CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31544/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; Ì- OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce la contraddittorietà e la mancanza della motivazione con riferimento alle condotte contestate ai capi A) e B) e, con il secondo motivo, la carenza di motivazione con riferimento al secondo motivo di appello; Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto, pur deducendo formalmente vizi della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto che il terzo motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al vizio di motivazione sul punto, è aspecifico, al pari dell'analogo motivo di appello; Considerato, peraltro, che la Corte di appello ha escluso l'applicazione delle attenuanti generiche con motivazione congrua rilevando la gravità delle condotte accertate e l'assenza di elementi positivi per il ricorrente; Ritenuto che il quarto motivo, relativo alla mancata applicazione della disciplina del reato continuato, è aspecifico, in quanto meramente reiterativo di una censura già disattesa con motivazione congrua e logica dalla Corte di appello (a pag. 6 della sentenza impugnata), in ordine alla mancata prova della medesimezza del disegno criminoso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7