CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40571/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna del predetto alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di furto aggravato di energia elettrica (artt. 624 e 625 n. 2 e n. 7 cod. pen.) Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta violazione di legge in relazione all'art. 53 legge n. 689/1981 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. è indeducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, che, nel rigettare la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, non ha fatto riferimento ai precedenti penali tout court, ma ne ha evidenziato appunto la pluralità, gravità e specificità, così concludendo per la impossibilità di formulare il giudizio prognostico favorevole cui è subordinata la possibilità dell'invocata sostituzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settemb