CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2023
Cassazione n. 40902/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché lamenta asserite violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità e alla misura della pena adottata privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che giustificano le censure e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, che di contro, appare, su tali temi, puntuale e lineari, così da risultare immune da doglianze prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.