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti, in presenza della verifica del giudice della non evidenza di cause di .01 proscioglimento e all'impossibilità, in presenza di accordo tra le parti, di esclusione della recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]% dente [OSCURATO:PERSONA] A i iN CANCEGiu' o \L