CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 39958/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 1605/2023 Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo; con un primo motivo violazione di legge laddove la Corte territoriale non ha accolto l'istanza di termine a difesa avanzata dal difensore, nominato solo in data 30/9/2022, e di rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; con un secondo motivo violazione di legge in punto di calcolo della pena, in quanto il capo d'imputazione riguarda due fatti diversi (il primo relativo a 9,6 grammi lordi di cocaina consegnati spontaneamente dall'imputato agli operanti e un secondo relativo all'involucro di 14 grammi rinvenuto all'esito della perquisizione) e quindi si sarebbe dovuta a suo avviso determinare prima la pena per il fatto più grave, e poi determinare l'aumento della continuazione. Sostiene, in relazione a tate ultimo motivo, di avere interesse, ferma restando la pena finale, in quanto ad esempio, fino alla definitività della sentenza potrebbe accertarsi che nell'involucro non c'era sostanza stupefacente. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2.1. Quanto al rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza in ragione di un asserito diritto ad un termine a difesa, la Corte territoriale ha ritenuto, come ricorda il ricorrente, che «la semplicità del processo consentiva un suo studio nel periodo intercorrente tra la nomina e l'udienza». Si trattava, infatti, di 5 giorni e di un processo effettivamente semplice, né si vede che senso abbia il denunciato vulnus del diritto di difesa laddove il ricorrente lamenta che avrebbe potuto «prendere contatti con la Procura Generale per un accordo ex art. 599bis c.p.p. e/o produrre documentazione con rilevanza in punto sussistenza del reato e/o trattamento sanzionatorio». Quanto al concordato in appello, la difesa e il PG avrebbero potuto accordarsi anche in udienza, la cui data era a conoscenza del difensore. Né, al di là della genericità dell'affermazione, si vede quale documentazione il difensore avrebbe potuto produrre in un giudizio di appello in cui erano già stati spesi i motivi, a fissato il devolutum. La Corte territoriale, pertanto, di fronte ad una richiesta di rinvio dalle chiare finalità dilatorie si è correttamente pronunciata nel solco del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, co. 1, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto R.G. T613512023 alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione (Sez. U, n. 155 del 29/9/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA]. 251497) ma integri un'evidenti tattica dilatoria con abuso del processo (Sez. 2, n. 12306 del 15/3/2016, Acciari, Rv. 266772; Sez. 5, n. 23884 del 1/3/2019, Trevisan, Rv. 277244). 2.2. Quanto alla censura circa un asserito errore nel calcolo della pena perché i giudici del merito avrebbero dovuto considerare sussistente un reato per ciascuno dei due involucri di cocaina rinvenuti nella disponibilità dell'odierno ricorrente, si tratta di un rilievo del tutto infondato, avendo i giudici di merito ritenuto correttamente un'unitaria detenzione al fine di cessione a terzi della cocaina, irrogando peraltro una pena contenuta, nell'ambito della ritenuta ipotesi meno grave di cui all'art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90. Né pare sussistente alcun interesse della difesa rispetto ad una domanda che, quand'anche fondata (ma, come si è detto, non lo è) risulterebbe priva di reale interesse perché volta ad ottenere meri enunciati assertivi e senza alcun effetto favorevole per il ricorrente. Incomprensibile in tal senso appare l'esempio portato dal ricorrente che, dopo una doppia conforme condanna nel merito, con un processo che evidentemente ha accertato che la sostanza stupefacente caduta in sequestro era in toto cocaina, assume un suo ipotetico interesse perché nelle more del giudizio di cassazione sarebbe potuto venire fuori (non si capisce da cosa e in quale momento processuale) che in uno dei due involucri non vi fosse dello stupefacente. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 set